Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6612 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6612 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
sul ricorso 24840/2022 proposto da:
NOME, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata – proposto avverso la sentenza n.1061/11/2022 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO, depositata in data 9/3/2020;
Udita la relazione della causa svolta in data 14/9/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 1061/11/2022 depositata in data 9/03/2022 ha rigettato l’appello proposto da NOME avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 17460/12/2019, la quale ha a sua volta respinto il ricorso proposto dalla contribuente relativo all’intimazione di pagamento cui è sottesa la cartella di pagamento per IRPEF e IVA relativa a ll’ anno 2005, imposte richieste dall’Amministrazione finanziaria alla contribuente per il complessivo importo di euro 149.496,48.
La contribuente deduceva di non aver mai ricevuto rituale notifica della cartella sottesa all’intimazione, e i l giudice di prime cure disattendeva le doglianze, confermando le riprese. Il giudice di appello condivideva integralmente tale decisione.
La contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, che illustra con memoria ex art.380 bis 1 cod. proc. civ., cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. L’agente della riscossione non ha svolto difese.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso -in relazione all’art.360 primo comma nn.3, 4, 5 cod. proc. civ. -la contribuente deduce (testualmente, cfr.
pp.3 e 20 del ricorso) l’ error in procedendo e in iudicando in cui sarebbe occorsa la CTR, per violazione ed errata applicazione degli artt.82 e ss., 112 e 115 cod. proc. civ., per omessa pronuncia su un fatto decisivo del giudizio e comunque per omessa motivazione, omesso e comunque non corretto esame degli atti e documenti di causa, violazione ed errata applicazione degli artt.22 d.lgs. n.546/92, 2712, 2716, 2719 e ss. cod. civ., 26 d.P.R. n.602/73, 214, 215 e ss. cod. proc. civ. e dei principi stabiliti al riguardo dalla giurisprudenza, per omessa pronuncia su fatto decisivo del giudizio e comunque per omessa o carente motivazione.
Con il secondo motivo la ricorrente -ex art.360 primo comma nn.3, 4, 5 cod. proc. civ. -prospetta, oltre alla riproposizione RAGIONE_SOCIALE disposizioni che si assumono violate con il primo mezzo di impugnazione (cfr. p.23 ricorso), l’erroneità e totale carenza di motivazione della sentenza impugnata, per errata interpretazione ed applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n.602/73, 60 del d.P.R. n.600/73, 3 e ss. l. n.890/82, nonché l’omesso o non corretto esame degli atti e documenti di causa, nonché per omessa e comunque errata applicazione della maggioritaria giurisprudenza di legittimità e di merito, con particolare riferimento alla prescrizione breve del tributo e RAGIONE_SOCIALE sanzioni e degli interessi.
Le censure sono inammissibili, per più concorrenti ragioni.
6.1. Va ribadito anche nel presente giudizio che « Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro
confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna RAGIONE_SOCIALE fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito. » (Cass. 22 settembre 2014 n. 19959).
Il Collegio osserva che, contrariamente al consolidato principio di diritto che precede, ciascuna RAGIONE_SOCIALE due censure in disamina compendia più profili di doglianza tra loro incompatibili, dal vizio motivazionale, alla violazione di legge sulla prescrizione; dall’omessa pronuncia con imprecisi riferimenti al giudizio di primo grado, alla richiesta di nuovo accertamento dell’illegittimità della notifica della cartella di pagamento sottesa all’avviso di pagamento impugnato, il tutto in una commistione che non consente neppure l’individuazione di specifiche difese e del pertinente paradigma di censura.
6.2. Inoltre, nella parte in cui si prospettano vizi motivazionali, l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censure deriva anche dalla mancata ricognizione del corretto quadro normativo applicabile.
6.2.1. Infatti, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), non residuando spazio alcuno per la ‘carente motivazione’ sui cui insistono entrambi i motivi di ricorso.
6.2.2. In secondo luogo, la censura motivazionale incappa nella preclusione della c.d. ‘ doppia conforme ‘. Infatti, l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., gi à prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il
collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
6.3. Infine, va rammentato che nel giudizio di cassazione « le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti. » (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332).
Al contrario, scopertamente, le due doglianze sono nel caso di specie complessivamente dirette ad ottenere un nuovo apprezzamento della prova, in particolare in punto di legittimità della notifica della cartella di pagamento non tempestivamente opposta, fatto già apprezzato dal giudice del merito in un doppio grado di giudizio e oggetto di accertamento motivato nella sentenza impugnata. La richiesta di revisione è pertanto inammissibile nei termini proposti, attraverso censure largamente aspecifiche e generiche, trovando applicazione piena il principio di diritto sopra richiamato.
Il ricorso è perciò rigettato per inammissibilità dei motivi e da questo esito discende il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite come da dispositivo, secondo soccombenza.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in Euro 5.800,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Roma, così deciso in data 14 settembre 2023