Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1601 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1601 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3691/2025 proposto da
RAGIONE_SOCIALE nella persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati NOME COGNOME (domicilio digitale PEC: EMAIL) e NOME COGNOME (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-controricorrente –
Oggetto: motivazione apparente della sentenza
per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del l’Umbria n. 321/02/2024, depositata in data 24/09/2024, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
Con ricorso notificato in data 15/07/2022 la società RAGIONE_SOCIALE impugnava innanzi alla Corte di Giustizia di primo grado di Perugia l’avviso di accertamento N.NUMERO_DOCUMENTO emesso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Perugia per il periodo d’imposta che, affermando la sussistenza di operazioni oggettivamente inesistenti, riprendeva imponibile a tassazione, ai fini IRES, IRAP ed IVA, con applicazione di € 71.512,00 a titolo di imposte con le relative sanzioni ed interessi.
La CGT di primo grado di Perugia accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio.
Con la sentenza ora gravata, il giudice di appello ha accolto l’impugnazione dell’RAGIONE_SOCIALE.
Ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a quattro motivi di censura; la stessa ha anche depositato memoria.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la parte ricorrente ha chiesto la decisione collegiale
Ragioni della decisione
Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art . 132 c. 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art . 360 n.5 c.p.c., l’incongruenza ed illogicità della motivazione e il mancato esame RAGIONE_SOCIALE circostanze di fatto oggetto di discussione tra le parti.
Secondo parte ricorrente, la sentenza di merito avrebbe espresso una decisione del tutto illogica: un compiuto esame di tutti gli elementi fattuali avrebbe necessariamente negato la sussumibilità dell’affermato presupposto di società cartiere al caso di specie e condotto ad una declaratoria di infondatezza della pretesa tributaria di cui all’atto impugnato.
Il motivo è inammissibile.
Con esso, si denuncia l’omesso esame di elementi istruttori, che avrebbero determinato la incongruente e illogica motivazione della decisione, non tenendo conto che il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più l’«omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio» come precedentemente previsto dal ‘vecchio’ n. 5, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso per non aver osservato il mutato quadro normativo processuale (cfr. Cass. Sez. Un. n. 19881/2014); in ogni caso, poi, la motivazione resa dalla pronuncia di merito non è apparente, risultando da essa adeguatamente comprensibili le ragioni del decisum (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).
Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art115 c.p.c., dell’ art. 2697.c.c.; degli artt. 2729 c.c. e 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell’art. 54, comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art 360 c.p.c. n.3; si censura la
pronuncia di secondo grado nella parte in cui ritiene assolto l’onere della prova in capo all’ufficio.
Il terzo motivo di ricorso si duole – in via subordinata -ancora della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c., 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, e dell’art. art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, per travisamento dei fatti e mancato assolvimento dell’onere della prova, in relazione all’art . 360 c.p.c. n. 4. Sostiene la ricorrente che laddove la regola sull’onere della prova fosse ritenuta di natura strettamente processuale e non sostanziale, le censure proposte con il superiore n. 2, sarebbero da considerarsi riconducibili, in relazione all’a rt. 360 c.p.c. n 4, all’ error in procedendo ma non modificandosi, tuttavia, la illegittimità applicativa dei principi ad esso sottesi.
I ridetti motivi, suscettibili di esame congiunto poiché strettamente connessi tra di loro, sono inammissibili.
Sotto l’apparente denuncia della violazione di legge in ordine all’assolvimento dell’onere probatorio, si contestano nel concreto accertamenti e valutazioni di fatto compiuti dal giudice d’appello, che si risolvono nella contestazione della valorizzazione degli elementi istruttori, ossia in una richiesta di revisione dei mezzi probatori che il giudice di seconde cure ha ritenuto idonei per il raggiungimento della prova, riesame estraneo alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità (Cass. SS. UU. n. 34476/2019; Cass. n. 27992/2024); le censure in argomento sono altresì inammissibili per violazione dell’art. 360 bis c.p.c. avendo -quanto al criterio seguito in ordine alla ripartizione dell’onere della prova – il giudice d’appello deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte (tra molte, Cass. n. 9723/2024) e l’esame del motivo non offre elementi per mutarne l’orientamento.
Il quarto motivo censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 del TUIR in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3; secondo la società ricorrente risulterebbe insussistente la necessità probatoria, ritenuta invece necessaria dalla sentenza di merito, trattandosi di costi che sono direttamente ed immediatamente riconducibili all’attività svolta.
Il motivo si rivela inammissibile.
Esso non intercetta la ratio decidendi della sentenza (in argomento Cass. n. 8755/2018) la quale è incentrata sul disconoscimento di costi e detrazioni in ragione della inesistenza oggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni sottese alle fatture e non del mero difetto di inerenza.
Come è noto, la doglianza presentata risulta inammissibile ove -come qui avviene – si appunti su questioni del tutto estranee all’ ordito motivazionale fornito dalla sentenza di merito senza muovere invece alcuna critica alla ratio decidendi posta a base della decisione impugnata (“in tema di ricorso per 4 cassazione è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata”: Cass. n. 19989/2017). Più precisamente secondo la giurisprudenza di questa Corte il motivo d’ impugnazione è rappresentato dal!’ enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’ esplicita e specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono
concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’ inammissibilità ai sensi dell’ art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 6496/2017; Cass. n. 17330/2015; Cass. n. 359/2005).
La doglianza è, altresì, inammissibile anche per violazione dell’art. 360 bis c.p.c. avendo il giudice d’appello deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte (tra molte, Cass. n. 20060/2022 e Cass. n. 3747/2025) e l’esame del motivo non offre elementi per mutarne l’orientamento.
Infine, la censura è comunque manifestamente infondata poiché pone la questione relativa ai costi oggetto di recupero, mentre trattandosi di operazioni oggettivamente inesistenti i costi in argomento, in quanto per l’appunto mai venuti a esistenza, non possono avere alcuna rilevanza reddituale né rilevanza iva.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese processuali sono liquidate secondo la soccombenza come in dispositivo.
Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380-bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del
2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
Debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. ulteriore l’importo di euro 3.000,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 1.500,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 5.800,00, in favore di parte controricorrente, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 3.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di parte controricorrente e infine dell’ancora ulteriore somma di euro 1.500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME