Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13767 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13767 Anno 2025
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5003/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE , pec , che la rappresenta e difende
-ricorrRAGIONE_SOCIALE– contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE GIUST. TRIBUTARIA II GRADO DELLA CAMPANIA n. 7292/04/22 depositata l’ 11/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sRAGIONE_SOCIALEnza 7292/04/22 dell’11/11/2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (di seguito CGT2), rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti
della sRAGIONE_SOCIALEnza n. 467/11/21 della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dall’associazione contribuRAGIONE_SOCIALE avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2014.
1.1. Come si evince dalla sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, l’atto impositivo era stato emesso sul presupposto del disconoscimento, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE (di seguito AE), della qualifica di RAGIONE_SOCIALE associativo RAGIONE_SOCIALE.
1.2. La CTR accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, evidenziando che i soci dominanti di RAGIONE_SOCIALE avevano tenuto una gestione imprenditoriale dell’attività dell’associazione, finalizzata alla distribuzione di utili, utilizzando una veste giuridica impropria al solo fine di ottenere un trattamento fiscale di favore, conseguendo utili non dichiarati e non rispettando le prescrizioni contenute nelle clausole imposte dalla normativa di riferimento.
Avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME non resisteva in giudizio restava, pertanto, intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmRAGIONE_SOCIALE dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione senza necessità di esaminare i motivi di ricorso, non avendo la ricorrRAGIONE_SOCIALE prodotto la documentazione attestante la regolarità della notificazione del ricorso ad AE.
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
2.1. Nulla per le spese essendo AE rimasta intimata.
2.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamRAGIONE_SOCIALE al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art.
13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrRAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrRAGIONE_SOCIALE del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 03/12/2024.