Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10834 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10834 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8815/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato,
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF
presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa COMM.TRIB.REG. LAZIO, n. 5100/37/15, depositata in data 1/10/2015;
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 9 febbraio 2024;
Rilevato che:
NOME COGNOME (d’ora in avanti, anche ‘il ricorrente’ o ‘il contribuente’ ) propose ricorso alla C.T.P. di Viterbo contro l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2006 emesso dalla RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con il quale l’Ufficio aveva rettificato ai sensi degli artt. 38 e 41 bis del d.P.R. n. 600/73 il reddito dichiarato pari ad euro 11.307, portandolo ad euro 769.750, oltre alla sanzione per infedele dichiarazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.lgs. n. 471 del 1997.
Nel contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE respinse il ricorso compensando le spese.
Su appello del contribuente, la RAGIONE_SOCIALE confermò la sentenza di primo grado, condannando il contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del grado.
Ricorre contro la sentenza d’appello il contribuente, sulla base di cinque motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il contribuente ha depositato una memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis.1.
c.p.c.
Considerato che:
Innanzitutto, si deve rigettare la richiesta di deposito RAGIONE_SOCIALEa documentazione genericamente richiamata in chiusura RAGIONE_SOCIALEa memoria difensiva da parte del contribuente.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 372 c.p.c., infatti, nel giudizio di cassazione è consentito solo il deposito dei documenti che, benché non depositati nel corso del giudizio di merito, attengono alla nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e all’ammissibilità del ricorso e del controricorso , o che riguardano attività processuali o con rilievo processuale compiute nel corso del giudizio di cassazione (come la rinuncia al ricorso), o che riguardano un eventuale giudicato esterno formatosi dopo la pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass., Sez. 3 – , Sentenza n. 29221 del 20/10/2023; Cass., Sez. 2 – , Ordinanza n. 2062 del 19/01/2024; Cass., Sez. 2 – , Ordinanza n. 1534 del 22/01/2018).
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2699, 2700 , 2727, 2729 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , il ricorrente ha dedotto che anche la RAGIONE_SOCIALE.T.R. avrebbe dato preponderanza ad una sua dichiarazione ‘resa in atto pubblico’ ritenendola ‘di per s é sufficiente a dimostrare che il ricorrente ha percepito tutto l’importo relativo al trasferimento in oggetto, già al momento del trasferimento’ , svalutando totalmente le altre prove processuali.
La RAGIONE_SOCIALE si sarebbe ‘accontentata’ di una quietanza riportata nell’atto pubblico, senza verificare gli elementi di prova a sostegno RAGIONE_SOCIALEa non rispondenza al vero RAGIONE_SOCIALEa detta quietanza.
2. Con il secondo motivo, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 68, commi 1 e 7, lett. f) del d.P.R. n. 917 del 1986, RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 n. 4 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 , in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.’ , il
ricorrente ha censurato la sentenza impugnata circa il quomodo RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALE prove offerte al Collegio d’appello.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1241 c.c. in relazione all’art. 36 0 n. 3) c.p.c.’ il ricorrente ha censurato l’applicazione da parte del Collegio d’appello RAGIONE_SOCIALE norme relative alla compensazione dei crediti.
Con il quarto motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione de ll’art. 111, commi 2 e 6 Cost. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.’ , il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata perché la RAGIONE_SOCIALET.R. non avrebbe attivato i suoi poteri istruttori, anche d’ufficio, per acquisire la prova RAGIONE_SOCIALEa compensazione intervenuta nei rapporti tra lui e la Banca Agrileasing.
Con il quinto motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 comma 2 n. 4 ) c.p.c. in relazione all’art. 118 disp. att. c.p.c. ed all’art. 111 comma 6 Cost. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. ‘ , il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe dato rilievo probatorio ad alcuni elementi da lui evidenziati a sostegno RAGIONE_SOCIALEa tesi che egli non avrebbe riscosso la somma assunta a presupposto del recupero ad imposizione attuato dall’ufficio.
Il ricorso è inammissibile perché privo di autosufficienza.
6.1. Esso è gravemente e irrimediabilmente carente nell’esposizione dei fatti: non si comprende in relazione a quale operazione negoziale l’amministrazione abbia emesso l’avviso di accertamento e come detta operazione era stata congegnata.
Il ricorso dà per presupposta la conoscenza dei fatti riportati nell’avviso di accertamento, di cui viene riportato solo il dispositivo relativo alla rettifica del reddito dichiarato.
In questo modo, il Collegio non è messo in condizione di conoscere il substrato di fatto e di diritto posto alla base RAGIONE_SOCIALEa contesa giudiziale,
rimanendo le posizioni RAGIONE_SOCIALE parti vaghe ed indefinite, vaghezza che pregiudica anche la piena comprensibilità dei motivi di ricorso (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13312 del 28/05/2018; Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015).
6.2. Peraltro, i cinque motivi di ricorso sono inammissibili anche perché tesi, sostanzialmente, ad ottenere un nuovo giudizio di merito sui fatti di causa.
In essi si censura la prevalenza probatoria data a determinati elementi di prova rispetto ad altri, dimenticando che la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove è libera e che l’unica via per censurarla è quella RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 , comma 1, n. 5 c.p.c., nel caso in cui vi sia stato omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018).
Nel caso che ci occupa il ricorrente non imputa alla sentenza di merito di aver omesso di esaminare un fatto o dei fatti, ma si duole RAGIONE_SOCIALE‘esito dei suoi ricorsi nei gradi di merito censurando, inammissibilmente, la sentenza impugnata per aver trascurato degli elementi di prova a favore di altri o per il vizio derivante dall’omessa attivazione da parte del Collegio di poteri istruttori d’ufficio, il cui esercizio è tuttavia del tutto discrezionale e, comunque, non può essere utilizzato per supplire a carenze RAGIONE_SOCIALE parti nell’assolvimento del rispettivo onere probatorio, né con funzione integrativa degli elementi istruttori in atti, quando la parte su cui ricade l ‘ onus probandi abbia essa stessa la possibilità di integrare la prova già fornita. (ex plurimis Cass. n. 16476 del 31/07/2020).
Consegue all’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente, secondo il principio di soccombenza, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che sono liquidate in dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in euro quattromilacento per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
A i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2024.