Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1605 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1605 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9799/2025 proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale Rappresentante pro tempore ; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME quale socio accomandatario di RAGIONE_SOCIALE, società socia di COGNOME ridetta, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione dall’ AVV_NOTAIO (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-ricorrenti – contro
Oggetto: tributi
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del l’Abruzzo n. 06/06/2025 e n. 07/06/2025 depositate entrambe in data 03/01/2025, non notificate
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
All’esito dei relativi controlli operati quanto ai periodi d’imposta 2013 e 2014 l’Ufficio Controlli dell’RAGIONE_SOCIALE -notificava Avvisi di Accertamento per il recupero RAGIONE_SOCIALE imposte e per la irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, ritenendo che RAGIONE_SOCIALE avrebbe indebitamente detratto IVA per aver utilizzato nelle relative dichiarazioni fatture per operazioni soggettivamente ritenute inesistenti, emesse da un soggetto, la RAGIONE_SOCIALE, ritenuto ‘ cartiera’.
In esito all’Udienza di Discussione in data 12 aprile 2022 la CGT di I grado di RAGIONE_SOCIALE adita disponeva il rigetto di entrambi i ricorsi.
Appellavano i contribuenti.
Con la sentenza ora gravata, il giudice dell’appello ha rigettato l’impugnazione proposta, con le sentenze nn. 6 e 7 del 2025, assolutamente eguali: e che -pertanto -cumulativamente sono state impugnate. Le citate sentenze statuivano il rigetto del proposto appello, ritenendolo infondato.
Ricorrono a questa Corte i contribuenti con atto affidato a una sola censura.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale i ricorrenti hanno chiesto la decisione Collegiale
Ragioni della decisione
L’unico motivo di doglianza proposta si incentra sulla violazione -prospettata ex art. 360 comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c. dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c.; secondo i ricorrenti la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado ha erroneamente ritenuto che i motivi del proposto appello altro non fossero che una mera reiterazione RAGIONE_SOCIALE doglianze già rappresentate rispetto all’ avviso di accertamento tributario; così finendo con il non pronunciare ‘ su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa’ .
L ‘unico motivo di ricorso è inammissibile per plurime ragioni.
In primo luogo, esso si incentra sulla ritenuta illegittimità della sentenza di appello che avrebbe ritenuto inammissibile l’impugnazione dei contribuenti in quanto iterativa RAGIONE_SOCIALE difese svolte in primo grado; sotto questo profilo, il motivo non aggredisce la ratio decidendi della pronuncia impugnata, che ha fondato su altro il rigetto dell’appello (Cass. n. 8755/2018).
Come è noto, risulta inammissibile la doglianza che si appunta su questioni del tutto estranee all’ ordito motivazionale fornito dalla sentenza impugnata senza muovere invece alcuna critica alla ratio decidendi posta a base della decisione impugnata (“in tema di ricorso per cassazione è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata”; così Cass. n. 19989/2017). Più precisamente secondo la giurisprudenza di
questa Corte il motivo d’impugnazione è rappresentato dal l’ enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’ esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’ esplicita e specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’ inammissibilità ai sensi dell’ art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 6496/2017; Cass. n. 17330/2015; Cass. n. 359/2005).
La censura è, inoltre, inammissibile per violazione dell’art. 360 bis c.p.c. avendo il giudice d’appello deciso la questione di diritto -relativa all’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti – in modo del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 12895/2024; Cass. 24471/2022) e l’esame del motivo non offre elementi per mutarne l’orientamento.
La doglianza è, altresì, inammissibile quanto all’omesso esame dei motivi di appello non avendo parte ricorrente né trascritto né prodotto a questa Corte l’atto di impugnazione di fronte al giudice di secondo grado (dalla formulazione del quale poteva evincersi il contenuto RAGIONE_SOCIALE doglianze ivi proposte); in ogni caso dalla lettura della sentenza
gravata si evince come il giudice abbia preso posizione, dandone conto in motivazione, in ordine a ogni eccezione sottopostagli.
In conclusione, per le superiori ragioni il ricorso va rigettato.
Le spese processuali sono liquidate secondo la soccombenza come in dispositivo.
Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195 /2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 – bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
Debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. ulteriore l’importo di euro 5.300,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 2.650,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 10.600,00 in favore di parte controricorrente, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 5.300,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di parte controricorrente e infine dell’ancora ulteriore somma di euro 2.500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME