Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32541 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32541 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4490/2023 R.G. proposto da :
COGNOME, domiciliata per legge in ROMA alla INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – ADER
– intimata – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE SAVONA n. 646/2022 depositata il 08/07/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 15/10/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propose opposizione al Giudice di Pace di Savona avverso l’estratto di ruolo e le intimazioni di pagamento di plurime cartelle esattoriali, con riferimento a un’autovettura della quale ella assumeva di non essere più in possesso dall’anno 2012, come accertato da un’altra sentenza in diversa controversia dello stesso Ufficio del Giudice di pace di Savona, deducendo l’ avvenuta prescrizione del credito, in relazione a quella parte di esso non venuta meno per la dedotta perdita di possesso, deducendo in subordine l’ inesistenza della notificazione delle cartelle di cui all’estratto di ruolo e , in ulteriore subordine, la nullità della notificazione.
Il ricorso, nel contraddittorio con l’A genzia delle RAGIONE_SOCIALE, difesa da avvocato del libero foro, venne accolto dal Giudice di pace di Savona, con la sentenza n. 579 del 2021, depositata il 17/09/2021, con riferimento a una parte delle cartelle o, comunque, di somma pari a oltre duemila e duecento euro, e rigettato nel resto.
NOME COGNOME ha impugnato la sentenza del Giudice di pace dinanzi al Tribunale di Savona, deducendo che la questione della prescrizione non era stata affrontata dal Giudice di pace, ribadendo la questione di inesistenza della notificazione di alcune cartelle (numeri da 1 a 15) di cui all’estratto di ruolo e quella di nullità delle stesse cartelle e dell’illegittimità della maggiorazione di cui all’art. 27 della legge n. 689 del 24/11/1981.
Il Tribunale, nel la contumacia dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, ha, con sentenza n. 646 del 8/07/2022, rigettato l’appello , ritenendolo in motivazione in parte inammissibile.
Avverso la sentenza del Tribunale propone ricorso per cassazione, con due motivi, NOME COGNOME
R.g. n. 4490 del 2023
Ad. 15/10/2024; estensore: NOME. Valle
L’Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita in giudizio.
Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni per l’adunanza camerale del 15/10/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione ed al cui esito il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente propone i seguenti motivi di impugnazione.
Con il primo motivo si lamenta (testualmente), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonché dell’art. 132 c.p.c. ed in ogni caso, in relazione all’art. 28 l egge 289 del 24/11/19 81 e all’art. 209 C.d.S. (art. 360 n. 3 c.p.c.), per non essersi il Tribunale di Savona pronunciato sulla domanda di prescrizione.
Col secondo motivo si denuncia: in relazione all’art. 360 c.p.c., comma primo , n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 , comma primo, n. 1 c.p.c., in quanto « il Tribunale di Savona, che perviene alla decisione contraddittoria di ritenere in parte inammissibile ed in parte infondato l’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Savona, peraltro poi esamina nel merito tutti i motivi di gravame, non comprendendo questa difesa la portata della decisione di ritenere in parte inammis sibile l’appello ».
Il ricorso si appalesa in gran parte aspecifico e comunque meramente reiterativo di censure in fatto, più che in diritto, e di per ciò solo si rivela inammissibile.
In particolare, con riferimento al primo motivo, laddove esso deduce il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. : il giudice dell’impugnazione di merito ha pronunciato anche sul terzo motivo dell’appello, che risulta adeguatamente riportato in ricorso, avendo il Tribunale affrontato il tema della prescrizione, alla fine del secondo periodo intero della pag. 4, laddove è scritto: « E’, poi, evidentemente contraddittoria la tesi dell’appellante secondo cui da un lato le cartelle non sarebbero state notificate, ma, dall’altro, ai
R.g. n. 4490 del 2023
Ad. 15/10/2024; estensore: NOME. Valle
fini della prescrizione si dovrebbe comunque tenere conto proprio della data della notifica ».
La detta parte della sentenza d’appello rende intellegibile la motivazione, intesa come costrutto logico-giuridico, nel senso dell’irrilevanza della questione di prescrizione e quindi dell’infondatezza della questione , ritenendo, evidentemente, il Tribunale che la prescrizione dopo la notificazione delle cartelle, non era ancora maturata.
Inoltre, il motivo risulta colpito da inammissibilità sotto il profilo dell’impossibilità di ricostruire dagli estratti di ruolo , riportati nel ricorso per cassazione, i dati per le singole prescrizioni di volta in volta maturate.
L ‘obbligo motivazionale, anche con riferimento all’art. 112 del codice di rito civile, è stato, quindi, adempiuto dal Tribunale e la motivazione è ampiamente superiore al cd. minimo costituzionale (di cui a Sez. U. n. 8053 del 7/04/2014 e successive).
Il secondo motivo di ricorso, relativo all’art. 342 c.p.c. , risulta a sua volta, per una sorta di eterogenesi dei fini, carente di specificità, non potendosi addivenire, dal testo del ricorso, a individuare quali parti della sentenza del giudice di primo grado la ricorrente intendesse specificamente censurare, posto che il testo dell’atto, con riferimento specifico a detto tema, è il seguente: « Il Tribunale di Savona, che perviene alla decisione contraddittoria di ritenere in parte inammissibile ed in parte infondato l’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Savona, peraltro poi esamina nel merito tutti i motivi di gravame, non comprendendo questa difesa la portata della deci sione di ritenere in parte inammissibile l’appello. ». La difesa della ricorrente omette di indicare quale specifica parte della motivazione intende censurare e la prospettazione si risolve nella contestazione generica della decisione, d’appello, laddove essa ha ritenuto in parte inammissibile l’impugnazione, accogliendola soltanto in parte. La ragione di dissenso dall’e sito finale, nella
R.g. n. 4490 del 2023
Ad. 15/10/2024; estensore: NOME. Valle
competente fase, della lite non concreta, invero, un vizio spendibile in sede di legittimità e la motivazione resa dal giudice d’appello risulta, anche in questo caso, adeguata al parametro del cd. minimo costituzionale, sopra già evocato.
Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, non avendo l’Agenzia delle Entrate Riscossione svolto attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di