Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12616 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12616 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
Oggetto: Ici Imu
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6628/2023 R.G. proposto da Comune di Savignano sul Rubicone (Forlì Cesena), in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliato presso il domicilio di quest’ultima, in Roma, INDIRIZZO, p.e.c.: EMAIL
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di quest’ultimo, EMAIL
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, n. 1028/2022 depositata il 9 settembre 2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
La controversia ha ad oggetto un ricorso avverso quattro avvisi di accertamento (n. 258, 259, 260, 261) e un diniego di rimborso (provv. N. 27794) notificati dal Comune di Savignano sul Rubicone (d’ora in poi ricorrente) a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi controricorrente) per il pagamento dell ‘Ici/Imu per gli anni dal 2008 al 2011 e avverso il citato diniego di rimborso relativo alla medesima imposta riguardante l’anno 2013 e il primo acconto del 2014, con riferimento a due immobili concessi in comodato d’uso allo stesso comune che li adibiva ad attività culturali (biblioteca cittadina e archivio storico).
La CTP ha accolto il ricorso riconoscendo all’attuale controricorrente, ente non commerciale con finalità esclusivamente culturali, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado.
RAGIONE_SOCIALE ha accolto il ricorso dell’odierno ricorrente con rinvio al giudice a quo (ordinanza n. 12539/21 depositata il 12 maggio 2021).
L’odierna controricorrente ha depositato ricorso in riassunzione il 9 settembre 2021.
L’odierno ricorrente , giunto a conoscenza della pendenza del giudizio di rinvio solo a seguito della comunicazione di fissazione della trattazione del giudizio di riassunzione, ha presentato istanza per la dichiarazione di inammissibilità della riassunzione con estinzione dell’intero giudizio, stante l’omessa notifica del ricorso , in violazione dell’art . 63 del d.lgs. n. 546 del 1992.
L’odierna controricorrente con memoria difensiva ammetteva di non avere provveduto alla notifica del ricorso in riassunzione e chiedeva la
rimessione in termini per la notifica del ricorso con rinvio dell’udienza di discussione.
La CTR, non prendendo in esame l’istanza di estinzione , ha deciso riconoscendo la spettanza dell’esenzione.
Il ricorrente propone ricorso fondato su due motivi, la controricorrente ha proposto controricorso e ricorso incidentale fondato su un motivo.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 , dell’art. 160 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. per violazione del principio del contraddittorio . Sostiene che l’omessa notifica del ricorso in riassunzione avrebbe dovuto determinare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 18, 20 e 53 e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992. Sulla base della normativa richiamata deduce che la controricorrente gli avrebbe dovuto notificare personalmente il ricorso in riassunzione. L’omessa notifica determina , ad avviso del ricorrente, l’estinzione dell’intero giudizio.
2.1. Deve preliminarmente rilevarsi che la controricorrente non ha proposto ricorso incidentale, ma solamente chiesto, in via subordinata alla domanda di rigetto del ricorso, il rinvio alla CTR per rispondere ai quesiti posti a base dell’ordinanza di rinvio della S.C.
2.2. I motivi del ricorso principale sono fondati e, stante, la loro
stretta connessione possono essere trattati congiuntamente. Ai sensi dell’art. 63, del d.lgs. n. 546 del 1992, Giudizio di rinvio: «1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla corte di
giustizia tributaria di primo grado o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.
Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l’intero processo si estingue.
In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui il processo è stato rinviato. In ogni caso, a pena d’inammissibilità, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.
Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.
Subito dopo il deposito dell’atto di riassunzione, la segreteria della commissione adita richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo».
La disciplina che regola il procedimento di riassunzione nel caso di specie è, dunque, quella espressamente prevista dall’art. 63 del medesimo d.lgs.
Tale disposizione, al comma 2, prevede: «2. Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all’art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell’art. 22, commi 1, 2 e 3». Secondo l’art. 20 «1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.
La spedizione del ricorso a mezzo posta dev’essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s’intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate».
Tale ultima disposizione è chiara nell’indicare il momento della pendenza del giudizio, coincidente con la data della notifica dello stesso.
Né, poi, si può sostenere che l’incombente della notifica sia a carico della segreteria, in quanto l’art. 63 pone a carico della stessa solo quello della richiesta alla cancelleria della Corte di cassazione della trasmissione del fascicolo del processo (ultimo comma).
Non può, infine, neanche essere richiamata la giurisprudenza di legittimità formatasi sulla riassunzione del processo interrotto, secondo cui nel contenzioso tributario, la riassunzione del processo interrotto avviene con il deposito dell’istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l’interruzione, gravando sulla segreteria della commissione tributaria l’onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza; pertanto, la mancata notifica, da parte dell’istante, del decreto di fissazione dell’udienza medesima alla controparte, nel termine assegnato, non determina l’estinzione del processo (Cass. Sez. 6 – 5, n. 11661 del 04/05/2021, Rv. 661572 -01, Sez. 6 – 5, n. 25363 del 11/10/2018, Rv. 650981 -01, Sez. 6 – 5, n. 12672/2015, Rv. 635746 – 01).
La differenza tra la disciplina tipicamente prevista per la riassunzione a seguito di giudizio di rinvio e quella di elaborazione giurisprudenziale con riguardo alla riassunzione a seguito di processo interrotto, ha, invero, una sua ragione d’essere .
La previsione di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992 che pone a carico dell’interessato anche l’incombente relativo alla notifica, va ricondotta alla volontà legislativa di rimettere alla parte la scelta circa la prosecuzione di un giudizio già concluso con una pronuncia della Corte di Cassazione, affidando, quindi, solo al suo impulso la prosecuzione del giudizio.
La sospensione e l’interruzione del processo si verifica , viceversa di regola, per eventi che prescindono dalla volontà della parte ed è, dunque, condivisibile l’intento di non gravare di ulteriori oneri la parte , all’infuori della presentazione dell’istanza , che manifesta l’interesse alla prosecuzione del giudizio .
Quanto ora affermato, sotto il profilo delle conseguenze, impone l’applicazione del l ‘art. 43 del d.lgs. n. 546 del 1992, Estinzione del processo per inattività delle parti, al comma 1, secondo cui: «Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a farlo».
Nel caso di specie il ricorso è stato tempestivamente proposto dall’odierna controricorrente, ma non è stato notificato dalla stessa personalmente al controricorrente; questi ne è venuto a conoscenza solo a seguito della comunicazione della data d ell’udienza di trattazione, in aperta violazione delle norme procedurali sopra richiamate.
La concessione di una riammissione in termini equivarrebbe a un’elusione della normativa processuale prevista per il giudizio di riassunzione, tenuto anche conto che la controricorrente, ha ammesso l’omessa notifica e con la richiesta di rimessione in termini non ha mai allegato alcuna motivazione a supporto dell’inadempimento a suo carico.
Da quanto esposto consegue che il ricorso per riassunzione è inammissibile con conseguente estinzione dell’intero giudizio.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza e, in assenza della necessità di ulteriori accertamenti, la decisione nel merito con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e conseguente estinzione dell’intero giudizio .
Le spese del merito vanno compensate, tenuto conto della novità della questione, mentre quelle del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso in riassunzione.
Spese del merito compensate.
Condanna la controricorrente a pagare al ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo complessivo di € 2.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge.
Così deciso in Roma il 9 aprile 2024.