Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16199 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16199 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17790/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in proprio e nella qualità di ex socia della cessata RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. COGNOME NOMECOGNOME dal quale è rappresentata e difesa;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , e RAGIONE_SOCIALEADER), in persona del Presidente pro tempore , successore «ex lege» di RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE;
-intimate- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRESCIA n. 118/2017, depositata il 7 febbraio 2017;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 aprile 2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
COGNOME proponeva dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Brescia ricorso ex art. 70 del D. Lgs. n. 546 del 1992 per l’ottemperanza degli obblighi asseritamente derivanti a carico dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Nord s.p.a. dalle sentenze nn. 45/10/2009 e 77/07/2014 rese dalla medesima Commissione, entrambe passate in giudicato.
Con sentenza n. 118/2017 depositata il 7 febbraio 2017, l’adìto giudice dell’ottemperanza dichiarava inammissibile il ricorso, rilevando che la contribuente non aveva provveduto a far notificare all’ente impositore e/o all’agente della riscossione, a mezzo di ufficiale giudiziario, alcun atto di messa in mora relativo alle sentenze in oggetto.
Contro tale decisione la COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – RAGIONE_SOCIALE (ADER), successore «ex lege» di RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE, sono entrambe rimaste intimate.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., sono denunciati; (a)la ; (b)l’ ; (c)la .
1.1. Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza proposto dalla Zhu, per non essere stato preceduto dalla notificazione di un atto di
messa in mora nei confronti dell’ente impositore e/o dell’agente della riscossione.
1.2. Viene, al riguardo, obiettato che: – la preventiva messa in mora è prescritta dall’art. 70, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992 solo quando la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza non sia stata notificata alla parte tenuta all’adempimento degli obblighi da essa derivanti; – nel caso di specie, la menzionata sentenza n. 45/10/2009 ; – in ogni caso, anche la messa in mora .
1.3. Il motivo è, in parte, infondato e, in parte, inammissibile.
1.4. L’art. 70, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, nel testo, applicabile «ratione temporis» , risultante dalle modifiche apportate dall’art. 9, comma 1, lettera ii), del D. Lgs. n. 156 del 2015, stabilisce che il ricorso in ottemperanza « è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l’adempimento a carico dell’ente impositore, dell’agente della riscossione o del soggetto iscritto nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l’obbligo non sia estinto ».
1.5. Dal chiaro tenore letterale della norma si ricava che la preventiva messa in mora del soggetto tenuto all’adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza costituisce condizione generale di proponibilità del ricorso in ottemperanza, derogabile nelle sole ipotesi in cui il termine per tale adempimento sia fissato direttamente dalla legge.
1.6. Sull’argomento, questa Corte regolatrice ha avuto modo di precisare che, non essendo fissato all’Amministrazione alcun termine per adempiere al giudicato e non potendosi applicare quello previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669 del 1996,
convertito nella L. n. 30 del 1997, siccome riguardante le sole procedure esecutive, unica condizione per la proponibilità del giudizio di ottemperanza è il decorso del termine di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 70, comma 2, ultima parte, del D. Lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 31856/2021, Cass. n. 20202/2010).
1.7. È stato, inoltre, chiarito che alla costituzione in mora non è assimilabile la notifica della sentenza effettuata a norma dell’art. 285 c.p.c., la quale, come emerge dalla formulazione dell’art. 70, comma 3, del citato D. Lgs. n. 546, non produce gli effetti di cui all’art. 1219 c.c. (cfr. Cass. n. 15176/2010).
1.8. A sostegno della sua tesi difensiva la ricorrente invoca la previsione recata dall’art. 68, comma 2, dello stesso decreto legislativo, che nella versione posteriore alle modifiche introdotte dall’art. 9, comma 1, lettera ff), del D. Lgs. n. 156 del 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016 e applicabile «ratione temporis» alla presente fattispecie (essendo stato il ricorso in ottemperanza proposto in data 10 febbraio 2016, come evincibile dall’epigrafe della sentenza qui impugnata), così recita: « Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l’ottemperanza a norma dell’articolo 70 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado ».
1.9. L’argomento non coglie nel segno.
1.10. Invero, il secondo periodo della citata disposizione, inserito dalla novella del 2015, nel prevedere che, «in caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere
l’ottemperanza a norma dell’articolo 70», rende operante, nella descritta situazione, anche il comma 2 di tale ultimo articolo, il quale espressamente subordina la proponibilità della domanda alla previa messa in mora del soggetto obbligato a provvedere.
1.11. Non va, peraltro, dimenticato che, alla stregua dell’orientamento nomofilattico formatosi nel vigore della precedente formulazione dell’art. 68, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, il contribuente che non avesse ricevuto il rimborso d’ufficio nel termine stabilito dalla suddetta norma non poteva adire direttamente il giudice tributario, dovendo prima sollecitare il rimborso in sede amministrativa e successivamente impugnare il relativo diniego, anche tacito, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera g), del medesimo decreto (cfr. Cass. n. 23607/2024, Cass. n. 8500/2023, Cass. n. 27408/2020).
1.12. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, deve, quindi, escludersi la sussistenza del denunciato «error in procedendo» .
1.13. Per il resto, laddove sostiene che l’atto di messa in mora sarebbe stato regolarmente notificato sia all’ente impositore che all’agente della riscossione, la doglianza in esame è palesemente inammissibile, risolvendosi nel non consentito tentativo di rimettere in discussione il contrario accertamento in fatto compiuto sul punto dalla CTP bresciana, insindacabile nella presente sede di legittimità.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, essendo rimaste intimate le parti contro le quali l’impugnazione è stata proposta.
Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione