Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26685 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26685 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 1318-2023, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione –
Accise – Omesso deposito del ricorso – Improcedibilità
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ;
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 463/01/2022 della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, depositata l’8 aprile 2022 ;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 12 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
Dal controricorso erariale si evince che l ‘RAGIONE_SOCIALE notificò alla ricorrente, autoproduttore di energia elettrica, l’avviso di pagamento, relativo all’anno d’imposta 20 13 , contestando l’illegittima
applicazione dell’esenzione fiscale, prevista dall’art. 52, comma 3, lett. b) del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (cd. TUA -Testo Unico sulle Accise).
Nel contenzioso seguitone la Commissione tributaria provinciale di Ravenna accolse le ragioni della società con sentenza n. 198/01/2017. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna accolse invece l’appello del l ‘ufficio con sentenza n. 463/01/2022.
Tale pronuncia, non notificata, è stata impugnata dalla società e l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Il ricorso non è stato depositato.
All’esito dell’adunanza camerale del 12 giugno 2024 la causa è stata decisa.
Considerato che
Deve pregiudizialmente evidenziarsi che il ricorso non risulta depositato, così come prescrive l’art. 369 , primo comma, cod. proc. civ., secondo la formulazione -generica- introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
L’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta infatti l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente. Né, nel caso di specie, è stata chiesta la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153, comma 2, cod. proc. civ.
Deve pertanto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso.
All’esito del processo segue la soccombenza della ricorrente nelle spese processuali, da liquidarsi nell’importo di cui in dispositivo in favore della controricorrente che si è regolarmente costituita.
Occorre anche dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Questa Corte ha in punto affermato che «la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 c od. proc. civ., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma» (Sez. U, 17 luglio 2023, n. 20621).
D’altronde , come già avvertito dalla giurisprudenza richiamata, anche nell’ ipotesi di dichiarazione di improcedibilità del ricorso notificato e non depositato, ricorre la funzione, propria dell’obbligo tributario del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, di ristorare l’amministrazione della Giustizia dall’aver essa dovuto impegnare le limitate risorse dell’apparato giudiziario nella decisione di una impugnazione non meritevole di accoglimento. Si tratta pur sempre della celebrazione di giudizio rivelatosi del tutto superfluo, ciò che giustifica il maggior costo fiscale del servizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nell’importo di € 5.400,00, oltre spese prenotate a debito; a i sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto
Così deciso in Roma, il giorno 12 giugno 2024