Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27131 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27131 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1451/2019 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso
SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 5299/2018 depositata il 04/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nell’anno di imposta 2004 erano accertati maggiori ricavi non dichiarati in capo alla contribuente RAGIONE_SOCIALE, in ragione del mancato adeguamento Istat dei canoni da lei percepiti in relazione al contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato con l a soc. RAGIONE_SOCIALE; altresì era contestata la mancata fatturazione del compenso pattuito con il RAGIONE_SOCIALE, di cui era stata fiscalmente esposta solo una minima parte; infine, veniva contestata l’esposizione di costi non inerenti.
Esperito senza esito il tentativo di composizione bonaria, il giudice di prossimità accoglieva in larga parte le ragioni della contribuente società e l’appello erariale era rigettato per mancanza di specificità dei motivi.
Su impulso di parte pubblica, questa Suprema Corte di legittimità, con sentenza n. 8387/2017 cassava con rinvio la pronuncia d’appello per grave vizio di motivazione.
Con la sentenza all’esito del giudizio di riassunzione, la CTR della Campania ha accolto parzialmente le domande di parte contribuente, confermando la ripresa a tassazione relativamente al profilo della mancata fatturazione del RAGIONE_SOCIALE, nella sostanza disconoscendo la tesi di parte contribuente in ordine alla progressiva modifica del rapporto contrattuale, con riduzione nel corso degli anni delle prestazioni svolte e, quindi, delle fatture emesse nei confronti di detto sodalizio.
Ricorre per cassazione la parte contribuente, agitando due motivi di doglianza, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.
In prossimità dell’adunanza, il patrono della contribuente ha depositato memoria ad illustrazione delle proprie ragioni.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si profila censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 85, d.P.R. n.
917/1986. Nella sostanza si afferma che le prestazioni convenute nel contratto fra la contribuente e il RAGIONE_SOCIALE non sono più state erogate, quindi, non sono state pagate e per questo non sono state fatturate.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per falsa applicazione dell’art. 1, secondo comma, del d.lgs. n. 471/1997, in tema di calcolo di sanzioni, nonché dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per omesso esame dei rilievi del ricorrente circa la totale assenza di prova a sostegno dell’accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili, traducendosi in una sollecitazione della revisione del merito della fattispecie.
2.1. Ed infatti, il primo motivo, dopo aver richiamato il disposto normativo che definisce i ricavi, si limita ad affermare che le prestazioni dedotte nel contratto del 1999 non sono state effettuate e, quindi, non sono state pagate. Più precisamente, vi si afferma che siano state erogate le minori prestazione per le quali è stata poi emessa la fattura, sostenendo una sorta di novazione contrattuale non scritta, ma dimostrata dalla minor fatturazione, contestando l’apporto prob atorio erariale che si fonda su presunzioni.
2.2. Il secondo motivo lamenta, fin dall’intestazione, l’omesso esame di rilievi proposti del ricorrente sulla prova dell’avviso di accertamento che ha dato scaturigine alla presente vicenda processuale e, per l’effetto del calcolo delle sanzioni che sull’ ammontare ripreso a tassazione si fondano.
All’evidenza, quindi, si contestano le risultanze cui è pervenuta la sentenza in scrutinio in ordine alla modifica tacita del contratto di servizi, nonché si contestano -non tanto i capi della sentenza impugnata, ma- direttamentei fondamenti dell’atto impositivo.
Trattasi, in entrambi i casi, di profili di merito che non possono trovare cittadinanza in questa sede.
3.1. Ed infatti, è stato ribadito essere inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019).
In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass. III, n. 23940/2017).
3.2. È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).
Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della
correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).
Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).
3.3. Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto
l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014 n. 8053).
3.4. Peraltro, il fatto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve concretarsi in un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un ‘fatto’ costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso. E di tale fatto deve essere indicata anche la natura ‘decisiva’ ai fini del decidere (Cass., Sez. V, n. 16655/2011).
In conclusione, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della parte controricorrente, che liquida in €.undicimilacinquecento/00, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME