Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5203 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5203 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28100/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
CARTELLA DI PAGAMENTO IRPEF
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA – BARI, n. 2385/15/2015, depositata in data 12/11/2015;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023;
Rilevato che:
In seguito ad avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO dell’RAGIONE_SOCIALE Gioia del Colle, notificato in data 28/9/2006 in relazione all’anno d’imposta 1999, fu iscritta a ruolo la complessiva somma di euro 48.648,13 a titolo di Irpef, interessi e sanzioni ed emessa da parte di RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘l’agente della riscossione’) la cartella di pagamento n. 01420070079563790000, notificata in data 6/11/2007.
La C.T.P. di Bari rigettò il ricorso di NOME COGNOME ( d’ora in poi, ‘il contribuente’ ), in contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE e con l’agente della riscossione.
Su appello del contribuente, la C.T.R. della Puglia confermò la sentenza di primo grado.
Contro la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Resistono con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE e l’agente della riscossione.
Il contribuente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Considerato che:
Il primo, il terzo e il quarto motivo espongono censure analoghe, relative ai requisiti dell’atto impositivo e della cartella di pagamento e alla loro notificazione, sicché è opportuno trattarli e deciderli congiuntamente.
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 890 del 1982, dell’art. 160 c.p.c., dell’art. 42, comma 1 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 -Omessa, inesistente e/o invalida notifica dell’avviso di accertamento. Difetto e/o omessa motivazione. Nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 e n. 5 c.p.c.’ , il contribuente ha censurato la sentenza impugnata per aver essa considerato re golare la notifica dell’avviso di accertamento , atto presupposto rispetto alla cartella di pagamento.
In particolare, la sentenza impugnata non avrebbe spiegato adeguatamente per quale motivo ha considerato legittima la notificazione dell’avviso di accertamento.
Non sarebbe stato accertato a chi fosse stato consegnato il plico postale contenente l’avviso di accertamento ed in quali rapporti il consegnatario fosse co n il destinatario dell’atto impositivo.
In altri termini, il giudice di merito avrebbe ritenuto valida la notificazione nonostante che fosse rimasto sconosciuto il soggetto nelle cui mani era stato consegnato il plico postale contenente l’avviso di accertamento.
Dalla nullità della notifica dell’avviso di accertamento conseguirebbe la nullità della cartella di pagamento.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Nullità della cartella di pagamento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , il contribuente ha dedotto che la cartella di pagamento deve ritenersi nulla per mancanza di motivazione, contenendo la stessa solo un mero riferimento ad un avviso di accertamento.
Le cartelle di pagamento devono contenere tutte le indicazioni necessarie per consentire al contribuente di comprendere a quale atto impositivo siano riconducibili le somme richieste e di difendersi in giudizio.
Con il quarto motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, della legge n. 212 del 2000, dell’art. 25 e dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973. Nullità della cartella di pagamento. Omessa motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e all’art. 112 c.p.c.’ , il contribuente ha censurato la sentenza impugnata in quanto la C.T.R. non si sarebbe pronunciata sull’eccezione di incompletezza della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 7 , comma 2, della legge n. 212 del 2000 e di omessa indicazione del responsabile del procedimento.
Il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili, per difetto di autosufficienza e di specificità RAGIONE_SOCIALE censure.
Non vi è alcuna indicazione della relata di notifica dell’avviso di accertamento che consenta a questa Corte di reperirla nell’ambito del fascicolo di merito onde controllarne i requisiti e il contenuto, né il contribuente ha dedotto di averlo allegato al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Stessa considerazione è a farsi con riferimento alla cartella di pagamento: manca, nel l’articolazione del motivo di ricorso, qualsiasi indicazione di dove reperirla.
D’altro canto, il contribuente non si confronta con la sentenza impugnata, che ha affermato che la cartella di pagamento è congruamente motivata, riportando essa l’indicazione del tributo, la causale e l’ente impositore.
Infine, con riferimento all’eccezione di omessa indicazione del responsabile del procedimento nell’ambito della cartella di pagamento, il contribuente non ha indicato in quale fase del processo e in quale atto l’avrebbe proposta , non essendo questa Corte tenuta ad individuarla nell’ambito degli atti processuali contenuti nei fascicoli dei giudizi di merito (Cass., n. 28184/2020; Cass., n. 12481/2022).
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004 e dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000. Mancato invio dell’invito bonario. Nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , il contribuente ha censurato direttamente la cartella di pagamento perché sarebbe stato omesso l’invio al contribuente dell’invito bonario di pagamento.
5.1. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Il motivo non si confronta con la sentenza impugnata, ed anzi ne prescinde, censurando direttamente la cartella di pagamento senza individuare la parte della sentenza che avrebbe disatteso tale censura. In realtà, la sentenza d’appello non ha affrontato la questione dell’omesso invio dell’invi to bonario di pagamento, e il contribuente non ha indicato specificamente in quale fase ed atto processuale avrebbe eccepito tale omissione , limitandosi, nell’articolazione del motivo in esame, ad un generico rinvio al giudizio di appello, senza
voler considerare che egli avrebbe dovuto dedurre e dimostrare, indicando precisamente gli atti processuali, che la detta omissione era stata eccepita sin dal primo grado, con il ricorso introduttivo del giudizio.
Dall’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio sia nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE che nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, spese che si liquidano in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro quattromilacento per compensi in favore dell’RAGIONE_SOCIALE , oltre alle spese prenotate a debito, ed in euro quattromilacento per compensi in favore di RAGIONE_SOCIALE, oltre al rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali, iva, cpa come per legge ed euro duecento per spese vive.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 dicembre