Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17795 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17795 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18972/2016 R.G. proposto da: NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO;
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore quale legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici in Roma alla INDIRIZZO è domiciliata ex lege ;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA -SEZ. DIST. di LECCE, n. 53/2016, depositata in data 14/1/2016;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 4 giugno 2024;
Rilevato che:
Con avviso di accertamento relativo all’anno 2003 in materia di Irpef, l’RAGIONE_SOCIALE, accertò una plusvalenza non dichiarata nel moRAGIONE_SOCIALE UNICO 2004 per l’alienazione pro quota di una porzione di suolo edificatorio di mq. 808 di pertinenza di un immobile ceduto con il medesimo atto per l’importo complessivo di euro 3.615.198,29, dei quali euro 104.320,88 per il detto terreno.
Accertava, inoltre, una irregolarità Irap per euro 1.300.
Il ricorso del contribuente fu rigettato dalla C.T.P. di Lecce.
Su appello del contribuente, la RAGIONE_SOCIALE territorialmente competente confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione o falsa o omessa applicazione dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001’ , il contribuente deduce che il primo inescusabile errore che la Commissione regionale avrebbe commesso è la mancata applicazione dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001.
Il contribuente avrebbe seguito, per la determinazione della plusvalenza, l’ iter prescritto dalla citata disposizione normativa.
Dopo aver dedotto di aver fatto quanto prescritto dalla citata disposizione normativa, il contribuente afferma che la Commissione regionale avrebbe dovuto ‘ricondurre al dettato normativo la fattispecie concreta’ . Il contribuente chiede a questa Corte di ristabilire ‘la legalità nel caso concreto’ , deducendo che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe chiuso con dichiarazione di regolarità i controlli sul moRAGIONE_SOCIALE unico 2004 del Sig. NOME COGNOME, comproprietario dell’immobile alienato.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione o falsa o omessa applicazione dell’art. 1, comma 265, della legge n. 244 del 2007, nonché dei princìpi dell’ordinamento giuridico in riferimento alla valutazione ed al rango RAGIONE_SOCIALE prove processuali’ , il contribuente si duole che il giudice di appello non avrebbe considerato né la ratio normativa ‘né il valore attribuibile alle prove presentate’ .
Il giudice di secondo grado avrebbe attribuito un valore privilegiato alle prove prodotte dall’RAGIONE_SOCIALE rispetto a quelle prodotte dal contribuente.
Il contribuente si lamenta che su otto comproprietari solo due hanno ricevuto l’accertamento fiscale sull’ammontare della plusvalenza, prospettando di fatto una disparità di trattamento nel comportamento dell’amministrazione e affermando che il valore real e del bene venduto è quello dichiarato nella perizia giurata.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘Erronea applicazione degli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 600/1973′ , il contribuente denuncia l’erronea applicazione degli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, deducendo che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la rettifica della dichiarazione avrebbe utilizzato prove presuntive prive dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza.
Con il quarto motivo di ricorso, rubricato ‘Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per il giudizio’ , il contribuente si duole della carenza motivazionale della sentenza impugnata. La completezza e la esaustività della perizia giurata redatta su incarico del contribuente sarebbe stata messa in dubbio sulla base di una presunzione semplice fondata su elementi privi di convergente valore inferenziale. Gli elementi di valutazione su cui si fonda l’accertamento dell’RAGIONE_SOCIALE d elle RAGIONE_SOCIALE sarebbero privi di concludenza, mentre il contribuente si sarebbe attenuto alle prescrizioni di legge.
4.1. I primi quattro motivi, relativi all’accertamento di una plusvalenza ricavata dalla vendita di un terreno, possono essere esaminati e decisi congiuntamente in quanto strettamente connessi.
4.2. Essi sono inammissibili.
I motivi proposti, infatti, non si confrontano affatto con la sentenza impugnata, non attaccano specificamente nessuna affermazione della sentenza impugnata, non spiegano quali sarebbero le violazioni di legge in cui sarebbe incorsa la C.T.R., quali sarebbero state le violazioni di legge denunciate dal contribuente sin dal ricorso di primo grado.
Manca anche una adeguata esposizione dei fatti sostanziali posti a base dell’avviso di accertamento, quale procedimento abbia utilizzato il contribuente per far emergere la plusvalenza sul terreno oggetto di cessione e quale incongruenza l’RAGIONE_SOCIALE gli abbia imputato.
I motivi, inoltre, si risolvono nel contestare l’attendibilità attribuita dal giudice d’appello alla stima compiuta dall’RAGIONE_SOCIALE e nel propugnare la maggiore attendibilità della stima fatta dal tecnico incaricato dal contribuente, finendo in tal modo per devolvere a questa Corte un nuovo giudizio di merito senza nemmeno definire precisamente il quadr o fattuale e giuridico nel quale l’invocato giudizio dovrebbe essere espresso.
Con il quinto motivo di ricorso, rubricato ‘Totale omissione di motivazione circa un fatto contestato e decisivo per il giudizio’ , il contribuente deduce che la sentenza impugnata ‘nulla dice’ sulla ripresa Irap di 1.300 euro relativi ad un compenso per una consulenza di carattere occasionale.
Afferma che non vi fosse il requisito dell’autonoma organizzazione e, in generale, che non vi fossero i presupposti oggettivi dell’Irap.
5.1. Il quinto motivo è inammissibile.
Anche a voler prescindere dall’erronea titolazione del motivo, che avrebbe dovuto denunciare, semmai, la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., l’inammissibilità del motivo discende dalla totale assenza di autosufficienza RAGIONE_SOCIALE stesso. Il c ontribuente omette di sintetizzare l’avviso di accertamento nella parte in cui contiene la ripresa dell’Irap, ed il ricorso non contiene l’indicazione RAGIONE_SOCIALE stesso con la esposizione degli elementi minimi che ne consentano la agevole localizzazione all’interno del fascicolo processuale del giudizio di merito ( ex multis , Cass., sez. L, n. 20924/2019, Rv. 65479901).
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che si liquidano in euro duemilatrecento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2024.