Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3301 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3301 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21456/2016 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE ENTRATE, difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE
-intimata- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 903/2016 depositata il 18/02/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE impugnava l’atto di accertamento (n. T9D031D07078/2013), notificatole il 23.12.2011, con il quale l’Agenzia delle entrate rettificava, ex art. 41-bis DPR 600/73, il reddito dichiarato per l’anno di imposta 2006, richiedendo il pagamento di maggiori imposte ai fini Ires (euro 478.549,00) ai fini Irap e Iva (euro 140.000,00).
1.1. In relazione a quanto ancora qui controverso, con l’avviso di accertamento si contestavano, con un primo rilievo, le modalità con le quali la società aveva proceduto all’ammortamento di talune immobilizzazioni materiali, consistenti in “macchine elettroniche
cedute a noleggio”, che la società aveva noleggiato a terzi per una durata media di tre anni, e rispetto ai quali, considerata la predetta durata dei contratti, aveva ritenuto di applicare l’aliquota di ammortamento del 33%, dimezzata per il primo e l’ultimo anno, laddove l’Agenzia, invece, riteneva si dovesse fare applicazione dell’aliquota ordinaria del 20% come previsto dall’art. 102, comma 7, TUIR.
1.2. Con un secondo rilievo, l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione i costi sostenuti dalla società in forza del contratto di sponsorizzazione intervenuto con la RAGIONE_SOCIALE pari a euro 900.000,00, che l’Ufficio riteneva deducibili, ex art. 109, comma 5, Tuir, nella misura di euro 200.000,00.
Le ragioni del contribuente trovavano accoglimento in primo grado; quindi, la CTR della Lombardia rigettava l’appello dell’Amministrazione finanziaria, con la sentenza indicata in epigrafe.
Avverso la predetta sentenza ricorre, con tre motivi, l ‘Agenzia delle entrate.
La società è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. , la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendo che la CTR ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, non avendo assunto alcuna determinazione in ordine al primo motivo di appello proposto dall’Agenzia, che attiene al rilievo contenuto nell’avviso di accertamento con il quale era stato rettificato il reddito imponibile facendo applicazione di una diversa aliquota di ammortamento, il 20% anziché il 33%, in relazione a taluni beni della società.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 109 Tuir in relazione all’art. 90, comma 8, l. 289/2002, censurandosi la decisione della CTR in quanto in contrasto con le disposizioni che regolano la deducibilità dal reddito imponibile dei costi di sponsorizzazione, così come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità.
Con il terzo strumento di impugnazione la ricorrente Amministrazione deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132. Osserva l’Agenzia delle entrate che la CTR ha respinto l’appello dell’Agenzia avendo ritenuto ricorrenti, nel caso di specie, i requisiti dell’inerenza e della congruità dei costi di sponsorizzazione ma, tuttavia, relativamente al requisito dell’inerenza, la CTR si è limitata a motivare per relationem alla sentenza di primo grado.
Preliminarmente, deve rilevarsi che non si rinviene all’interno del fascicolo la cartolina di ricevimento a prova dell’avvenuta notifica del ricorso eseguita ai sensi dell’art. 149 c.p.c. né risulta alcun deposito della stessa, come da attestazione in data 23/01/2025 dalla Cancelleria.
Il ricorso è, di conseguenza, inammissibile. Non si provvede in merito alle spese di lite, in assenza di attività difensiva dell’intimat a.
Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1- quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, il 21/01/2025.