Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30647 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30647 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1610/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione Straordinaria, in persona del Commissario Straordinario pro tempore AVV_NOTAIO, nominato con Decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE Sviluppo Economico del 9 agosto 2016, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del l’atto di costituzione , dagli AVV_NOTAIO e
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRES 2008
NOME COGNOME, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-intimata –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO; – intimato – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA -NAPOLI n. 3895/15/2015, depositata in data 28/4/2015;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024;
Fatti di causa
In data 2/5/2013 fu notificato alla RAGIONE_SOCIALE, già cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese il 25/1/2011, un avviso di accertamento con cui si contestava alla società una evasione IRAP/IVA per l’anno d’imposta 2008.
In particolare, era emerso che la società RAGIONE_SOCIALE risultava essere un soggetto economico interessato in frodi fiscali mediante utilizzo/emissione di fatture per operazioni inesistenti create per giustificare acquisti/cessioni di merci avvenute in nero.
Nel corso dell’anno 2008, era emerso che la RAGIONE_SOCIALE aveva emesso nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE 11 fatture ed una nota di credito, per un ammontare imponibile complessivo di euro 187.740, con iva per euro 37.548.
Anche un altro fornitore, RAGIONE_SOCIALE risultò essere un soggetto economico interessato in frodi fiscali.
La notifica dell’avviso di accertamento, allora, fu fatta alla RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di società consolidata, e fu impugnato dinanzi alla C.T.P. di Napoli, mentre alla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, anche ‘la contribuente’ ) fu notificato un diverso avviso di accertamento nella qualità di società consolidante.
La contribuente propose ricorso contro l’avviso di accertamento ad essa notificato dinanzi alla C.T.P. di Napoli, che rigettò il ricorso.
La società propose appello contro la sentenza di primo grado, che fu confermata dalla RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza della C.T.R., la contribuente ha proposto ricorso per cassazione in un RAGIONE_SOCIALE complesso motivo.
E’ rimasto intimato il RAGIONE_SOCIALE, mentre l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato una memoria di costituzione al solo scopo di ricevere l’avviso dell’eventuale udienza pubblica.
In corso di giudizio, la società contribuente è stata posta in Amministrazione Straordinaria e il Commissario Straordinario pro tempore è intervenuto in causa facendo proprie le difese spiegate dalla società.
Ragioni della decisione
1.Il ricorso è inammissibile.
Esso contiene RAGIONE_SOCIALE deduzioni affastellate in un RAGIONE_SOCIALE motivo, privo anche di rubrica, nel quale si fanno valere in maniera eterogenea e aspecifica censure sussumibili sub art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
(omesso esame di fatto decisivo e controverso), n. 3 (asserita violazione RAGIONE_SOCIALE norme in tema di litispendenza ex art. 39 c.p.c., che, in verità, darebbero luogo ad una censura di error in procedendo ); lamentando la mancata notifica del processo verbale di constatazione alla ricorrente senza individuare precisamente le norme di legge che impongono tale notificazione e senza censurare adeguatamente il passo motivazionale della sentenza di merito con uno degli specifici mezzi di impugnazione previsti dall’art . 360, comma 1, c.p.c.; limitandosi a contestare che la mancata notifica del processo verbale di constatazione avrebbe causato una compressione RAGIONE_SOCIALE garanzie previste dallo statuto del contribuente; discorrendo, poi, di inesistenza dell ‘ ‘atto introduttivo di primo grado’ e della ‘sentenza emessa del giudice’ senza argomentare adeguatamente in merito a tali conclusioni; sovrapponendo alla nullità/inesistenza della sentenza la nullità dell ‘avviso di accertamento per mancata allegazione dell’atto da esso richiamato (il processo verbale di constatazione notificato alla società consolidata).
Orbene, la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso di ritenere che nel ricorso per cassazione è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici
alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. ex coeteris , Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3397 del 06/02/2024, Rv. 670129 – 01).
Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte RAGIONE_SOCIALE amministrazioni intimate esime dal provvedere sulle spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024.