Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29004 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29004 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
Avviso di accertamento -notifica
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32294/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, n. 4421/2021, depositata il 21/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava davanti alla C.t.p. di Caserta l’estratto di ruolo relativo ad avviso di accertamento esecutivo, emesso per il recupero dell’ I rpef dovuta per l’ anno di imposta 2010 assumendo che l’atto impositivo non gli era mai stato notificato e che erano decorsi sia i termini di prescrizione che di decadenza.
La C.t.p. accoglieva il ricorso, rilevando l’omessa notifica dell’avviso di accertamento impugnato e la decadenza dell’Ufficio dalla pretesa tributaria.
LRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza, depo sitando – ex art. 58 d.lgs. n.546 del 1992 la prova della rituale notifica dell’a vviso di accertamento impugnato.
La C.t.r. accoglieva l’appello . In via preliminare, affermava la piena impugnabilità dell’estratto di ruolo da parte del contribuente per far valere vizi della notifica degli atti presupposti; affermava, altresì, l’ammissibilità, attraverso l’impugnazione del ruolo, di un’azione di accertamento negativo volta a far valere la prescrizione del credito dopo la notifica della cartella. Nel merito accertava la validità della notifica dell’avviso di accertamento, avvenuta in data 24 marzo 2015, nonché il rispetto dei termini decadenziali.
Avverso detta sentenza il Contribuente propone ricorso per cassazione nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE che si difende con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo e unico motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli art. 139 e ss.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto regolarmente notificato l’avviso di accertamento, nonostante alcuna prova della notifica fosse mai stata dimostrata e depositata nel corso del giudizio. Aggiunge che, nel corso del giudizio, l’Ufficio non aveva depositato documentazione utile a dimostrare l’avvenuta notif ica dell’avviso di accertamento « non essendo stata documentata né l’invio della notifica né della ricezione del piego». Ribadisce che la notifica dell’avviso di accertamento non e ra mai stata provata e che la RAGIONE_SOCIALE ha commesso una violazione di legge avendo ritenuto notificato l’atto impositivo, pur in assenza di prova.
Il ricorso è inammissibile.
2.1. In via preliminare deve rilevarsi che sull’ammiss ibilità dell’i m pugnazione dell’estratto di ruolo e dell’azione di accertament o negativo di estinzione della pretesa tributaria per prescrizione -sulle quali la C.t.r. si è espressamente pronunciata -si è formato il giudicato interno.
2.2. Ciò posto, la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto validamente notificato l’atto impositivo tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. 7336363688-9 ed ha precisato che tano poteva evincersi dalla documentazione ritualmente depositata dall’Ufficio in secondo grado.
2.3. A fronte di tale statuizione, il contribuente si limita in ricorso ad affermare che tale valutazione è errata in quanto nessuna prova era mai stata depositata nei giudizi di merito.
Il contribuente, tuttavia, non chiarisce quale sia l’errore di diritto commesso dalla RAGIONE_SOCIALE nel valutare la regolarità della notifica, limitandosi a riferire che ha errato nel ritenerla provata sebbene prova non vi fosse.
In primo luogo, ove il contribuente avesse inteso denunciare l’errore percettivo commesso dalla RAGIONE_SOCIALE nel ritenere presenti in giudizio documenti mai depositati avrebbe dovuto proporre ricorso per
revocazione. In secondo luogo il ricorso non spiega quale sia l’errore valutativo (questo, sì, denunciabile in cassazione) che avrebbe commesso la RAGIONE_SOCIALE.t.rRAGIONE_SOCIALE nel ritenere valida la notifica.
A ciò deve aggiungersi che, stante la natura sostanziale, e non processuale dell’atto impositivo, la verifica della sua regolarità, in assenza di una puntuale denuncia della violazione di legge commessa, è una verifica in fatto – e non pertanto di un fatto processuale -preclusa in sede di legittimità (Cass. 29/01/2024, n. 2630) Ugualmente, l’accertamento in ordine alle modalità seguite nella notificazione costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice del merito (cfr. Cass. 02/05/2025, n. 11533 e Cass. n. 2630 del 2024, cit.)
Infine, non può darsi rilievo al generico riferimento, di cui all’epigrafe del motivo, alla violazione e falsa ap plicazione degli artt. 139 ss. Infatti, in base all’art. 366, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; ciò comporta l’esatta individuazione, non solo del capo di pronuncia impugnata, ma anche dell’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto. Il diritto d’impugnazione è esercitato in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l’inammissibilità (Cass. 20/10/2016, n. 21296).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME