Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32288 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32288 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1916/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del presidente del collegio di liquidazione, AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
–ricorrente– contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
–controricorrente– avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALE SICILIA n. 3279/02/2020, depositata in data 15/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso per l’anno d’imposta 2008 e notificato in data 10/08/2011, l’RAGIONE_SOCIALE accertava nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE in liquidazione un’integrazione IRAP per la somma di € 13.133,00.
Avverso l’avviso il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La predetta C.t.p., con sentenza n. 271/13/13, resa il 26/02/2013 e depositata il 7/05/2013, accoglieva il ricorso, annullando l’avviso di accertamento.
Contro tale sentenza proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la RAGIONE_SOCIALE; si costituiva anche il contribuente chiedendo la conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
Con sentenza n. 3279/2020, emessa in data 09/06/2020 e depositata il 15/06/2020, la predetta C.g.t. accoglieva l’impugnazione, confermando il citato avviso di accertamento.
Avverso quest’ultima sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Sul ricorso veniva effettuata proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis. cod. proc. civ.; quest’ultima veniva comunicata alle parti in data 22/03/2025 e il contribuente presentava istanza di decidere la causa.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025, per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso, rubricato « nullità assoluta RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, per evidente erroneità RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c .’, il ricorrente deduce che i giudici d’appello hanno ritenuto legittimo il disconoscimento dell’esenzione IRAP, già concessa, di cui all’art. 15 RAGIONE_SOCIALE l. regionale RAGIONE_SOCIALE n. 21/2003, effettuato
dall’RAGIONE_SOCIALE sulla base di presupposti non veritieri, ossia di una errata lettura dei documenti prodotti agli atti del giudizio: hanno, infatti, ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE versasse in condizioni di difficoltà economiche sulla base RAGIONE_SOCIALE lettura del passivo dell’ente risultante dai bilanci in atti, senza considerare le voci attive, pur presenti, idonee a dimostrare una condizione economica florida. Considerando la predetta errata valutazione ed il fatto che l’esenzione IRAP in discussione, secondo l’art. 1 RAGIONE_SOCIALE decisione del 7/02/2007 RAGIONE_SOCIALE Commissione europea e la Risoluzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 290 del 12.10.2007 costituisce un aiuto di Stato concesso sotto forma di agevolazione fiscale, i giudici d’appello hanno erroneamente concluso per la legittimità dell’avviso di accertamento in contestazione.
Il predetto motivo è inammissibile.
2.1. È infatti inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga formalmente censurata per vizio di motivazione, qualora esso intenda far valere in realtà la rispondenza RAGIONE_SOCIALE ricostruzione dei fatti operata dal giudice, al diverso convincimento soggettivo RAGIONE_SOCIALE parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi RAGIONE_SOCIALE disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione RAGIONE_SOCIALE valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 26/03/2010 n. 7394 (Rv. 612747-01).
2.2. E’ consolidato l’orientamento di questa Corte secondo il quale quando la censura è intesa, al di là degli schermi espressivi impiegati, a
dimostrare il vizio di violazione di legge attraverso la mediazione di un fatto che si assuma non correttamente apprezzato, oltre ad essere estranea al paradigma logico sotteso dal n. 3 dell’art. 360 c.p.c., ‘ trasmoda in una critica di puro merito, come tale eccedente i limiti che l’ordinamento fissa per il giudizio di cassazione ‘ (Cass. 06/02/2025 n. 2961 (Rv. 673975 – 01).
In sostanza è inammissibile il motivo che miri a realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758), ciò che accade quando si voglia demandare a questa Corte non l’analisi e l’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme, bensì l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017, n. 24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315) e sottratto al sindacato di legittimità, nel cui ambito non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito RAGIONE_SOCIALE causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e RAGIONE_SOCIALE correttezza giuridica, la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097).
2.3. Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente deduce solo formalmente la ‘ nullità assoluta RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per evidente erroneità RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. ‘, sindacando, invece, nemmeno velatamente, la lettura dei suoi bilanci effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE nell’impugnata sentenza. I predetti giudici hanno, infatti, evidenziato che sono risultate ‘ dall’esame dei bilanci riportati nella dichiarazione dei redditi RAGIONE_SOCIALE stessa ATO perdite ‘ e che queste erano ‘ consistenti nel loro ammontare e ricorrenti nei diversi anni, come tali conducenti ad identificare l’ATO come soggetto in difficoltà economiche ‘,
concludendo per l’insussistenza del diritto RAGIONE_SOCIALE ricorrente di beneficiare dell’invocata esenzione IRAP di cui agli artt. 14, 15 e 16 RAGIONE_SOCIALE l. RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE n. 21/2003, in quanto configurante, secondo l’art. 1 RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE Commissione europea del 7 febbraio 2007, n. 498 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 17 luglio 2007, serie L) e la connessa risoluzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 12/10/2007 n. 290, un aiuto di Stato destinato ad alterare, data la condizione di difficoltà economica dell’ente, il mercato comune e la libera concorrenza.
A fronte RAGIONE_SOCIALE predetta lettura RAGIONE_SOCIALE prove documentali emergenti dagli atti effettuata nell’impugnata sentenza, che riporta le motivate considerazioni in merito alla valutazione dei dati di bilancio RAGIONE_SOCIALE ricorrente, quest’ultima contrappone, quindi, una propria nuova ponderazione di quel materiale probatorio, sollecitando questa Corte a farla propria. La ricorrente chiede in sostanza una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE predette risultanze di fatto come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere sia i fatti acclarati e le vicende processuali, sia gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e censurati al solo fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al Giudice di legittimità (Cass., SS.UU., sent. n. 34476/2019).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile non sussistendo, per le ragioni sopra esposte, alcuna patologia RAGIONE_SOCIALE motivazione dell’impugnata sentenza che possa determinarne la nullità in ragione dei parametri di cui a Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053.
Le spese seguono il criterio RAGIONE_SOCIALE soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
4.1. Il contribuente deve essere anche condannato al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente di somme, anch’esse liquidate in dispositivo, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, terzo comma, cod. proc. civ., nonché RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito nonché al pagamento dell’ulteriore somma pari ad € 1.150,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di € 500,00 in favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, del medesimo art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME