Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5460 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5460  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6889/2024 R.G., proposto
DA
NOME  NOME,  rappresentato  e  difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Messina, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche: EMAIL ,), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE,  con  sede  in  Roma,  in  persona  del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE,  con  sede  in  Roma,  ove  per  legge domiciliata (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche: EMAIL );
CONTRORICORRENTE
E
RAGIONE_SOCIALE,  con  sede  in  Roma,  in persona del Direttore pro tempore ;
INTIMATA
CARTELLA DI PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di  secondo  grado  della  Sicilia  il  26  settembre  2023,  n. 7802/19/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata  del  29  gennaio  2025  dal  AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia il 26 settembre 2023, n. 7802/19/2023, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per la tassa automobilistica regionale relativa all’anno 2012, ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti del medesimo e dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Messina il 21 ottobre 2014, n. 5776/12/2014, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario del contribuente per prescrizione  del  credito  tributario  –  sul  presupposto  che  il contribuente aveva presentato istanza di mediazione ex art. 17bis del  d.lgs.  31  dicembre 1992, n.  546, e l’ agente della riscossione aveva accolto l’istanza di reclamo/mediazione con l’annullamento in autotutela della cartella di pagamento, per cui la materia del contendere era cessata.
 L ‘RAGIONE_SOCIALE ha  resistito  con  controricorso, mentre l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il consigliere addetto allo spoglio ha formulato proposta di definizione accelerata per manifesta inammissibilità del ricorso,
rispetto a  cui il  ricorrente  ha  chiesto  la  decisione  della controversia.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione  o  falsa  applicazione dell’ art.  17bis del  d.lgs.  31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato rilevato dal giudice di  appello  che  il  provvedimento  conclusivo  della  mediazione non gli era stato notificato entro novanta giorni, inducendo il ricorrente all’iscrizione a ruolo della causa.
Il predetto motivo è inammissibile.
2.1  A  tale  proposito,  il  collegio  ritiene  di  condividere  le argomentazioni poste a fondamento della proposta di definizione  accelerata,  non  essendo  convincenti  le  obiezioni esposte dal ricorrente nella memoria illustrativa.
2.2 Invero, il ricorso è carente di autosufficienza giacché « il motivo dà per scontata l’incompletezza della procedura di comunicazione a mezzo Pec dell’esito della mediazione, senza tuttavia ricostruire e rendere immediatamente intellegibili le modalità di concreta sua attuazione, né specificamente indicare in quale sede processuale esse siano direttamente attingibili ». Per cui, in difetto di tale illustrazione, il sindacato della denunciata irregolarità è inevitabilmente precluso al giudice di legittimità.
Inoltre, la sentenza impugnata ha affrontato questo specifico aspetto ed ha osservato, all’esatto contrario, che tale comunicazione era stata invece regolarmente recapitata « all’indirizzo di posta elettronica indicato (…) prot. NUMERO_DOCUMENTO del 19.11.2012 », in modo tale che la norma di cui si lamenta la violazione,  all’esito  dell’accertamento  così  compiuto,  risulta ,
invece, correttamente applicata, dovendo il ricorrente – se mai – lamentare la violazione o falsa applicazione di norme diverse, segnatamente quelle concernenti la disciplina notificatoria in generale ed a mezzo pec. Per cui, il mezzo è strumentale « all’ottenimento, certamente precluso in questa sede di legittimità, di una nuova e diversa delibazione probatoria (rispetto a quella argomentatamente e precisamente svolta dal giudice di appello) in punto concrete modalità ed esito della comunicazione Pec in questione ».
