Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29203 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29203 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9694/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatur a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente – contro
COGNOME NOME
-intimato –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA -SEZIONE STACCATA CATANIA n. 9132/13/2021, depositata in data 18 ottobre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il contribuente impugnava il silenziorifiuto dell’RAGIONE_SOCIALE relativo ad un’istanza di rimborso, ex art. 37, comma secondo e 38, comma quarto, d.P.R. n. 602 del 1973, per il 90% RAGIONE_SOCIALE imposte pagate dallo stesso negli anni di imposta 1990, 1991,
Sil. Rif. Rimb. IRPEF 1990-19911992
1992, istanza giustificata dall’essere stato, il detto contribuente, residente in uno dei comuni della Regione Sicilia colpiti dal sisma dell’anno 1990.
La C.t.p. di Catania accoglieva il ricorso del contribuente, dichiarando il diritto RAGIONE_SOCIALE stes so al rimborso del 90% dell’Irpef versata negli anni 1990, 1991, 1992, pari a €9.736,14.
Avverso la sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. della Sicilia e resisteva la parte vittoriosa con controdeduzioni.
Con sentenza n. 9132/13/2021, depositata in data 18 ottobre 2021, la C.t.r. adita rigettava il gravame condannando in via definitiva l’ufficio a pagare al contribuente quanto inizialmente versato a titolo di rimborso del 90% dei tributi.
Contro la sentenza della C.t.r. della Sici lia, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il contribuente è rimasto intimato, non avendo svolto attività difensiva.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 26 settembre 2023.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 19, 22 e 27 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. » l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo, difettando degli elementi essenziali prescritti dalla normativa quali, segnatamente, il presupposto di residenza e le ritenute subite.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190; del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991 ‘Individuazione dei comuni RAGIONE_SOCIALE pro vince di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16
dicembre 1990′ , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha statuito circa il diritto al rimborso in violazione della disposizione di cui all’articolo tre, ordinanza del 21 dicembre 1990, la quale deroga al criterio della residenza in favore di quello relativo al luogo di svolgimento dell’attività nelle sole ipotesi di attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola e limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse.
Il ricorso è inammissibile nella sua interezza.
2.1 Il primo motivo, con il quale si denuncia un error in procedendo di cui sarebbe affetta la sentenza impugnata per non aver dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo, è inammissibile per difetto di specificità, perché non contiene in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. In particolare, costituisce principio giurisprudenziale reiterato e consolidato quello secondo cui l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d’inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea
tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d’appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all’atto di appello (Cass. 06/09/2021, n. 24048).
2.2. Il secondo motivo è del pari inammissibile. Il giudice di merito ha affermato che «l’appellato ha fornito prova del suo diri tto al rimborso e del versamento RAGIONE_SOCIALE imposte dovute, come da documentazione in atti di causa e come attestato dai primi Giudici i quali nella sentenza impugnata hanno preso atto della ‘non contestazione della documentazione prodotta’ da parte dell’A.F.». La CTR, dunque, assume provata la domanda di rimborso in relazione ai fatti costitutivi della stessa sulla base della documentazione allegata -seppure senza specificare o indicare in alcun modo quale -ed in ragione della pretesa applicazione del principio di non contestazione, ma l’RAGIONE_SOCIALE non censura la sentenza né in relazione a l parametro dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per motivazione omessa o apparente, avuto riguardo alla genericità del riferimento all’esame degli atti di causa che avrebbero dimostrato la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, compreso il requisito soggettivo della residenza in uno dei Comuni colpiti dal sisma, né quanto alla falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese non avendo la contribuente svolto attività difensiva.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2023.