Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15194 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15194 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 685/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
COGNOME NOME CONCETTA
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CALABRIA n. 1839/2022 depositata il 03/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della socia NOME COGNOME venivano emessi due avvisi di accertamento con riferimento all’anno di imposta 2009. Gli atti impositivi scaturivano da una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Corigliano Calabro, conclusasi con un pvc del 9 aprile 2016. Nella prospettazione erariale la società aveva utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE
La CTP di Cosenza accoglieva con separate sentenze i ricorsi avanzati avverso i due avvisi. Si evidenzia nel medesimo ricorso che gli appelli separatamente proposti dall’erario venivano riuniti e rigettati.
Il ricorso per cassazione dell’RAGIONE_SOCIALE è affidato a due motivi. La parte contribuente si è costituita con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 5, 55, 56 d.P.R. n. 917 del 1986 e 14 d.P.R. n. 600 del 1973, 5 D.Lgs. n. 446 del 1997, 21 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972, in combinato disposto con gli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3.
Il ricorso è improcedibile.
Tra gli atti depositati dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, infatti, non figura la sentenza impugnata. Non è, dunque, integrato il presupposto di procedibilità del ricorso per cassazione previsto dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il quale esige il deposito di copia autentica della sentenza, completa di tutti i suoi elementi costitutivi. Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso improcedibile, compensando le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 12/04/2024.