Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10965 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10965 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/04/2025
Irpef 2004 – Reddito di partecipazione –RAGIONE_SOCIALE dalla ristretta base sociale.
ORDINANZA
sui ricorsi iscritti ai nn. 26673/2017 R.G. e 26688/2017 proposti da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato, nel giudizio di primo grado, presso l’AVV_NOTAIO ;
-intimato –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA n. 3493/21/2016, depositata in data 10/10/2016;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025;
Fatti di causa
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno 2004, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in seguito a un verbale di constatazione redatto nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di impresa edile, accertò un reddito d’impresa pari ad euro 1.832.296 ai fini Ires e Irap, non dichiarato, determinando anche un volume di affari pari ad euro 2.376.684 ai fini Iva, oltre sanzioni e interessi, con conseguente recupero di imposta anche in capo al socio NOME COGNOME (d’ora in poi, anche ‘il contribuente’ ).
Su ricorso del contribuente, la RAGIONE_SOCIALE accolse in parte le censure contro l’avviso di accertamento .
La RAGIONE_SOCIALE, su appello dell’RAGIONE_SOCIALE, riformò in parte la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello , l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto un primo ricorso per cassazione, rubricato al n. RNUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, affidato a tre motivi, notificato al domiciliatario del contribuente eletto nel giudizio di primo grado; ha proposto poi un secondo ricorso per cassazione, rubricato al n. RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, non notificato ( l’avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta attesta l’irreperibilità del destinatario).
Il contribuente è rimasto intimato.
Ragioni della decisione
I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.).
V a dichiarata l’ inammissibilità del ricorso iscritto al nNUMERO_DOCUMENTO in quanto non notificato al contribuente.
Può passarsi all’esame del ricorso iscritto al nNUMERO_DOCUMENTO 26673/2017.
Con il primo motivo, rubricato ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, comma 2, n. 4) c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione nella parte in cui si è pronunciata sulle rimanenze, non avendo preso in considerazione il prospetto sottoscritto dal contribuente, che avrebbe sostanzialmente ammesso un imponibile più alto rispetto a quello dichiarato a titolo di rimanenze.
1.1. Il motivo è inammissibile.
In esso si attribuisce alla sentenza impugnata un contenuto che essa non ha.
Nella parte motiva della sentenza impugnata, infatti, non è trattata la questione RAGIONE_SOCIALE rimanenze.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2709 e 2729 c.c. e dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura ancora la sentenza impugnata sotto il profilo della valutazione RAGIONE_SOCIALE rimanenze.
2.1. Il secondo motivo è inammissibile.
Così come si è rilevato in relazione al primo motivo, deve ribadirsi che nella parte motiva della sentenza non si rinviene affatto la trattazione della questione del valore RAGIONE_SOCIALE rimanenze.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e per conseguenza violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per aver valutato, tra le prove prodotte dal contribuente, una lettera proveniente dalla Banca ‘RAGIONE_SOCIALE‘ asseritamente mai prodotta in sede di verifica e depositata solo in sede contenziosa.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Come per gli altri due motivi di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE si duole di passi motivazionali che non si rinvengono nella sentenza impugnata.
Quest’ultima, infatti, non affronta in alcuna sua parte la questione della lettera della RAGIONE_SOCIALE e della deducibilità degli interessi passivi.
In definitiva, i due ricorsi sono inammissibili.
Non avendo svolto l’intimato attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quelli previsti per i ricorsi, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi riuniti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quelli previsti per i ricorsi, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.