Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11621 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11621 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32311/2020 R.G. proposto da: COGNOME RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege;
– controricorrente –
avverso Ordinanza del Presidente RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia 1194/2020 depositata il 29/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME chiedeva ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 79 del DPR n. 115 del 2002 alla Commissione per il patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato presso la Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Lombardia l’ammissione al beneficio avendone i requisiti, in relazione ad un procedimento avanti alla medesima commissione, specificando di presentarla ‘ ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 46, comma 1, lettere a, b. o, e del DPR n. 445 del 2000 ‘ con riferimento all’autocertificazione e sottoscrivendo l’istanza con autentica RAGIONE_SOCIALE firma del richiedente da parte RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME.
La Commissione dichiarava inammissibile l’istanza perché in caso di spedizione RAGIONE_SOCIALE domanda era necessaria l’allegazione di una copia di un documento d’identità mentre non poteva attribuirsi alcuna rilevanza all’autentica RAGIONE_SOCIALE‘istanza da parte RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO posto che non risultava alcun mandato difensionale rilasciato nei suoi confronti e perché nel procedimento di merito risultava nominato un altro AVV_NOTAIO. Peraltro, la Commissione aveva sollecitato l’istante a produrre un documento d’identità richiesta non soddisfatta.
L’istante proponeva ricorso al Presidente RAGIONE_SOCIALE Commissione Regionale RAGIONE_SOCIALE Lombardia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 99 del d.P.R n. 115 del 2002.
il Presidente RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Lombardia rigettava il ricorso ribadendo la non conformità alla normativa vigente RAGIONE_SOCIALE certificazione dei limiti di reddito, per la mancata allegazione RAGIONE_SOCIALE copia di un documento di identità p ersonale, necessario in caso di spedizione RAGIONE_SOCIALE‘attestazione, e
nonostante la possibilità offerta dalla Commissione stessa di un’integrazione successiva.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta ordinanza, sulla scorta di un unico, complesso motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Attraverso la sua censura, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3) c.p.c., degli artt. 112 e 113 c.p.c. nonché 46 DPR n. 445/2000.
L’ordinanza impugnata avrebbe omesso di annullare il decreto RAGIONE_SOCIALE C ommissione per il patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato ‘ex art. 112 c.p.c. per non corrispondenza tra la chiesta domanda e la pronuncia relativa ad altro procedimento ed ex art. 113 c.p.c. per essere stato pronunziato non secondo diritto; per aver statuito corretta e non contro legge la non conformità alla normativa vigente RAGIONE_SOCIALE certificazione dei limiti di reddito per la mancata allegazione di un documento di identità, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 6 DPR 28.12.2000 n. 445 essendo per legge sostituita dalla autocertificazione effettuata nell’istanza’, nonché ‘per la ritenuta irrilevanza RAGIONE_SOCIALE‘autentica da parte RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO‘.
1.1 Il motivo è inammissibile.
La doglianza si articola nell’esposizione confusa e disorganica di una serie di norme di legge, indicate genericamente ma non sviluppate, attraverso il concreto richiamo ai precetti asseritamente violati.
Nel ricorso per cassazione il requisito RAGIONE_SOCIALE‘ordinata esposizione dei motivi di impugnazione – nella quale la specificazione dei motivi
e l’indicazione espressa RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto non costituiscono requisiti autonomi, avendo la seconda la funzione di chiarire il contenuto dei motivi – mira ad assicurare che il ricorso consenta, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta individuazione RAGIONE_SOCIALEe questioni da risolvere, cosicché devono ritenersi inammissibili quei motivi che non precisino in alcuna maniera in che cosa consista la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitino ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (tra le varie, v. Sez. L, n. 17224 del 18 agosto 2020).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, come liquidate in dispositivo.
Va altresì disposta la condanna del ricorrente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 comma 3° c.p.c., alla luce RAGIONE_SOCIALE‘estrema laconicità del contenuto del ricorso.
Le Sezioni Unite hanno infatti affermato in tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave – e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione – la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda o RAGIONE_SOCIALE‘eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza RAGIONE_SOCIALE propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta (Sez. U., n. 32001 del 28 ottobre 2022; cfr. anche Sez. 3, n. 36591 del 30 dicembre 2023).
4. Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto (Sez. U, n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore del RAGIONE_SOCIALE, in euro 1.600 (mille/600), oltre spese prenotate a debito.
Condanna il ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 comma 3° c.p.c., al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo di € 500 (cinquecento).
Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2024, nella camera di consiglio