Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18556 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18556 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14697/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 5176/2022 depositata il 21/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Con avvisi di accertamento, relativi all’anno di imposta 2015, venivano recuperati nei confronti della società importi a titolo IVA, IRES e IRAP non corrisposti. Gli avvisi, contenenti plurimi rilievi, venivano emessi in rettifica della dichiarazione dei redditi per l’anno anzidetto, sul presupposto della non deducibilità di costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti e della debenza di una maggiore IVA dovuta in relazione a tali operazioni. Con sentenza n. 579/03/2022, depositata in data 28/02/2022, la CTP adita accoglieva il ricorso della contribuente compensando tra le parti le spese del giudizio. Con sentenza n. 579/03/2022, depositata in data 28/02/2022, accoglieva il ricorso erariale, anche in questo caso compensando tra le parti le spese del giudizio.
Il ricorso per cassazione della contribuente è affidato ad un solo motivo. Resiste l’Agenzia con controricorso. È stata opposta , ai sensi dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c., la PDA depositata nel procedimento. La difesa della contribuente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo di ricorso si adduce testualmente ‘ la violazione e falsa applicazione degli art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. T.U.I.R.), artt. 5 e 11 del D.lgs. n. 446 del 1997, artt. 19 e ss. del d.P.R. n. 633 del 1972 -Violazione e falsa applicazione
dell’art. 2697 c.c. Errores in procedendo -Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in combinato disposto con l’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.’.
Il motivo non coglie nel segno e va disatteso.
L’unico motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui censura la violazione di legge e delle regole di riparto dell’onere della prova, in quanto mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758); nel qual caso, oggetto del giudizio non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315).
Il motivo è contrassegnato da un profilo di ulteriore inammissibilità, in quanto il ricorrente non ha addotto ragioni di censura avverso la sentenza di appello, se non riproponendo le argomentazioni fatte proprie dal giudice di primo grado, superate e assorbite dall’accertamento compiuto in grado di appello.
Il motivo è ulteriormente inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi del giudice di appello ove deduce la mera inesistenza ‘soggettiva’ delle operazioni (come aveva ritenuto il giudice di primo grado), trattandosi di operazioni accertate come oggettivamente inesistenti.
Un tratto di inammissibilità si coglie anche nella parte della censura in cui si deduce omesso esame di fatto storico decisivo per difetto di specificità, stante l’assenza di qualsivoglia indicazione del fatto storico (e del luogo processuale in cui è emerso e del relativo giudizio di decisività), essendosi limitato il ricorrente a dedurre ‘ molteplici fatti decisivi per la risoluzione della presente
contro
versia, analizzati in modo circostanziato dalla società ricorrente nel giudizio di primo e di secondo grado ‘ (pag. 13 ric.), salvo poi richiamare a pag. 19 dell’avviso di accertamento, senza trascriverlo, né allegarlo al ricorso, quindi lasciandolo sostanzialmente imperscrutabile.
Un profilo di inammissibilità aggiuntivo si registra nella parte in cui il motivo si volge alla censura dell’omesso esame di elementi istruttori, il cui compendio non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante nella causa sia stato comunque -come accaduto nella specie -preso in considerazione dal giudice (Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476).
Il ricorso va, in ultima analisi, dichiarato inammissibile. Le spese sono regolate dalla soccombenza e vanno liquidate nella misura esposta in dispositivo. Ai sensi dell’art. 380 -bis, ultimo comma, c.p.c., il ricorrente va, altresì, condannato, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., al pagamento degli ulteriori importi liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo di euro 5.300,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. in favore di parte ricorrente ed infine dell’ulteriore importo di euro 2.000,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 12/04/2024.