Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34462 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34462 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31058/2020 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA n. 1158/2020 depositata il 24/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento emesso dall’RAGIONE_SOCIALE in data 19 aprile 2010 e notificato il 24 aprile 2010, con il quale, per l’anno 2006, veniva contestata l’omessa dichiarazione di ricavi per un importo pari a € 304.307,00.
La contribuente, evidenziando che l’accertamento si fondava esclusivamente su presunzioni – avendo l’Ufficio ipotizzato che i maggiori ricavi derivassero da somme versate e prelevate dai conti correnti bancari intestati a lei e ai suoi familiari – ne contestava la legittimità, eccependo la nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto per difetto di motivazione, in particolare per la mancata allegazione RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione alle indagini bancarie, nonché per l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE pretese avanzate.
Con riferimento all’anno 2006, venivano esaminati diversi rapporti finanziari intrattenuti dalla signora COGNOME con vari istituti bancari. A seguito RAGIONE_SOCIALE indagini, la contribuente riceveva un invito di comparizione, notificato il 13 marzo 2010, al fine di consentirle – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 600/1973 – di fornire documentazione idonea a dimostrare l’eventuale estraneità RAGIONE_SOCIALE operazioni finanziarie effettuate, in relazione all’attività libero -professionale di costruttore di edifici residenziali e non.
Ritenendo la documentazione prodotta insufficiente, l’Amministrazione finanziaria procedeva alla notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento in data 29 aprile 2010. In esito all’istanza di accertamento con adesione presentata dalla contribuente, la pretesa veniva parzialmente ridimensionata in autotutela.
L’atto impositivo veniva impugnato dalla COGNOME, che lamentava la mancata allegazione RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione alle indagini finanziarie, la mancata instaurazione del contraddittorio e contestava nel merito la quantificazione dei maggiori ricavi.
La RAGIONE_SOCIALE Tributaria Provinciale di Trapani accoglieva il ricorso. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE, che veniva parzialmente accolto dalla RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale, con conseguente rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa pretesa fiscale. Il ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALEa contribuente è affidato a due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso. Il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 51 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per non avere la CTR tenuto in conto come alcuni prelevamenti dai conti bancari dovessero riferirsi alle retribuzioni dei dipendenti che specie nel settore edile vengono pagati per contanti.
Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR reso sentenza contrassegnata da un deficit di motivazione.
In via preliminare, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, soggetto ormai privo di legittimazione sostanziale e processuale. Infatti, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘istituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, operativa dal 1° gennaio 2001, quest’ultima è subentrata al RAGIONE_SOCIALE nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione tributaria, acquisendo in via
esclusiva la legittimazione ad causam e ad processum per i procedimenti instaurati successivamente a tale data (Cass., Sez. Un., nn. 3116 e 3118 del 2006).
Ne consegue che il ricorso contro il MEF, soggetto non più legittimato passivamente né processualmente, deve essere dichiarato inammissibile, non rivestendo il RAGIONE_SOCIALE neppure il ruolo di contraddittore necessario nel giudizio di merito (cfr. Cass., Sez. V, n. 7378/2020). Non occorre pronuncia sulle spese per quanto concerne il RAGIONE_SOCIALE, stante la mancata costituzione RAGIONE_SOCIALE‘intimato.
Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Essi si risolve in una censura di merito. In tal senso, finisce per porsi in urto frontale con l’essenza stessa del giudizio di cassazione, che è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi. La Corte di cassazione, invero, non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità RAGIONE_SOCIALEa decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito RAGIONE_SOCIALEa causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice del merito (in termini si vedano Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 9097 del 2017; Cass. n. 6519 del 2019).
Il secondo motivo è inammissibile.
Esso s’atteggia a censura motivazionale non più consentita alla luce RAGIONE_SOCIALEa riforma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto ‘Decreto Sviluppo’), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134. Tale modifica normativa, applicabile alle sentenze pubblicate a partire dall’11 settembre 2012 ha ristretto il perimetro del sindacato di legittimità
sulla motivazione, consentendo il ricorso per cassazione esclusivamente nei casi di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti .
La giurisprudenza consolidata RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione – in particolare la sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 8053 del 7 aprile 2014 – ha chiarito che la riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve essere interpretata, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come una riduzione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in sede di legittimità solo l’anomalia motivazionale che si traduce in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza stessa RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Tale anomalia si configura esclusivamente nei seguenti casi: mancanza assoluta di motivazione sotto il profilo materiale e grafico; motivazione meramente apparente; contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; motivazione perplessa o obiettivamente incomprensibile.
È esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza argomentativa.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso proposto nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso il RAGIONE_SOCIALE; dichiara inammissibile anche il ricorso nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; liquida a favore di quest’ultima le spese del giudizio in euro 4.300,00, oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/10/2025. Il Presidente NOME COGNOME