Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10965 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10965 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/04/2025
Irpef 2004 – Reddito di partecipazione -Srl dalla ristretta base sociale.
ORDINANZA
sui ricorsi iscritti ai nn. 26673/2017 R.G. e 26688/2017 proposti da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME elettivamente domiciliato, nel giudizio di primo grado, presso l’Avv. NOME COGNOME ;
-intimato –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA n. 3493/21/2016, depositata in data 10/10/2016;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025;
Fatti di causa
Con avviso di accertamento n. RJC01T100633-2007, relativo all’anno 2004, l’Agenzia delle Entrate, in seguito a un verbale di constatazione redatto nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE esercente l’attività di impresa edile, accertò un reddito d’impresa pari ad euro 1.832.296 ai fini Ires e Irap, non dichiarato, determinando anche un volume di affari pari ad euro 2.376.684 ai fini Iva, oltre sanzioni e interessi, con conseguente recupero di imposta anche in capo al socio NOME COGNOME (d’ora in poi, anche ‘il contribuente’ ).
Su ricorso del contribuente, la C.T.P. accolse in parte le censure contro l’avviso di accertamento .
La C.T.R., su appello dell’Agenzia delle Entrate, riformò in parte la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello , l’Agenzia delle Entrate ha proposto un primo ricorso per cassazione, rubricato al n. R.G. 26673/2017, affidato a tre motivi, notificato al domiciliatario del contribuente eletto nel giudizio di primo grado; ha proposto poi un secondo ricorso per cassazione, rubricato al n. R.G. 26688/2017, non notificato ( l’avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta attesta l’irreperibilità del destinatario).
Il contribuente è rimasto intimato.
Ragioni della decisione
I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.).
V a dichiarata l’ inammissibilità del ricorso iscritto al n. R.G. 26688/2017 in quanto non notificato al contribuente.
Può passarsi all’esame del ricorso iscritto al n. R.G. 26673/2017.
Con il primo motivo, rubricato ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, comma 2, n. 4) c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione nella parte in cui si è pronunciata sulle rimanenze, non avendo preso in considerazione il prospetto sottoscritto dal contribuente, che avrebbe sostanzialmente ammesso un imponibile più alto rispetto a quello dichiarato a titolo di rimanenze.
1.1. Il motivo è inammissibile.
In esso si attribuisce alla sentenza impugnata un contenuto che essa non ha.
Nella parte motiva della sentenza impugnata, infatti, non è trattata la questione delle rimanenze.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2709 e 2729 c.c. e dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’Agenzia censura ancora la sentenza impugnata sotto il profilo della valutazione delle rimanenze.
2.1. Il secondo motivo è inammissibile.
Così come si è rilevato in relazione al primo motivo, deve ribadirsi che nella parte motiva della sentenza non si rinviene affatto la trattazione della questione del valore delle rimanenze.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e per conseguenza violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver valutato, tra le prove prodotte dal contribuente, una lettera proveniente dalla Banca ‘Sicilcassa’ asseritamente mai prodotta in sede di verifica e depositata solo in sede contenziosa.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Come per gli altri due motivi di ricorso, l’Agenzia delle Entrate si duole di passi motivazionali che non si rinvengono nella sentenza impugnata.
Quest’ultima, infatti, non affronta in alcuna sua parte la questione della lettera della Sicilcassa e della deducibilità degli interessi passivi.
In definitiva, i due ricorsi sono inammissibili.
Non avendo svolto l’intimato attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quelli previsti per i ricorsi, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi riuniti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quelli previsti per i ricorsi, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.