Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21078 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21078 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20686/2019 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO);
-resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l’Umbria PERUGIA n. 511/2018 depositata il 19/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE e COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro l’Agenzia
delle entrate, avverso la sentenza della CTR Umbria in epigrafe indicata che, rigettando il ricorso in appello dei contribuenti, aveva confermato la sentenza di primo grado della CTP di Terni con la quale era stato ritenuto legittimo l’avviso di accertamento con il quale la Agenzia delle Entrate aveva provveduto all’accertamento di un maggior valore di imposte di registro, catastali e ipotecarie relativamente all’anno di imposta 2013 in seguito alla cessione di un immobile (abitazione e magazzino) di proprietà della società ricorrente.
In particolare, la CTR ha ritenuto infondate le eccezioni riguardanti la mancata notifica dell’invito a comparire – non necessaria nel caso della natura dell’avviso di accertamento – e la carenza dei poteri di firma concesso al Capo Ufficio legale dell’Agenzia delle entrate, rilevando la correttezza della delega da parte del Dirigente provinciale.
Inoltre, nel merito, la CTR ha ritenuto che gli appellanti non avessero riprodotto alcuna documentazione comprovante il valore effettivo dell’immobile. L’Agenzia delle entrate si è costituita solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
Con ordinanza interlocutoria n. 6675/2022 del 1 marzo 2022, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, invitando le parti a dedurre in ordine alla corrispondenza della pretesa fiscale oggetto del giudizioavviso di liquidazione n.20131T001997000, e gli atti ai quali si riferisce la definizione agevolata prodotta in sede in sede di appello.
È stata quindi fissata nuova udienza per la data odierna.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, in data 28/3/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve rilevarsi che la controversia è stata rinviata a nuovo ruolo per verificare la corrispondenza della pretesa fiscale oggetto del giudizio-avviso di liquidazione n.NUMERO_DOCUMENTO e gli atti ai quali si riferisce la definizione agevolata prodotta in sede in sede di appello.
Parte contribuente ricorrente ha prodotto documentazione, priva di deduzioni illustrative, con successiva memoria.
La difesa erariale non ha replicato.
1.1. Deve rilevarsi che oggetto della fattispecie è l’ accertamento di maggior valore per imposte di registro, ipotecarie e catastali relativamente all’anno 2013 per € 1.973 ,00 oltre interessi e sanzioni, preteso dall’Agenzia delle Entrate e notificato alla contribuente (con avviso di liquidazione n. 20131T001997000 imp. catastale) in data 18/03/2015 alla RAGIONE_SOCIALE con sede in Roma, in seguito alla cessione di un fabbricato costituto da vani 1 e superficie catastale di 27 mq. sito al P. Primo e dal magazzino di pertinenza al piano terra, di superficie mq. 24, il tutto sito nel Comune di Guardea (prov.TR), località INDIRIZZO. L’importo della compravendita, nel rogito registrato il 27/03/2013, era stato indicato in € 5.000 00 ma l’ufficio Territoriale di Terni lo ha rettificato € 26.387.00 di cui €17.887,00 per l’abitazione, valutata € 662,50 al mq, ed € 8.700,00 per il magazzino, valutato € 362,50/mq .
1.2. La documentazione prodotta dal contribuente concerne una adesione alla definizione agevolata operata da NOME COGNOME e riferita a 3 cartelle esattoriali per definizioni fiscali facenti riferimento a Roma ed una, effettivamente, inerente il territorio di Terni (quella recante n. di cartella NUMERO_CARTA di importo pari ad euro 5.052,16).
1.3. In nessuno di tali atti è possibile desumerne la corrispondenza o la riferibilità all ‘avviso di liquidazione n. 20131T001997000 imp. Catastale, per cui è procedimento.
1.4. Non vi è corrispondenza dei numeri di riferimento né tantomeno degli importi, né la difesa del ricorrente ha fornito chiarimenti esaustivi, limitandosi ad allegare la appena menzionata documentazione.
1.5. Non risulta quindi provata da parte dei ricorrenti, nemmeno a seguito della ordinanza interlocutoria, la definizione agevolata del debito tributario.
Deve quindi procedersi all’esame dei motivi di ricorso .
Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti hanno dedotto la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, D.L. 193/2006 e art. 92 c.p.c. In sostanza la CTR non avrebbe minimamente considerato la intervenuta definizione agevolata (omettendo qualsiasi riferimento ad essa nel corpo della motivazione).
3.1. La CTR avrebbe invece dovuto dichiarare l’estinzione del processo a seguito dell’avvenuta definizione agevolata e dell’integrale pagamento della somma dovuta, così come provato per mezzo della documentazione prodotta dai ricorrenti in appello, di cui la CTR non ha tenuto conto.
Il motivo è inammissibile.
4.1. Questa Corte ha chiarito che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si
limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. 24/07/2013, n. 17931 (Rv. 627268 – 01)).
4.2. Ne consegue che la censura, per come formulata (riconducibile ad una violazione di legge, ancorché non rubricata sotto alcuno dei vizi tipici dell’art. 360 c. 1 c.p.c.) non è idonea a contestare il vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia. Inoltre non viene indicato né dove, né quanto sarebbe stata dedotta la doglianza in tal senso.
4.3. Sotto altro profilo, va sottolineato che neanche in sede di legittimità, nonostante la espressa richiesta formulata con ordinanza interlocutoria, la parte contribuente ha adeguatamente dimostrato di aver aderito alla definizione agevolata della cartella in oggetto, sicché, pur in mancanza di motivazione sul punto da parte della CTR, deve ritenersi che la censura non potrebbe comunque essere accolta.
4.5. Alla luce di quanto sopra, la censura deve essere dichiara inammissibile.
In considerazione della costituzione di mera forma da parte della difesa erariale non deve farsi luogo a condanna alle spese di lite di legittimità.
Deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso proposto, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
ricorso proposto, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025.