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Ricorso in ottemperanza: la messa in mora è obbligatoria

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16199/2025, ha rigettato il ricorso di una contribuente, confermando che il ricorso in ottemperanza per costringere l’amministrazione finanziaria ad adempiere a una sentenza favorevole è inammissibile se non preceduto da una formale messa in mora notificata tramite ufficiale giudiziario. La Corte ha chiarito che la semplice notifica della sentenza non sostituisce questo atto, che rappresenta una condizione generale di proponibilità dell’azione.

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Pubblicato il 31 agosto 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Ricorso in ottemperanza: La Cassazione ribadisce l’obbligo della Messa in Mora

Ottenere una sentenza favorevole contro l’Amministrazione Finanziaria è solo il primo passo. Spesso, il vero ostacolo è far sì che l’ente impositore adempia a quanto stabilito dal giudice. In questo contesto si inserisce il ricorso in ottemperanza, uno strumento cruciale per il contribuente. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito un importante chiarimento su un requisito formale ma fondamentale per la sua ammissibilità: la preventiva messa in mora.

I fatti del caso

Una contribuente, ex socia di una società, dopo aver ottenuto due sentenze favorevoli passate in giudicato contro l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione, si è trovata di fronte alla loro inerzia. Per ottenere l’esecuzione di quanto deciso dai giudici, ha presentato un ricorso per l’ottemperanza davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente.

La decisione della Commissione Tributaria

Contrariamente alle aspettative della ricorrente, la Commissione Tributaria ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione? La contribuente non aveva provveduto a notificare formalmente, tramite ufficiale giudiziario, un atto di messa in mora agli enti debitori prima di avviare il giudizio di ottemperanza. Secondo i giudici di primo grado, questo passaggio era una condizione imprescindibile per poter procedere. Contro questa decisione, la contribuente ha proposto ricorso in Cassazione.

Il ricorso in ottemperanza e l’importanza della messa in mora

La questione centrale del caso ruota attorno all’interpretazione dell’art. 70 del D.Lgs. 546/1992, che disciplina il giudizio di ottemperanza nel processo tributario. La norma stabilisce che il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per l’adempimento o, in mancanza, ‘dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario’.
La difesa della contribuente sosteneva che la messa in mora non fosse necessaria, dato che la sentenza era già stata notificata. In subordine, affermava che la messa in mora era stata comunque effettuata. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto completamente questa linea difensiva.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha fornito motivazioni chiare e lineari, basate su un’interpretazione letterale della norma.

1. Condizione Generale di Proponibilità: I giudici hanno affermato che la preventiva messa in mora del soggetto obbligato è una ‘condizione generale di proponibilità’ del ricorso. Questa regola può essere derogata solo se la legge stessa fissa un termine specifico per l’adempimento, cosa che non si applica al caso generale di esecuzione di una sentenza tributaria.

2. Notifica della Sentenza vs Messa in Mora: La Corte ha chiarito che la notifica della sentenza (ai sensi dell’art. 285 c.p.c.) non può essere equiparata alla messa in mora. La prima ha lo scopo di far decorrere i termini per l’impugnazione, mentre la seconda (ai sensi dell’art. 1219 c.c.) è un’intimazione formale ad adempiere che produce effetti sostanziali specifici. Sono due atti con finalità e natura giuridica distinte.

3. Irrilevanza delle Riforme Successive: La ricorrente ha tentato di invocare le modifiche normative introdotte nel 2015 (D.Lgs. 156/2015) che, in materia di rimborsi, hanno previsto un meccanismo più diretto. La Corte ha ritenuto l’argomento non pertinente, sottolineando che anche la nuova normativa, nel richiamare l’articolo 70, rende comunque operanti tutti i suoi presupposti, inclusa la messa in mora.

4. Insindacabilità dell’Accertamento di Fatto: Riguardo all’affermazione della contribuente di aver comunque notificato la messa in mora, la Cassazione ha dichiarato la doglianza inammissibile. La Commissione Tributaria aveva accertato in fatto che nessuna notifica formale tramite ufficiale giudiziario era avvenuta, e tale accertamento non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità.

Conclusioni

L’ordinanza della Cassazione consolida un principio fondamentale per chiunque si trovi a dover agire contro l’Amministrazione Finanziaria per ottenere l’esecuzione di una sentenza. Il ricorso in ottemperanza è uno strumento efficace, ma il suo utilizzo è subordinato al rispetto di requisiti procedurali rigorosi. La preventiva messa in mora, notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, non è una mera formalità, ma un presupposto di ammissibilità dell’azione. Saltare questo passaggio significa vedersi preclusa la strada per ottenere giustizia, con conseguente rigetto del ricorso. Per i contribuenti e i loro legali, questa pronuncia è un monito a seguire scrupolosamente l’iter procedurale previsto dalla legge, senza dare per scontato che la notifica di una sentenza possa sostituire un atto specifico e richiesto come la costituzione in mora.

È sempre necessario inviare una messa in mora prima di avviare un ricorso in ottemperanza nel processo tributario?
Sì, secondo la Corte di Cassazione è una condizione generale di proponibilità del ricorso. L’unica eccezione si ha quando è la legge stessa a fissare un termine specifico per l’adempimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

La notifica della sentenza alla parte soccombente equivale a una messa in mora?
No. La Corte ha chiarito che la notifica della sentenza e la messa in mora sono due atti con finalità e natura giuridica diverse. La notifica della sentenza serve a far decorrere i termini per l’impugnazione, mentre la messa in mora è un’intimazione formale ad adempiere.

Cosa succede se il ricorso in ottemperanza viene proposto senza la preventiva messa in mora?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come avvenuto nel caso di specie, il mancato rispetto di questo requisito procedurale impedisce al giudice di esaminare il merito della richiesta di adempimento.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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