Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25166 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25166 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5045/2021 R.G. proposto da :
STANISCIA NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso il suo studio;
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE
-intimati- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2179/2020, depositata il 15 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-L’Agenzia delle entrate – Riscossione notificava a NOME COGNOME la cartella n. NUMERO_CARTA emessa ai sensi dell’art. 36 ter d.P.R. 600/1973, in seguito a controllo del Modello Unico d’imposta 2011, al fine di recuperare oneri di cui al Quadro RP rigo 17 e parte delle ritenute di acconto.
Il contribuente impugnava la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma.
La Commissione adita, con sentenza n. 24604/2017, accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo che lo stesso avesse pagato le somme contestate e depositato in atti le quietanze ad esse relative.
-Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva atto di appello.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 2179/2020, depositata il 15 luglio 2020, accoglieva l’appello , ritenendo che la cartella fosse stata notificata tempestivamente e correttamente e che non vi fosse concordanza tra le ricevute prodotte e gli importi dovuti.
-Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Il contribuente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c., 60 d.P.R. n. 600/1973, 2697 c.c., 324 c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto perfezionata la notifica nonostante l’assenza di un invio della raccomandata informativa e per mezzo del deposito del plico
notificato presso la casa comunale. Si eccepisce, inoltre, il giudicato esterno in relazione alla sentenza n. 3132/2020 della Commissione tributaria regionale del Lazio, intervenuta tra le medesime parti, con cui è stata accertata la ritualità della notificazione degli atti tributari notificati al ricorrente sin dal lontano 2015 all’indirizzo del luogo di lavoro, sito in Roma INDIRIZZO sin dal 2015.
Con il secondo motivo si prospetta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 143 c.p.c., 60 lett. e d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Commissione tributaria regionale ritenuto legittima la notificata effettuata sulla base delle norme indicate in rubrica.
Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 160 c.p.c. , in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c., per non aver la Commissione tributaria regionale ritenuto che la documentazione allegata dall’Ufficio fosse inidonea a dimostrare l’esistenza dell’avvenuta notifica per mancata compilazione della relata di notifica.
1.1. -I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili e comunque infondati.
Oltre alla mancata produzione della sentenza n. 3132/20 della Commissione tributaria regionale del Lazio, con la relativa attestazione del passaggio in giudicato, da cui poter desumere l’esistenza di un giudicato esterno, va rilevato che quest’ultimo rileva unicamente qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico. In questo caso, l’accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il
riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo (Cass. n. 27013/2022; Cass. n. 11314/2018; Cass. n. 5478/2013).
Al riguardo, sotto il profilo dedotto dell’effettività della residenza non può esservi alcun giudicato esterno in caso di autonomia dei procedimenti notificatori perché ogni procedimento di notifica è a sé stante. L’eccezione riguarda elementi mutevoli (la residenza) e atti diversi, notificati in periodi distinti.
Riguardo agli ulteriori profili, il primo motivo mette insieme censure tra loro incompatibili -riguardanti sia la violazione di legge (360, comma 1, n. 3 c.p.c.) sia l’omesso esame di un fatto decisivo (360, comma 1, n. 5 c.p.c.) -e risulta inammissibile la censura sul perfezionamento della notifica per mancanza dell’invio della raccomandata informativa, non avendo il ricorrente dimostrato di averla eccepita in primo grado e riproposta in appello.
Stessa inammissibilità rileva anche per il secondo e il terzo motivo per la novità delle relative censure in merito alla presunta invalidità del procedimento di notifica. La pronuncia esclude la tardività della notifica della cartella oggetto dell’impugnazione, ritenendo che l’esito del controllo formale sia stato notificato tempestivamente nel 2014, rispetto alla dichiarazione presentata nel 2012 per l’anno 2011, e che la successiva cartella di pagamento sia stata notificata nel 2016, tempestivamente e correttamente.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di
merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass. n. 3473/2025; Cass. n. 32804/2019).
Sussiste pertanto un difetto di specificità in merito alle questioni sollevate in sede di legittimità sui diversi profili prospettati circa l’invalidità della notifica.
2. -Il ricorso va dunque respinto.
Non si deve provvedere sulle spese stante la mancata costituzione dell’amministrazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione