Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19248 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19248 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11360/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale indicato in ricorso;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, n. 5644/2015, depositata in data 28/10/2015;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 23 maggio 2024;
Rilevato che:
Con due avvisi di accertamento notificati per l’anno 2007 e per l’anno 2008, notificati in data 12 settembre 2011 , l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rilevò che NOME COGNOME ( d’ora in avanti, anche ‘la contribuente’ o ‘la ricorrente’ ) aveva concesso in locazione al signor NOME COGNOME NOME l’immobile sito in Roma alla INDIRIZZO, al canone mensile di euro 850 a far data dal 1° gennaio 2007, in assenza di registrazione del contratto di locazione o di dichiarazione in sede di moRAGIONE_SOCIALE unico.
L’RAGIONE_SOCIALE, quindi, imputò alla contribuente un reddito da fabbricati diverso da quello da quello dalla stessa dichiarato e, segnatamente, accertò un maggior reddito di euro 10.340 per l’anno 2007 e di euro 9.173 per l’anno 2008, con conseguente ripresa Irpef e addizionale regionale e comunale oltre alle sanzioni.
Su ricorso della contribuente, la RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALEPRAGIONE_SOCIALE di Roma ridusse l’importo complessivamente dovuto in euro 9.146.
Su appello dell’RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE determinò il reddito da locazione della contribuente in euro 9.146 per il 2007 ed in euro 9.056 per il 2008.
Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata , depositando un mero atto di costituzione.
Considerato che:
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., nullità degli avvisi di accertamento per carenza di motivazione analitica, violazione dell’art. 7 comma 1 l. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)’ , la contribuente si duole della nullità degli avvisi di accertamento, che si fondano sulla dichiarazione di un terzo acquisita non in contraddittorio con lei.
L’ufficio non avrebbe adeguatamente motivato gli avvisi di accertamento e non avrebbe compiuto un giudizio critico sulle risultanze emerse dal processo verbale di constatazione.
2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione dell’art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 2697 c.c., mancanza di valore probatorio RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni testimoniali in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.’ , la contribuente si duole che nel processo tributario non è ammessa la prova testimoniale, e che, nonostante sia ammessa l’utilizzazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni provenienti da terzi quali elementi probatori con valore indiziario, nel caso di specie le dichiarazioni dei terzi sarebbero inutilizzabili perché sarebbero i soli elementi sui quali si fondano gli avvisi di accertamento impugnati.
I due motivi, che in virtù della loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono inammissibili.
La contribuente non si confronta affatto con la sentenza impugnata, esprimendo le sue doglianze direttamente nei confronti degli avvisi di accertamento.
Il giudizio per cassazione è un giudizio sulla sentenza, non sui fatti e sugli atti che di essa ne costituiscono il presupposto, i quali possono avere rilievo solo nella misura in cui il loro cattivo esame, la loro
interpretazione o il loro omesso esame si siano tradotti in vizi della sentenza.
Non vi è luogo a pronunciare sulle spese del giudizio, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva in questa sede.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2024.