Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7675 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7675 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2025
Oggetto: accisa su gasolio autotrazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11531/2023 R.G. proposto da
NOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME (PEC EMAILordineavvocatiromaEMAILorg);
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: EMAIL
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 5021/13/2022 depositata in data 10/11/2022;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 28/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
-la società RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di pagamento notificatole, emesso dalla Agenzia delle Dogane e dei monopoli, dell’importo di € 162.828,77, dovuti a titolo di maggiore accisa accertata sul gasolio per autotrazione, impiegato nell’attività di autotrasporto merci ai sensi del d.P.R. n. 277 del 2000;
il giudice di primo grado rigettava il ricorso;
appellava la contribuente;
con la sentenza gravata, la CTR confermava la pronuncia di primo grado;
ricorre a questa Corte la RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a due motivi di doglianza;
resiste l’Amministrazione Finanziaria con controricorso;
-il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la parte ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio;
Considerato che:
il primo motivo censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto inesistente la notifica dell’atto prodromico, stante -secondo parte ricorrente -l’assoluto difetto degli elementi che consentono la qualificazione di un atto come conforme al modello legale delle notificazioni previsto per gli atti del tipo di quello in questione, che dimostrano l’inesistenza, la nullità e l’illegittimità del verbale di constatazione, assunto quale atto prodromico e presupposto
dell’impugnato avviso di pagamento, con conseguente nullità ed illegittimità dello stesso avviso;
il motivo è inammissibile;
invero, parte ricorrente sostiene la inesistenza della notifica dell’atto presupposto all’intimazione impugnata e dell’ancora precedente PVC;
tale censura cozza contro l’accertamento di fatto operato dalla CTR -non suscettibile di revisione in questa sede, né aggredito con ragioni di diritto – secondo il quale ‘l’Atto in oggetto è stato legittimamente notificato, mediante ricorso alle facoltà offerte dal CAD. Con riferimento, invece, alla lamentata illegittimità della notifica del presupposto verbale di constatazione n. 39897/RU, osserva che lo stesso è stato invece legittimamente notificato in data 6/8/15, poiché la procedura della notifica a mezzo PEC degli Atti Amministrativi è stata introdotta dal D.M.163/2013’;
il secondo motivo di ricorso lamenta la nullità ed illegittimità dell’atto impugnato per difetto di motivazione, mancata allegazione del verbale di constatazione e grave violazione del diritto di difesa; secondo parte ricorrente l ‘impugnata sentenza è erronea ed ingiusta, avendo il giudice d’appello omesso di pronunciarsi su questioni decisive della controversia, quali quelle afferenti al difetto di motivazione, alla mancata allegazione del verbale di constatazione ed alla grave violazione del diritto di difesa ;
-il motivo è inammissibile;
le censure con esso proposte, invero del tutto generiche, sono relative ai vizi degli atti presupposti all’intimazione di pagamento qui impugnata e risultano evidentemente precluse nel presente giudizio, alla luce dell’accertamento di fatto di cui si è detto sopra, potendo l’intimazione di pagamento esser impugnata solo per vizi propri (in argomento; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25995 del 31/10/2017;
Cass. n. 12888/2015; n. 24235/2015; n. 10326/2014; Cass., Sez. 5, 6 settembre 2004, n. 17937; Cass., Sez. 5, 29 marzo 2006, n. 7310; Cass., Sez. 5, 15 maggio 2006, n. 11150; Cass., Sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 6-5, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez. 5, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. 6-5, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez. 6-5, 28 aprile 2022, n. 13252; Cass., Sez. 5, 14 giugno 2023, n. 17073 in ultimo Cass. 2552/2024);
questa Corte (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, n. 7.3.2018, 5478) già anteriormente all’intervento della Corte E.D.U. del 28 ottobre 2021 (causa COGNOME RAGIONE_SOCIALE c/Italia), ha ritenuto necessario che la Corte di legittimità, leggendo il ricorso nella sua globalità, debba poter “comprendere l’oggetto della controversia, così come il contenuto delle critiche che dovrebbero giustificare la cassazione della decisione impugnata”, senza, dunque, fare riferimento ad elementi esterni (quali gli allegati al ricorso). Il che, in ultima analisi, implica che modulando il principio di specificità ed autosufficienza del ricorso per cassazione ex art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c. -ora principio di specificità e localizzazione (alla cui stregua il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l’oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa) in conformità alle indicazioni provenienti dalla Corte di Strasburgo e, dunque, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, occorre pur sempre che all’interno del ricorso siano richiamati, sia pure in termini essenziali e per la parte d’interesse, gli atti ed i documenti sottesi alle censure svolte (Cass, Sez. 3, 14.3.2022, n. 8117; in ultimo Cass. n. 26007/2022); il che in questo caso non è avvenuto;
invero, non risulta sufficiente a soddisfare il requisito ineludibile dell’autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del
contenuto delle censure a consentire la decisione, il rinvio – in assenza di trascrizione integrale o parziale ovvero, quantomeno, di tale sintesi contenutistica idonea alla comprensione di cui sopra – agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte (Cass., Sez. 1, 1.3.2022, n. 6769);
poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023; Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 – bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente;
dal momento, quindi, che le ragioni poste a base della proposta in argomento sono le stesse che il Collegio qui valuta idonee a sostenere la presente statuizione, debbono liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. l’importo di euro 2.900,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 1.450,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa delle ammende;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00 oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.900,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di parte controricorrente e infine dell’ancora ulteriore somma di euro 1.450,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da corrispondersi della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2025.