Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18769 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 18769 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6704/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO ;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore , rappresentate e difese ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6661/14/2021 della Commissione Tributaria Regionale della Campania -Napoli, depositata in data 14/9/2021;
udita la relazione della causa svolta dal dott. NOME COGNOME nella pubblica udienza del 23 maggio 2025;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso ;
uditi gli Avvocati dello Stato NOME COGNOME e NOME COGNOME
Fatti di causa
In data 15/3/2018 l’Agenzia delle Entrate notificò alla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, anche ‘la contribuente’ ), a mezzo pec, una cartella di pagamento per l’anno d’imposta 201 4.
Avverso la cartella, la contribuente propose ricorso alla C.T.P. di Benevento, che respinse il ricorso.
La C.T.R. della Campania confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi.
Resistono con un unico controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il sostituto NOMECOGNOME ha depositato una requisitoria scritta.
Ragioni della decisione
Innanzitutto, deve rilevarsi che, in occasione della comunicazione degli avvisi di udienza, è emerso che l’Avvocato NOME COGNOME si è cancellata dall’albo degli Avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte.
Il contraddittorio, tuttavia, si deve considerare ritualmente costituito, in quanto, anche se la cancellazione dall’albo dopo il deposito del ricorso per cassazione non produce l’interruzione del
giudizio, la cancelleria ha provveduto tempestivamente a comunicare al legale rappresentante della odierna contribuente che la trattazione del ricorso era stata fissata alla odierna pubblica udienza (cfr. Cass., sez. 3-, Ordinanza interlocutoria n. 11300 del 28/04/2023, Rv. 667406 – 01).
In secondo luogo, deve darsi atto che questo Collegio esaminerà solo i motivi formalmente numerati e rubricati, non anche le doglianze sub ‘A’ e ‘B’ di pagina 3 e 4 del ricorso, peraltro espresse in maniera assolutamente generica.
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ eccezione di nullità della sentenza della C.T.R. per violazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 16, comma 4, del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018 e successive modifiche, nonché degli artt. 101 e 111 Cost. e dell’art. 156, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.’ , la contribuente deduce che essa, nei modi e nei termini di legge, in data 7/7/2021, aveva presentato istanza di trattazione del ricorso in pubblica udienza ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992 .
In data 12/7/2021 aveva presentato istanza di trattazione della controversia da remoto con modalità audiovisiva, così come previsto dal Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria con delibera n. 1230/2020 del 10/11/2020.
In data 30/7/2021 , la contribuente aveva presentato un’ulteriore istanza di trattazione della controversia in pubblica udienza da remoto con modalità audiovisiva tenuto conto che l’art. 6 del d.l. n. 105 del 2021 aveva prorogato fino al 31/12/2021 lo stato di emergenza sanitaria per il Covid-19.
Tuttavia, i giudici della C.T.R. in data 14/9/2021 hanno trattato il ricorso in camera di consiglio senza la presenza del difensore e hanno depositato la sentenza lo stesso giorno in segreteria, pronunciando una sentenza nulla per violazione del diritto costituzionale di difesa e per violazione del diritto al contraddittorio.
1.1. Il motivo è inammissibile.
L’art. 27, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020, come modificato dal d.l. n. 44 del 2021, conv. in l. n. 76 del 2021, applicabile ratione temporis , dispon e che ‘i n alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione ‘ .
Per far sì che la causa non passasse in decisione sulla base degli atti, dunque, la contribuente avrebbe dovuto assolvere un duplice onere: la notificazione di un’istanza di discussione orale alle ‘altre parti costituite’ ed il deposito della detta istanza nel rispetto del termine perentorio previsto dalla legge.
La contribuente, con il motivo in esame, ha dedotto solo di aver depositato tre istanze di discussione del ricorso in appello, non anche di aver notificato tali istanze alle altre parti costituite (Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione), con la conseguenza che il motivo è inammissibile per difetto di specificità, sulla base del seguente principio di diritto: ‘La parte che intenda impugnare per nullità la sentenza del giudice tributario che, nonostante il deposito di un’istanza di discuss ione orale, si sia pronunciato sulla base degli atti, deve dedurre e dimostrare, a pena di inammissibilità del motivo, sia di aver notificato detta istanza alle altre parti costituite nel giudizio tributario, sia di averla depositata nel rispetto del termine perentorio previsto dalla legge’ .
2.Con il seguente motivo di ricorso, rubricato ‘ Eccezioni di nullità della sentenza per violazione di norme che disciplinano il giudizio tributario. Violazione degli artt. 14, 16, 16 bis, 23, 25 bis, 32, 47, 52 e 61 del d.lgs. n. 54 6 del 1992, dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, dell’art. 17 bis, e delle norme sul PTT, e la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma
1, nn. 3 e 4 c.p.c.’ , la contribuente censura la sentenza impugnata in quanto non sarebbe stata preceduta dalla trattazione dell’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado, dell’istanza di sospensione dell’atto impugnato e dell’istanza di sospensione delle sanzioni, censura la sentenza impugnata per aver consentito la costituzione tardiva dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e per aver consentito a quest’ultima la chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate fuori termine. Censur a, inoltre, la sentenza impugnata per aver consentito la costituzione telematica delle controparti nonostante che il giudizio fosse stato introdotto con atti formati in modalità analogica.
