Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/01/2026
Oggetto: Avviso di accertamento fondato su studi di settore – Ricorso per cassazione proposto dall’ufficio periferico dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – Ammissibilità -Esclusione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30329/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore in carica, rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, n. 4003/09/21, depositata in data 3 maggio 2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato, in relazione all’anno d’imposta 2010, a titolo di maggiori ricavi per imposte dirette e Irap per l’importo di euro
303.872,00, a valere anche per l’Iva quale maggiore volume d’affari, in conseguenza del rilevato discostamento tra i ricavi dichiarati e quelli calcolati attraverso l’applicazione RAGIONE_SOCIALE studio di settore VM01U di cui all’art. 62 -bis d.l. n. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 427/1993.
A sostegno del ricorso la società contribuente deduceva la carente motivazione dell’atto, l’omessa valutazione di un precedente giudicato a proprio favore inerente all’anno 2004 e l’infondatezza nel merito RAGIONE_SOCIALE pretesa tributaria, atteso che il discostamento del reddito dichiarato dal risultato RAGIONE_SOCIALE studio di settore era stato determinato dalla improvvisa crisi congiunturale che aveva colpito lo specifico settore economico in cui operava la contribuente.
La CTP accoglieva il ricorso, censurando l’operato dell’Ufficio per avere motivato l’accertamento solo attraverso l’applicazione RAGIONE_SOCIALE studio di settore e per non aver valutato gli elementi giustificativi già forniti dalla società contribuente in sede di contraddittorio preventivo.
L’Ufficio proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, deducendo che la contribuente non aveva offerto alcuna prova giustificativa RAGIONE_SOCIALE numerose anomalie rilevate dallo studio di settore.
La CTR rigettava l’appello, evidenziando la natura di presunzione semplice RAGIONE_SOCIALE stima di maggiori ricavi elaborata dallo studio di settore, che non poteva essere utilizzato automaticamente a pena di violare il principio dell’effettiva capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.
Avverso la decisione RAGIONE_SOCIALE CTR ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo. La società contribuente è rimasta intimata.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del 20/11/2025.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo si deduce la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 62 bis e 62 sexies del d.l. 331/1993, in combinato con gli articoli 39, comma 1, lett. d), nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co 1 n. 3 c.p.c.» per non aver la CTR considerato che il calcolo basato sullo studio di settore, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idoneo ad integrare presunzioni qualificate, e non semplici, in grado di assicurare valido fondamento all’accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per il destinatario, di fornire la prova contraria sia in fase procedimentale che in sede contenziosa. Tale prova, relativa all’asserito contesto di antieconomicità RAGIONE_SOCIALE gestione imprenditoriale, non è stata fornita, atteso che la società contribuente già da diversi anni stava conseguendo un risultato di esercizio caratterizzato da un utile bassissimo e da una perdita fiscale, lasciando così presumere che la stessa abbia attinto negli anni a risorse finanziarie non dichiarate. Peraltro, sul piano quantitativo, lo scostamento tra ricavi dichiarati e stimati è estremamente rilevante, essendo pari al 25%, ed integra, quindi, una grave presunzione idonea a sorreggere l’accertamento dei maggiori ricavi.
Preliminarmente occorre rilevare l’inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE.
2.1 In tema di processo tributario, questa Corte ha statuito che il ricorso per cassazione proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE è insanabilmente nullo, poiché proposto da un ufficio periferico, privo di soggettività a rilevanza esterna, la cui legittimazione è limitata ai gradi di merito, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 546/1992 (Cass. 04/12/2023, n. 33798).
Invero, se da una parte il processo tributario, ai sensi di tali ultime disposizioni normative, attribuisce la capacità di stare in giudizio agli uffici che hanno emesso l’atto impugnato e tale capacità è assunta dagli uffici
periferici RAGIONE_SOCIALE Agenzie fiscali – sicché tale capacità deve intendersi conferita in modo concorrente e alternativo, secondo un moRAGIONE_SOCIALE assimilabile alla preposizione institoria disciplinata dagli artt. 2203 e 2204 c.c., ed anche gli uffici periferici dell’RAGIONE_SOCIALE devono essere quindi considerati, essendo l’ente il destinatario dell’atto, come organi RAGIONE_SOCIALE stesso, i quali, al pari del direttore, ne hanno la rappresentanza in giudizio (in tal senso, Cass. 14/01/2015, n. 441, in motiv.) -, va tuttavia, nel contempo, evidenziato, con riguardo alla difesa nella fase di legittimità da parte dell’RAGIONE_SOCIALE stessa, che, sebbene debbano comunque cooperare nell’attività di predisposizione RAGIONE_SOCIALE difesa tecnica dell’RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di cassazione, gli uffici periferici emettono l’atto impugnato e curano il contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie, ma solo quello centrale è destinato a costituirsi dinanzi al giudice di legittimità.
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, atteso che la contribuente è rimasta intimata e non ha svolto attività difensiva.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente
NOME Giudicepietro