Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14557 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14557 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28053/2021 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME e COGNOME, rappresentati e difesi -il primo ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., cod. proc. civ. dall’ Avv. NOME COGNOME con studio in Cremona, elettivamente domiciliati presso l’Av v. NOME COGNOME con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTI
CONTRO
Comune di Sirmione (BS), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 15 dicembre 2021, n. 240, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME entrambi con studio in Brescia, nonché dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
ICI IMU ACCERTAMENTO TERRENI E FABBRICATI RURALI
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 13 settembre 2021, n. 3231/11/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30 aprile 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 13 settembre 2021, n. 3231/11/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento nn. 314 e 404 dell’8 novembre 2017 da parte del Comune di Sirmione (BS) per omesso versamento dell’IMU relativa agli anni 2012 e 2013 nella rispettiva misura di € 7.319,00 e di € 3.540,00 su terreni e fabbricati, disconoscendosi per un fabbricato la ruralità e per alcuni terreni la conduzione diretta a titolo di comodato da parte di NOME COGNOME per l’esercizio di impresa agricola , ha rigettato l’appello proposto dai medesimi nei confronti del Comune di Sirmione (BS) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia il 13 febbraio 2019, n. 129/04/2019, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario dei contribuenti – sul rilievo che: a) il contraddittorio preventivo non era obbligatorio, esulandosi dal campo dei tributi armonizzati; b) il fabbricato censito in catasto con la particella 143 sub. 5 del folio 16 non era accatastato ed i contribuenti non avevano chiesto l’agevolazione per la ruralità; c) i fabbricati censiti in catasto con le particelle 143 sub. 6, 143 sub. 7 e 143 sub. 8 del folio
16 erano accatastati come rurali, per cui essi avevano beneficiato dell’agevolazione; d) i terreni censiti con le particelle 142, 264 e 744 del folio 16 erano stati soggetti ad imposta per carenza della destinazione all’esercizio di impresa agricola; e) i restanti terreni erano stati soggetti ad imposta per i periodi di possesso effettivo; f) i contribuenti non avevano documentato l’attribuzione delle categorie catastali ‘ qualificanti ‘ la ruralità, né l’annotazione in catasto in base al d.m. 26 luglio 2012; g) nemmeno i giudicati formatisi inter partes in altri giudizi su diverse annualità della medesima imposta erano vincolanti con riguardo al riconoscimento della ruralità, trattandosi di decisioni in rito oppure di affermazioni incidentali; h) i fabbricati per i quali la ruralità era stata riconosciuta dovevano soggiace re all’imposta in misura ridotta nell’anno 2012, essendo stata prevista l’esenzione con decorrenza dall’anno 2013; i) il contribuente che ne era proprietario non aveva diritto all’esenzione per l’abitazione principale, non essendo state documentate la residenza anagrafica né la dimora abituale presso l’immobile sito in INDIRIZZO che risultava essere stato concesso in comodato a terzi; l) i terreni risultavano appartenere ad uno dei contribuenti nell’anno 2013 in base alla documentazione catastale e non risultavano esseri destinati all’esercizio dell’attività agricola.
Il Comune di Sirmione (BS) ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a quattro motivi;
Con il primo motivo, si denuncia: « 1. Violazione degli artt. 1241, 1243, 2697, 2702, 2706, 2712, 2720, 2730, 2733, 2735 e 2909 cod. civ., 111, 112, 113, 115, 116, 163, 215, 228, 229,
324, 348-ter, ultimo comma, 373, primo comma, seconda parte, e 387 cod. proc. civ., 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., relativamente al giudicato esterno e interno, formatosi tra Comune di Cremona e avv. NOME COGNOME ed ex art. 111, settimo comma, Cost., per doppia conforme, anche ex art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed art. 54-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134 ».
Con il secondo motivo si denuncia: « 2. Violazione degli artt. 1241, 1243, 2697, 2712, 2720, 2730, 2733, 2735 e 2909 cod. civ., 111, 112, 113, 115, 116, 215, 228, 229, 324 e 348 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., stante il giudicato esterno ed interno ».
2.1 I predetti motivi sono inammissibili.
2.2 Invero, i mezzi si risolvono nella sequenza di massime giurisprudenziali, senza fornire alcuna spiegazione su come la pletora di norme elencate sia stata violata o disapplicata dalla sentenza impugnata, per di più con riguardo all’invocazione di giudicati formatisi su sentenze intervenute inter alios , essendo ente impositore il Comune di Cremona. Per cui, al di là della scarsa intelligibilità, le censure non attingono in alcun modo la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Con il terzo motivo, si denuncia: « 3. Violazione del giudicato interno formatosi ex art. 2909 cod. civ. ed art. 324 cod. proc. civ., nel giudicato emesso dalla CTR Lombardia -sezione staccata Brescia n. 12/67/2009 ».
3.1 Il predetto motivo è inammissibile.
3.2 Anzitutto, il mezzo non contiene alcuna trascrizione (anche se solo in forma di stralci) dei richiamati giudicati, che neppure sono stati prodotti in questa sede, non bastando il generico
rinvio alla documentazione annessa al fascicolo di parte nel giudizio di merito.
3.3 Invero, è pacifico che, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa, né la mera riproduzione di stralci o del solo dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2015, n. 2617; Cass., Sez. 2^, 23 giugno 2017, n. 15737; Cass., Sez. 1^, 31 maggio 2018, n. 13988; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34590; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32810; Cass., Sez. 6^5, 22 dicembre 2021, n. 41178; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8359; Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2022, n. 15327; Cass., Sez. Trib., 30 marzo 2023, n. 9032; Cass., Sez. Trib., 29 gennaio 2024, n. 2717; Cass., Sez. Trib., 9 marzo 2025, n. 6259).
3.4 Per cui, nella specie, vi è assoluta carenza a monte dei presupposti per l’idonea formulazione in ricorso dell’ exceptio iudicati .
Con il quarto motivo, si denuncia: « 4. Erronea ricognizione degli artt. 2703, 2704, 2712, 2715, 2719 e 2720 cod. civ., 13, comma 5, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.
4.1 Il predetto motivo è inammissibile.
4.2 Al di là della scarsa intelligibilità, tale censura si risolve nella vaga contestazione dell’accertamento in fatto del giudice di appello e nella generica pretesa alla revisione del merito da
parte del giudice di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34573; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2020, n. 29071; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41213; Cass., Sez. 6^-5, 29 dicembre 2022, n. 37995; Cass., Sez. 1^, 22 novembre 2023, n. 32468; Cass., Sez. Trib., 12 dicembre 2024, n. 32181; Cass., Sez. Trib., 19 maggio 2025, n. 13345).
In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, l’inammissibilità dei motivi dedotti comporta l’inammissibilità del l’intero ricorso.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
7 . Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del r icorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente , liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 2.800,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 30 aprile 2025