2.3  In  sede  di  memoria  illustrativa,  a  fronte  della  puntuale motivazione della proposta di definizione accelerata, il ricorrente ha eccepito:
quanto al difetto di autosufficienza del motivo, che « sia  i fatti che i documenti, nelle loro linee essenziali, sono sufficientemente esposti ed indicati così come desumibili dalla esposizione resa in ricorso nella parte riguardante il fatto, così come integrata dalla parte motiva »;
quanto alla pretesa di una diversa delibazione probatoria, che « con tale motivo si è voluto evidenziare l’errore commesso dal giudice di merito sulla ricognizione del contenuto oggettivo del documento dallo stesso indicato come prova dell’avvenuta notifica, con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare da tale atto i contenuti informativi che lo stesso giudice di merito ha ritenuto di poter trarre e, quindi, la decisività del medesimo errore, in quanto la motivazione sarebbe stata certamente diversa se al materiale probatorio (lettera del 19.11.2012) fosse stato dato il corretto valore e che è oggettivamente difforme da quello erroneamente dato dal giudice di merito »;
 quanto  alla  mancata  notifica, da  parte  dell’ agente  della riscossione,  del  provvedimento  di  sgravio  della  cartella  di
pagamento in esito al procedimento di mediazione, che « quanto dichiarato dal Giudice di secondo grado non risulta veritiero e non è rispondente a quella che è la realtà documentale e sostanziale, poiché agli atti non vi è alcuna pec inviata al ricorrente da parte dell’RAGIONE_SOCIALE e con l’unico motivo di impugnazione si è voluto proprio riferire dell’errore di percezione in cui è incorso il Giudice di II° grado » e che « il Giudice ha posto a base della propria decisione un documento che agli atti del processo non esiste ovvero la pec, poiché, se il documento a cui fa riferimento il Giudice di II grado è la lettera del 19.11.2012, questa non è altro che un mero scritto e non vi è alcun invio RAGIONE_SOCIALE stesso tramite pec o raccomandata ».
2.4 Tuttavia, si può sinteticamente osservare:
 quanto  al  rilievo sub a),  che  le  difese  del  ricorrente  non valgono  a  superare  la  lacunosa  descrizione  RAGIONE_SOCIALE  vicende processuali che hanno condotto all’esito della mediazione;
quanto al rilievo sub b), che le difese del ricorrente finiscono col prospettare ex novo un travisamento del contenuto oggettivo della prova, che, ricorrendo in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4), cod. proc. civ., mentre, se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una RAGIONE_SOCIALE parti, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) o n. 5), cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass.,
Sez. Un., 5 marzo 2024, n. 5792); per cui, in relazione al fatto sostanziale, il travisamento della prova postula: a) che l’errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ( demonstrandum ), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ( demonstratum ), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l’errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (Cass., Sez. 3^, 21 dicembre 2022, n 37382; Cass., Sez. 1^, 6 aprile 2023, n. 9507);
-quanto  al  rilievo sub c), che  le difese del ricorrente confermano  la  contestazione  d ell’accertamento in  fatto  del giudice  di  appello,  il  cui  scrutinio  è  precluso  al  giudice  di legittimità.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, dunque, non resta che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Con riguardo alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali:
nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;
 nei  rapporti  tra  ricorrente  ed  intimata,  nulla  deve  essere disposto  per  la  mancata  costituzione  in  giudizio  della  parte vittoriosa.
5 . Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (quale introdotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in virtù del richiamo fattone dall’art. 380 -bis , terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3, comma 28, n. 3), lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la manifesta inammissibilità del ricorso giustifica l’ulteriore condanna d’ufficio del la parte soccombente al pagamento in favore della parte vittoriosa di una somma equitativamente determinata nell’importo corrispondente alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali. Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilità processuale aggravata, l’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una « somma equitativamente determinata », non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell’importo RAGIONE_SOCIALE spese processuali (di una loro frazione o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n. 17902; Cass., Sez. 3^, 20 novembre 2020, n. 26435; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26 gennaio 2022, n. 2347; Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n. 4725; Cass., Sez. Trib., 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2023, n. 17100; Cass., Sez. Trib., 19 giugno 2024, n. 16934).
6. In applicazione del combinato disposto degli artt. 380bis , terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ., si deve, altresì,  condannare  il  r icorrente  a  pagare  una  sanzione  di  € 1.500,00  a  favore  della  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE.  Peraltro,  le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema di
procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis , terzo comma, cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass., Sez. Un., 27 settembre 2023, n. 27433; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2023, n. 28540), per quanto sia stato precisato che la predetta norma non prevede l’applicazione automatica RAGIONE_SOCIALE sanzioni ivi previste, la quale resta affidata alla valutazione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche del caso concreto, in base ad un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2023, n. 36069), avendosi particolare riguardo, nella specie, alla omogeneità RAGIONE_SOCIALE ragioni decisorie rispetto alla formulazione della proposta; che, inoltre, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380bis cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore della RAGIONE_SOCIALE – nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 380bis cod. proc. civ.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta – deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa
una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori (Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195 -nello stesso senso: Cass., Sez. 3^, 4 ottobre 2023, n. 27947). 7 . Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 500,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; condanna il ricorrente al pagamento della ulteriore somma di € 500,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; condanna il ricorrente al pagamento di una sanzione di € 1. 500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 29 gennaio