Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13767 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13767 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 22/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5003/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE , pec , che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE GIUST. TRIBUTARIA II GRADO DELLA CAMPANIA n. 7292/04/22 depositata l’ 11/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza 7292/04/22 dell’11/11/2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (di seguito CGT2), rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti
della sentenza n. 467/11/21 della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dall’associazione contribuente avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2014.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo era stato emesso sul presupposto del disconoscimento, da parte dell’Agenzia delle entrate (di seguito AE), della qualifica di ente associativo no profit.
1.2. La CTR accoglieva l’appello proposto da AE, evidenziando che i soci dominanti di ASD avevano tenuto una gestione imprenditoriale dell’attività dell’associazione, finalizzata alla distribuzione di utili, utilizzando una veste giuridica impropria al solo fine di ottenere un trattamento fiscale di favore, conseguendo utili non dichiarati e non rispettando le prescrizioni contenute nelle clausole imposte dalla normativa di riferimento.
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
AE non resisteva in giudizio restava, pertanto, intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione senza necessità di esaminare i motivi di ricorso, non avendo la ricorrente prodotto la documentazione attestante la regolarità della notificazione del ricorso ad AE.
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
2.1. Nulla per le spese essendo AE rimasta intimata.
2.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art.
13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 03/12/2024.