Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3018 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3018  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
Oggetto: tributi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8390/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale  rappresentante  p.t., rappresentata  e  difesa  dall’Avvocatura  RAGIONE_SOCIALE,  con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di incorporante il RAGIONE_SOCIALE,
-intimata-
avverso  la  sentenza  della  Commissione  Tributaria  provinciale  di Palermo, n.  5725/04/2014  pronunciata il 18 giugno  2014  e depositata il 07 agosto 2014, non notificata.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  24  gennaio 2024 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
La questione promana dall’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio in relazione alla richiesta di rimborso relativa al credito d’imposta ai fini Irpeg per l’anno 1995 per euro 15.770.124,52 euro. In pendenza di giudizio l’Ufficio versava alla contribuente la somma capitale dovuta, maggiorata degli interessi calcolati dal 30.05.1996, quale data di presentazione della dichiarazione, sino al 31.12.2007 e per 7.076.843,38 euro, sicché chiedeva la cessazione della materia del contendere. La CTP aderiva tuttavia alla tesi difensiva della contribuente che riteneva dovuti anche gli interessi per l’anno 2008, e pari ad euro 1.007.551,80, tenuto conto che il versamento dell’Ufficio era avvenuto nel primo semestre del 2009. La sentenza resa dalla CTP n. 303/04/2012 non veniva impugnata, divenendo cosa giudicata.
Nelle  more  del  procedimento  relativo  al  rimborso  degli interessi RAGIONE_SOCIALE dapprima inviava diffida e, a seguire, agiva per l’ottemperanza della sentenza citata, onde ottenere il rimborso della  somma  di  euro  1.007.551,80  oltre  interessi  legali  sino  al soddisfo.  Il  ricorso  veniva  accolto  dalla  CTP  di  Palermo,  che condannava  l’Ufficio  a  rimborsare l’anzidetta  somma  a  titolo  di interessi per l’anno 2008, oltre interessi sino al soddisfo.
Ricorre per la cassazione della sentenza della CTP di Palermo l’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 70, co. 10, d.lgs. n. 546/1992. Rimane intimata la contribuente.
CONSIDERATO
Viene svolto unico motivo di ricorso.
In particolare il patrono erariale denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1283 c.c. e 37, co. 50, d.l. 223/06, conv. in L. n. 248/06 in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
2.1 In sostanza critica la sentenza per aver la CTP travalicato il disposto dell’art. 70 d.lgs. n. 546/1992 avendo riconosciuto sulla somma, già dovuta a titolo di interessi, la debenza di ulteriori interessi sino al soddisfo, in violazione degli artt. 1283 c. c. e dell’art. 37, co. 50, d.l. 223/06, conv. in L. n. 248/06 secondo cui gli interessi previsti per i rimborsi di tributi non ne producono altri ex art. 1283 c.c.. Afferma invero che la CTP di Palermo inizialmente adita si era limitata a riconoscere gli interessi dovuti nella misura di euro 1.007.55,80, laddove il giudice dell’ottemperanza aveva ammesso gli interessi anatocistici in violazione della disciplina di legge oltre che del decisum del giudice di merito.
3.La controversia trova soluzioni per ragioni di rito. Va, infatti, pre liminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso, spedito per la notificazione a mezzo posta, senza che risulti versato in atti l’avviso di ricevimento del piego raccomandato. Costituisce, invero, principio consolidato che <> (v. tra le altre, Cass. n.18361 del 2018)
Non  vi  è  luogo  a  pronuncia  sulle  spese  in  assenza  di  attività difensiva della parte contribuente.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere
amministrazione  pubblica  difesa dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,  non  si  applica  l’art.  13,  comma  1 -quater ,  del  d.P.R.  30 maggio 2002 n. 115.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 24/01/2024