Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5836 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5836 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1557/2025 R.G. proposto da: COGNOME NOME e COGNOME rappresentati e difesi da se stessi ex art. 86 c.p.c.
NOME,
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente – avverso il decreto presidenziale della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DEL LAZIO n. 39/2025, pubblicato il 15/1/2025 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/2/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decreto presidenziale n. 39/2025, pubblicato il 15/1/2025 , la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza proposto ex art. 70 d.lgs. 546/1992 da NOME COGNOME e da NOME COGNOME COGNOME COGNOME, per
un credito di euro 1.174,03 nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla sentenza n. 10229/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
Contro il decreto presidenziale propongono ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME di COGNOME, sulla base di un solo motivo, mentre l’RAGIONE_SOCIALE resiste mediante controricorso.
Depositata proposta di definizione del giudizio ex art. 380 -bis c.p.c., la parte ricorrente si oppone alla proposta, con istanza di decisione, che illustra con successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso si censura la violazione degli artt. 67 bis, 68, 69 e 70 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CGT ritenuto necessario, ai fini dell’ottemperanza, che la sentenza fosse passata in giudicato.
1.1. Il ricorso è inammissibile.
1.2. Col decreto impugnato, il presidente di sezione della CGT di secondo grado del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza proposto dai sig.ri COGNOME COGNOME ai sensi dell’art. 27, comma 1, d.lgs. d.lgs. 546/1992, il quale dispone che ‘ Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l’inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifest a’.
1.3. Tale provvedimento, avente natura di decreto per espressa previsione del comma 3 del medesimo articolo, è soggetto a reclamo innanzi alla Commissione (ora Corte di Giustizia), alla stregua di quanto disposto sempre dal comma 3 dell’art. 27 (‘I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla commissione’ ), nonché dal successivo art. 28, rubricato ‘ Reclamo contro i provvedimenti presidenziali ‘, secondo cui ‘Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da notificare alle altre
parti costituite nelle forme di cui all’art. 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria’ (comma 1).
1.4. Pertanto, il decreto presidenziale di inammissibilità del ricorso, emesso in sede di esame preliminare, andava impugnato col reclamo dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, e non con ricorso per cassazione, esperibile solo nei confronti dei provvedimenti giurisdizionali definitivi aventi contenuto decisorio rispetto ai quali non sia previsto uno specifico rimedio impugnatorio (Cass. 21254/2017; 12027/2009).
1.5. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
La regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza.
Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 -bis c.p.c., trova applicazione la disciplina sanzionatoria di cui al terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., come richiamata dall’ultimo comma dell’art. 380 -bis.
3.1. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 -bis, comma 3, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. 149/2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. -codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Sez. U. 27433/2023 e 28540/2023).
3.2. La parte ricorrente va, pertanto, condannata a pagare alla controricorrente una somma equitativamente determinata ed a versare una ulteriore somma alla Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese nel presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.100,00, oltre spese prenotate a debito; condanna, altresì, i ricorrenti, in solido, al pagamento, a favore della controricorrente ed ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., della somma equitativamente determinata nella misura di euro 600,00, nonché al pagamento, in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende e in applicazione dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., della somma di euro 500,00.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 26 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME