Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 723 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 723 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente
–
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 5656, depositata il 15 giugno 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
L’Agenzia notificava avviso con cui accertava, a seguito di riscontro sul modello 770, un reddito da lavoro dipendente per € 12.533,00 non dichiarato. La contribuente proponeva ricorso, tra l’altro rilevando un errore nell’aver denunciato un insussistente reddito da locazione, che la CTP respingeva. Così pure, sul presupposto della mancata confutazione dei rilievi, la CTR confermava la sentenza di primo grado.
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Ricorre quindi in cassazione il contribuente, sulla base di otto motivi. L’Agenzia resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza d’appello.
1.1. Il motivo è inammissibile, aldilà del richiamo a vizi non più oggetto di censura in cassazione, in quanto consiste in un inestricabile coacervo di profili (omesso esame di fatti, difetto di percezione dei fatti, difetti di logicità non meglio specificati). Nel resto il motivo contesta direttamente l’atto impositivo.
Volendo comunque far riferimento all’omesso esame delle produzioni documentali inerenti l’erroneità della denuncia di un reddito locatizio, dello stesso la sentenza d’appello si occupa specificamente indicando le motivazione che la inducono a confermare la pronuncia di primo grado.
2.Con il secondo motivo si censura la sentenza in quanto non avrebbe considerato la documentazione prodotta dalla ricorrente e la mancata contestazione della stessa da parte dell’Agenzia.
2.1.Nessun riferimento a quale documentazione suffragherebbe quanto sostenuto dalla ricorrente, dove e quando la stessa (una volta eventualmente specificata) sarebbe stata prodotta, né quali prove non sarebbero state contestate dall’amministrazione, in che cosa consisterebbe la loro decisività.
Il motivo è dunque inammissibile per assoluto difetto di specificità 3.Col terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 42, d.p.r. n. 600/1973, 56, d.p.r. n. 633/1972 e 7, l. n. 212/2000.
In particolare, viene dedotto che la CTR non avrebbe esaminato né si sarebbe pronunciata sulla asserita nullità dell’atto impositivo.
3.1.La contribuente in realtà deduce un’omessa pronuncia, ed infatti oltre che a dedurre ciò espressamente (‘I giudici della CTR, non hanno esaminato, né si sono pronunciati sulla nullità dell’atto di accertamento in quanto del tutto carente di motivazione in
palese violazione degli artt. 42 e 56 in epigrafe, quanto dell’art. 7 dello Statuto…’), lo svolgimento del motivo passa ad esaminare direttamente la questione della carenza di motivazione dell’avviso senza fare un minimo accenno alla sentenza impugnata.
Alla luce di ciò il motivo è infondato, poiché invece la sentenza d’appello affronta la questione della motivazione dell’atto, tramite la ritenuta motivazione della sentenza di primo grado, facendo specifico riferimento sia alle risultanze del modello 770 che al contratto di locazione, rispetto al quale vengono confutate le argomentazioni del contribuente.
4.Col quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., asserendosi che l’atto di accertamento fosse viziato da assenza di prova della pretesa.
4.1.Il motivo è inammissibile.
E’ evidente che la sufficienza degli elementi su cui si basa la pretesa è stata oggetto di accertamento in fatto da parte del giudice del merito, per cui dedurre in questa sede che tali elementi, a parere del ricorrente, non sono sufficienti, comporta un’inammissibile devoluzione di quaestio facti al giudice della legittimità.
5.Con il quinto mezzo si eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 42, d.p.r. n. 600/1973, 56, d.p.r. n. 633/1972 e 7, l. n.212/2000, in quanto l’avviso venne firmato sa soggetto che non avrebbe allegato i relativi poteri.
5.1.La questione, direttamente trattata dal giudice d’appello, è stata risolta nel senso della sussistenza di delega in capo al funzionario che ha sottoscritto l’atto, e quanto alla delega la stessa CTR ha affermato, con accertamento di fatto non soggetto a controllo di legittimità, che ‘il contribuente non ebbe mai a contestare l’esistenza o la validità’ della stessa.
Il motivo è dunque infondato.
6.Col sesto motivo si denuncia violazione degli artt. 112, cod. proc. civ. e 118, disp. att., cod. proc. civ., per vizio di ultrapetizione, extrapetizione e per omessa pronuncia.
6.1.Il motivo è inammissibile, poiché in parte esso è affetto da estrema genericità in ordine alle questioni che in concreto la CTR non avrebbe esaminato o avrebbe omesso di esaminare, limitandosi poi il motivo a dissertare in termini generali sulla portata dell’art. 2907 cod. civ.
Nel resto vengono elencate una serie di omesse pronunce senza mai specificare dove e in che termini le relative questioni siano stati dedotti nei relativi motivi d’appello, questioni peraltro in parte già esaminate negli altri motivi oggetto di ricorso, altre indicate in maniera inammissibilmente generica e vaga.
7.Col settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della l. n. 241/1990, nonché della l. n. 212/2000 e dell’art. 97, Cost.
7.1.Il motivo è inammissibile in quanto con esso si eccepisce direttamente la nullità dell’atto impositivo, non confrontandosi minimamente con il contenuto della sentenza impugnata e tantomeno con i motivi d’appello.
8.Con l’ottavo motivo si denuncia violazione dell’art. 32, d.p.r. n. 600/1973
8.1. Premesso che il procedimento in esame parte da una dichiarazione della parte, per cui il richiamo all’inosservanza del principio del contraddittorio appare infondato, il motivo non svolge alcuna specifica censura nei confronti della sentenza impugnata, né viene citato neppure un passaggio, neppure indirettamente, limitandosi lo stesso a richiamare in modo generico alcuni principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Anche tale motivo è dunque inammissibile per difetto di specificità. 9.In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, con aggravio di
spese in capo al ricorrente soccombente.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 1400,00 oltre spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2023