Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16741 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16741 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27471/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), e rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 4251/2016 depositata il 09/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO ha impugnato l’avviso di accertamento per l’anno 2007 recante determinazione di maggiori redditi e maggiori imposte IRPEF, IVA e IRAP.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Napoli, con sentenza n. 27248/2014, ha rigettato il ricorso.
Il gravame del contribuente è stato accolto parzialmente dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania che ha ridotto i maggiori ricavi accertati escludendo l’importo di euro 59.948,00 relativo a rimborsi per anticipazioni effettuate dal legale per conto di clienti.
Il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza affidato a due mezzi.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce « violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. », in relazione agli artt. 41 bis d.P.R. n. 600/1973, 163 d.P.R. n. 917/1986, 25 d.P.R. n. 600/1973, 115 c.p.c., 36 comma 2 d.lgs. n. 546/1992 e 112 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata nulla ha osservato sull’ulteriore importo di euro 11.006,00, desunto da fatture, che secondo l’Ufficio non era stato contabilizzato tra i ricavi; secondo la prospettazione in ricorso, in grado d’appello il ricorrente aveva dimostrato, quanto alle fatture nn. 2, 70 e 147, che si riferivano ad una operazione di fusione tra compagnie assicurative e gli importi erano compresi nelle certificazioni emesse dalle compagnie post -fusione ed erano stati dichiarati dal contribuente; le fatture nn. 25 e 31, invece, erano relative a compensi del 2006, trovando rappresentazione nelle attestazioni relative al 2006; infine, le fatture nn. 42, 43, 60, 100 e 130, sebbene intestate a soggetti privati, erano state saldate dalle compagnie di assicurazione con le quali erano state stipulate le polizze e i relativi importi erano stati dichiarati.
1.1. Il motivo è inammissibile laddove mescola e sovrappone mezzi d’impugnazione eterogenei, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell’omesso
esame di fatto decisivo per il giudizio o del vizio motivazionale (Cass. n. 3397 del 2024; Cass. n. 19443 del 2011): in sostanza, ci si duole del mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE giustificazioni fornite, in relazione al l’importo di euro 11.006,00 , che avrebbero trovato riscontro nei documenti prodotti, mescolando violazioni di legge, vizi di omessa pronunzia o di motivazione e lasciando al giudice di legittimità il compito di precisare forma e contenuto giuridici della lagnanza ( per l’inammissibilità di tali modalità, cfr. Cass. n. 21611 del 2013).
1.2. Peraltro, non ricorre omessa motivazione della sentenza -che attinge comunque la soglia del minimo costituzionale ex art. 111 Cost. (Cass. sez. un. n. 8053 del 2014) -né la denunzia perfeziona una omessa pronunzia – perché dalla lettura della sentenza risulta che la CTR ha esaminato l’intero gravame (« infondata è anche la riproposta eccezione di irregolare determinazione del reddito, in quanto l’Ufficio, ove possibile, ha tenuto conto di diversi valori riportati nelle scritture contabili »), rigettando, anche implicitamente (Cass. n. 2151 del 2021), tutte le doglianze, salvo l’« errore di euro 59.948,00 nel computo dei maggiori ricavi ».
1.3. Non si evidenziano neppure precisi ‘fatti storici decisivi’ il cui esame sarebbe stato omesso -come richiesto dal paradigma di cui all’art.360, comma 1, n.5, c.p.c. come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, (Cass. n. 13024 del 2022; Cass. n. 10525 del 2022; Cass. n. 5795 del 2017) -ma si chiede, piuttosto, una rivalutazione, non consentita alla Corte, di risultanze documentali e di deduzioni difensive.
Con il secondo motivo si deduce « violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. », in relazione agli artt. 8 e 36 comma 2 d.lgs. n. 546/1992, 163 d.P.R. n. 917/1986, 25 d.P.R. n. 600/1973, 112 e 115 c.p.c., laddove la CTR ha rigettato l’ulteriore
motivo di gravame relativo alla ripresa a tassazione per costi pari a 64.709,00, ritenendo che per euro 59.948,00 l’importo si riferisse alle stesse anticipazioni rimborsate dai clienti, già detratte dai ricavi, mentre per la differenza di euro 4.761,00 non fosse « provato l’errore dell’Ufficio ».
2.1. Sotto un primo profilo di censura, osserva il contribuente che con l’avviso di accertamento l’Ufficio aveva recuperato quei costi perché non trovavano « corrispondenza » nel « raffronto tra le fatture di acquisto esibite, la situazione contabile e la dichiarazione presentata » mentre in appello aveva aggiunto che incombeva sul contribuente l’onere di provar ne deducibilità e detraibilità, cosicché la motivazione della CTR ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.; sotto altro profilo, il ricorrente rileva che dalla documentazione allegata alle memorie in appello, del tutto trascurata dalla CTR, emergeva che le fatture, intestate all’AVV_NOTAIO, erano inerenti all’attività professionale ed erano relative a spese generali dello studio legale.
2.2. Il motivo, sebbene formulato in termini più puntuali del precedente, di modo che è possibile distinguere chiaramente i due profili di censura (Cass. n. 39169 del 2021), deve comunque essere disatteso.
2.2.1. Con riguardo al primo profilo, in disparte gli aspetti di inammissibilità del motivo -perché la violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deve essere fatta valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 n.3 cod. proc. civ. o del vizio di motivazione ex art. 360 n.5. cod. proc. civ. ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo in relazione all’art.360 n.4 cod. proc. civ. (Cass. n. 1755 del 2006; Cass. n. 22759 del 2014; Cass. n. 25259 del 2017; Cass. n. 29952 del 2022) -, la doglianza è infondata. Il vizio di mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di cui all’art. 112
c.p.c., riguarda soltanto l’ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. n. 1616 del 2021), cosicché non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante (Cass. n. 11455 del 2004); pertanto, il dedotto vizio non ricorre allorché, a fronte del recupero a tassazione di componenti negative per la mancanza di prova dei presupposti contabili e sostanziali per la loro deducibilità, il Giudice abbia comunque ritenuto indeducibili quelle componenti.
2.2.2. Con riguardo al secondo profilo, il motivo è inammissibile per le ragioni anzidette (v. par. 1.4.): anche in questo caso si lamenta l’omesso esame di documentazione prodotta e, cioè, l’omessa valutazione di elementi prova e non l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 16/01/2024.
Il Presidente
COGNOME NOME COGNOME