Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28566 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28566 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
INTIMAZIONE PAGAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26074/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in INDIRIZZO, INDIRIZZO, è domiciliata ex lege,
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in INDIRIZZO, è domiciliata ex lege ,
REGIONE CALABRIA, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO dell’Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CALABRIA, n. 2468/2022, depositata il 03/08/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre nei confronti d ell’RAGIONE_SOCIALE , dell’RAGIONE_SOCIALE e della Regione RAGIONE_SOCIALE, che resistono tutte con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Crotone che aveva rigettato il ricorso da questi proposto avverso l’intimazione n.13320199004546846000 , per la somma di euro 232.580,04, emessa in ragione del mancato pagamento di diverse cartelle relative al l’Irpef , per gli anni dal 2004 al 2013, e alla tassa automobilistica.
Considerato che:
Con l’unico motivo il contribu ente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., «omesso esame di un fatto storico e di risultanze istruttorie aventi carattere decisivo».
Censura la sentenza impugnata per non aver dedotto alcunché sulla decadenza e sulla nullità della intimazione e per aver attestato erroneamente la regolare notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle e degli atti interruttivi, rigettando l’eccepita prescrizione; per essersi b asata solo sulle controdeduzioni del riscossore senza visionare gli allegati; per non aver rilevato che l’intimazione di pagamento n° NUMERO_CARTA
del 06/10/2016 non era stata notificata per irreperibilità assoluta del destinatario, con conseguente maturare della prescrizione RAGIONE_SOCIALE tasse automobilistiche della Regione RAGIONE_SOCIALE per decorso del termine triennale e degli avvisi di accertamento dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per decorso del termine quinquennale, spettando a questa Corte chiarire l’operare della prescrizione breve; per non aver rilevato che a riprova RAGIONE_SOCIALE notificazioni degli avvisi di accertamento l’Ufficio aveva prodotto ricevute di ritorno prive di riferimento, ossia cartoline senza la stampigliatura dei presunti atti notificati, sicché le uniche valide notificazioni erano risalenti nel tempo, ossia agli anni 2010 e 2012; per non essersi pronunciata sulla nullità dell ‘intimazion e in quanto priva del calcolo degli interessi.
Il motivo è inammissibile.
2.1. Il contribuente ha ricondotto le plurime censure articolate nell’unico motivo al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. denunciando omesso esame di un fatto storico e di risultanze istruttorie aventi carattere decisivo.
2.2. La Corte, a sezioni unite, (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053), ha chiarito che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omess o esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione
processuale tra le parti e la sua «decisività (tra le tante, Cass. 13/06/2022 n. 19049).
Il motivo in esame difetta dell’indicazione di tali elementi.
2.3. Questa Corte, inoltre, ha anche di recente chiarito (cfr. Cass. 13/01/2017, n. 743; 14/12/2018, n. 32436; 14/12/2018, n. 32437) che nell’ipotesi di «doppia conforme», prevista dall’art. 348 -ter , comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione -per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di r igetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.» (Cass. 22/12/2016, n. 26774; in senso conforme: Cass. Sez. U. 21/09/2018, n. 22430).
Nella specie le decisioni dei gradi di merito, entrambe di rigetto (c.d. doppia conforme), si fondano sulle medesime ragioni di fatto, ovvero la regolare notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle sottese alla intimazione e l’interruzione della prescrizione.
2.4. A ciò deve aggiungersi che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio
denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 cod. proc. civ. (Cass. 14/05/2018, n. 11603).
Si è, altresì, precisato che l’esposizione cumulativa RAGIONE_SOCIALE questioni non è consentita ove rimetta al giudice di legittimità il compito dì isolare le singole censure teoricamente proponibili; viceversa la formulazione del motivo deve permettere di cogliere con chiarezza le doglianze cumulate, sicché queste devono essere prospettate in maniera tale da consentirne l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi (Cass. 23/10/2018, n. NUMERO_DOCUMENTO).
2.5. Anche a voler prescindere dal riferimento in ricorso ad un vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. il motivo non risponde a questi principi.
Le critiche, avverso la sentenza impugnata sono formulate sotto una molteplicità di profili tra loro confusi, inestricabilmente combinati, non riconducibili al paradigma di cui al n. 5 e nemmeno con chiarezza alle altre ipotesi di cui all’art. 360, primo comma, facendosi confuso riferimento, a violazioni di legge, omessa pronuncia, omessa motivazione, omesso esame di documenti.
Pertanto, il motivo è articolato in violazione del principio di specificità e di chiarezza di cui all’art. 366 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 04/02/2020, n. 2477).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere a ciascuna RAGIONE_SOCIALE parti controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00 ciascuna, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024.