Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33269 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 33269 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 289/2023 R.G. proposto da:
COGNOME AVV_NOTAIO NOME, in proprio, res.in RAGIONE_SOCIALE ed ivi presso il proprio studio domiciliata in INDIRIZZO;
– parte ricorrente –
contro
Comune RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall’AVV_NOTAIO dell’Avvocatura Comunale, el.dom.to, come da procura in atti, presso il domicilio digitale del difensore; – parte controricorrente – avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5296/2022 del 21/11/2022, non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Fatti rilevanti.
§ 1. AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, in proprio, propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento Tares 2013 notificatole dal Comune di RAGIONE_SOCIALE in relazione ad un immobile per abitazione-studio da lei detenuto.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:
-la superficie tassabile doveva ritenersi variata, come esposto dal Comune, da 145 a 322 mq.;
-la notifica dell’avviso di accertamento non richiedeva la previa comunicazione di avviso bonario.
Resiste con controricorso il Comune di RAGIONE_SOCIALE.
La ricorrente ha depositato varie memorie illustrative e conclusive.
Ragioni della decisione.
§ 2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta -ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. 446/97. Per avere il Comune di RAGIONE_SOCIALE calcolato la tassa 2013 sulla base di una tariffa che, in quanto stabilita con Regolamento Comunale 16.9.2013, non poteva valere che a decorrere dal 1^ gennaio 2014 (irretroattività della legge ex art. 11 prel.; art. 3 l. 212/00).
Con il secondo motivo di ricorso si deduce <>, individuandosi il fatto decisivo oggetto di omesso esame nella corretta superficie dell’immobile; erroneamente accertata dal Comune per effetto di una <> e senza <>.
§ 3.1 Il ricorso è inammissibile perché non rispondente al modello legale di cui all’art.366 cod.proc.civ., stante la mancata esposizione in esso, seppur sommaria, degli essenziali fatti di causa, secondo quanto prescritto dal n.3) della disposizione citata, nella formulazione vigente ratione temporis .
Si è in proposito affermato che: <> (Cass.SSUU n. 11308/14; Cass.n. 6611/22 ed innumerevoli altre).
Si è anche affermato (Cass.n. 13312/18) che: <>; e, inoltre, che (Cass.n. 24432/20): <>.
Cass.n. 8425/20 ha poi posto in luce come gli stessi criteri di chiarezza e sinteticità espositiva siano funzionali alla selettiva enunciazione, da parte del ricorrente, dei profili di fatto e di diritto della vicenda sub judice, posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire alla Corte di legittimità una concisa ma esauriente rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte, o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; l’inosservanza di questo dovere, correlato ai caratteri di specificità ed autosufficienza del ricorso per cassazione, pregiudica l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU).
§ 3.2 Orbene, nel caso di specie il ricorso è sostanzialmente privo della esatta e completa individuazione dei fatti di causa risultando, in parte qua , così testualmente formulato: <>.
In particolare, manca ogni riferimento ai seguenti fondamentali aspetti: l’individuazione e la tipologia dell’immobile oggetto di imposizione; – i motivi dell’opposizione all’avviso di accertamento, come proposti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale; – le ragioni decisorie in base alle quali quest’ultimo giudice respinse tali motivi; – il tenore delle censure formulate dalla contribuente in appello; – la ricostruzione del decisum qui impugnato, anche in relazione alle difese ed eccezioni di controparte.
Va detto che queste evidenti lacune non potrebbero trovare rimedio nella disamina dei singoli motivi di ricorso, e nemmeno nelle memorie depositate dalla ricorrente.
Va d’altra parte considerato che dalla disamina dei motivi si evince comunque una volta di più la mancata correlazione degli stessi rispetto ad una precisa ed esauriente (anche se sintetica) ricostruzione degli elementi fondamentali di causa.
Infatti, la prima doglianza (violazione del principio di irretroattività della legge tributaria) introduce una questione (applicabilità alla fattispecie del regolamento comunale Tarsu del settembre 2013) di cui non si conoscono i termini ed i modi di introduzione in giudizio; specificazione, quest’ultima, tanto più necessaria in ragione del fatto che di essa la sentenza impugnata non fa menzione alcuna.
Analogamente, la seconda doglianza (erroneo calcolo della superficie per effetto di una travisata lettura della planimetria catastale) è priva di qualsivoglia collegamento con la ricostruzione dei fatti di causa e con il decisum qui impugnato, invece incentrato (a riprova, se non altro, della considerazione di questo fatto decisivo da parte della Commissione Tributaria Regionale, non già della sua omessa disamina) sulla conferma della metratura imponibile così come dedotta dal Comune. Né la doglianza,
proprio perché non supportata da una completa rievocazione dei fatti di causa, si fa carico di escludere la sussistenza sul punto di una pronuncia c.d. ‘doppia conforme’ (esclusione che, sola, renderebbe ammissibile la censura ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ.): vuoi indicando una diversa decisione in ipotesi adottata dai primi giudici, vuoi esponendo le diverse ragioni che, nelle due pronunce di merito, avrebbero sorretto una medesima conclusione di merito: <> (da ultimo, Cass.n. 5947/23 ed altre).
Non è dunque un caso, in questo contesto, che le doglianze di legittimità finiscano con l’investire nell’ambito di una generica contestazione della pretesa impositiva, del tutto avulsa dall’andamento del giudizio -direttamente il contegno del Comune, non già la sentenza di appello.
§ 4. In definitiva -comunque lo si riguardi -il ricorso è irrimediabilmente carente e, come tale, inammissibile.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 600,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge;
-v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto
per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,