Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5482 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5482 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
Oggetto: tributi doganali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29037/2021 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL) e dall’avv. NOME COGNOME (PEC EMAIL) con studio in Padova, INDIRIZZO presso il quale secondo difensore è ora eletto domicilio, anche digitale in forza di procura speciale ulteriore allegata alla memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE MONPOPOLI in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: EMAILavvocaturastatoEMAIL)
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria n. 617/02/2021 depositata in data 23/07/2021 e notificata in data 15 settembre 2021;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 17/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
–COGNOME NOME impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio richiedeva maggiori dazi derivanti dalla irregolarità dell’operazione doganale di importazione del 6 luglio 1998 avente per oggetto una partita di pesce congelato da questi eseguita quale legale rappresentante della società importatrice;
la CTP di La Spezia accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio;
la CTR rigettava l’appello;
ricorreva alla Corte Suprema l’Amministrazione Finanziaria; questa Corte con sentenza n. 4389/2019 accoglieva il ricorso e cassava con rinvio la pronuncia impugnata;
riassunto il giudizio, il giudice del rinvio con la pronuncia qui gravata riformava la statuizione di primo grado rigettando l’originario ricorso del contribuente;
ricorre a questa Corte nuovamente COGNOME con atto affidato a due motivi; il secondo è invero proposto in via subordinata rispetto alla prima censura;
il ricorrente deposita ‘memoria di nomina del nuovo difensore’, memoria illustrativa nonché ‘memoria per richiesta di distrazione delle spese legali’;
Cons. Est. NOME COGNOME 2 – va quindi esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale il contribuente si duole della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 24 c. 2 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.; secondo parte ricorrente con riguardo all’operazione doganale oggetto del processo, relativa alla bolletta IM4 n. 716 F del 6 luglio 1998 riguardante una partita di pesce congelato, vi
sarebbe stato in sede penale l’espresso riconoscimento della insussistenza della falsità e dell’evasione contestata;
Considerato che:
il motivo è inammissibile;
invero, nell’incentrarsi sul risultato della disamina del materiale probatorio in atti, che secondo parte ricorrente doveva condurre ad escludere la sussistenza della prova della frode, esso propone questioni di merito che risultano precluse in questa sede (tra moltissime si vedano per tutte Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10927 del 23/04/2024; conforme Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023 e conforme anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022);
il secondo motivo propone analoga censura, articolandola quale denuncia non di error in procedendo ma di error in iudicando ;
per le medesime ragioni sopra esposte, anche detto motivo risulta inammissibile;
conclusivamente, il ricorso è rigettato;
le spese sono regolate dalla soccombenza;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.400,00 per compensi oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025.