2.1. Il motivo è inammissibile.
La contribuente non ha alcun interesse a dolersi della mancata trattazione delle istanze di sospensione della sentenza appellata, della cartella di pagamento e delle sanzioni irrogate, in quanto il rigetto dell’appello con sentenza definitiva assorbe le dette istanze di sospensione.
Come ben spiegato dalla C.T.R., inoltre, le parti intimate nel giudizio di merito possono costituirsi anche tardivamente, decadendo solo dal potere di proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio .
L’Agenzia delle Entrate, nel giudizio di appello, era intervenuta volontariamente, così come accertato dalla C.T.R., sicché la parte del motivo in esame che si duole che il giudice di appello abbia consentito all’agente della riscossione di chiamare in causa l’ente impositore nonostante si fosse tardivamente costituito non si confronta con la sentenza impugnata.
Inammissibile, inoltre, è il motivo nella parte in cui si duole che sia stato consentito alle resistenti in appello di costituirsi telematicamente: all’epoca del giudizio di appello, infatti, erano già in vigore le norme sul processo tributario telematico, sicché le controparti ben potevano costituirsi in modalità telematica senza che ciò ledesse i diritti di difesa della contribuente. Nessuna disposizione, peraltro, impediva alle resistenti di costituirsi con modalità
telematica nel caso in cui il ricorso fosse stato depositato in modalità analogica.
3.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990, della legge n. 212 del 2000, dell’art. 97 Cost., dell’art. 2697 c.c. e nullità dell’atto per difetto di motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.’ , la contribuente si duole che i giudici non avrebbero rilevato né esaminato l’eccezione di nullità della cartella di pagamento per mancata allegazione degli atti prodromici. La cartella sarebbe carente di motivazione e non sarebbe stata preceduta dalla notifica della comunicazione preventiva di cui all’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Esso non si confronta con la sentenza impugnata, che ha ben spiegato che l’omessa notificazione della comunicazione preventiva prevista dall’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 non determina la nullità della cartella di pagamento notificata, la cui motivazione, peraltro, non può essere approfondita ed esaustiva come quella dell’avviso di accertamento , in quanto essa si fonda su di un controllo automatizzato sulla base degli stessi dati forniti dal contribuente.
Con il quarto motivo di ricorso, rubricato ‘ Eccezione di nullità dell’atto impugnato per inesistenza della notifica e non applicabilità dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 , comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.’ , la contribuente si duole che la C.T.R. non abbia esaminato l’eccezione di inesistenza giuridica dell’atto impugnato (cartella di pagamento) in quanto l’indirizzo pec dell’agente della riscossione non era presente nei pubblici registri.
4.1. Il motivo è inammissibile.
Esso non si confronta con la sentenza impugnata che ha affermato la ritualità della notifica telematica della cartella di pagamento e della sanatoria delle eventuali nullità che ne affliggano la notificazione.
In merito alla notifica telematica proveniente da un indirizzo non presente nei pubblici registri, questa Corte ha recentemente
affermato che in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass., Sez. 5 – , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023, Rv. 668249 – 01).
Con il quinto motivo di ricorso, rubricato ‘Eccezioni di nullità della cartella di pagamento per vizi di notifica essendo la stessa notificata a mezzo pec e violazione dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.’ , la contribuente censura la sentenza di appello nella parte in cui ha rigettato le doglianze relative alla eccepita nullità della notificazione a mezzo pec della cartella di pagamento.
5.1. Il motivo è inammissibile.
La C.T.R. ha ben spiegato che la sanatoria degli eventuali vizi di notifica dell’atto impugnato nel giudizio tributario rinviene il suo fondamento dall’art. 156 c.p.c. con riferimento alla sanatoria dei vizi di notifica degli atti processuali.
Nel caso di specie, la contribuente ha tempestivamente impugnato la cartella di pagamento spiegando in pieno le sue difese, sicché gli eventuali vizi di nullità della notifica telematica della cartella di pagamento si sono sanati per raggiungimento dello scopo.
Con il sesto motivo di ricorso, rubricato ‘Eccezione per violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.’ , la contribuente si duole che la C.T.R. abbia rigettato l’eccezione di difetto dello ius postulandi in capo all’avvocato del libero foro che ha difeso l’agente della riscossione in primo grado.
6.1. Il motivo è inammissibile.
La C.T.R. ha ben spiegato i motivi per i quali gli avvocati del libero foro possono nel giudizio di merito tributario assumere le difese dell’agente della riscossione (cfr. Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 28199 del 31/10/2024, Rv. 672626 – 01).
Con il settimo motivo di ricorso, rubricato ‘ Nullità della sentenza e artt. 36, comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, 112 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.’ , la contribuente si duole che non tutte le eccezioni spiegate siano state esaminate e che la sentenza è carente di motivazione.
Con l’ottavo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , la contribuente ribadisce la censura di carenza di motivazione con riferimento alla sentenza impugnata.
8.1. Il settimo ed ottavo motivo di ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono inammissibili.
Essi sono formulati in maniera generica ed astratta e non si confrontano con la sentenza impugnata che contiene, invece, una motivazione congrua e sufficiente a dar conto delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la società RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione, delle spese del
giudizio, che si liquidano in euro millesettecento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, il 23 maggio 2025.