Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26693 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26693 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 03/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9470/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 93/2021 depositata il 26/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il contribuente impugnava l’iscrizione ipotecaria n. 429/7013 del 14 marzo 2013, limitatamente alle cartelle esattoriali nn. NUMERO_CARTA,NUMERO_CARTA,NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA,NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA,NUMERO_CARTA,NUMERO_CARTA,NUMERO_CARTA,NUMERO_CARTA,NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, lamentando la nullità e/o inesistenza della notifica RAGIONE_SOCIALE stesse, eseguita in violazione degli artt. 26 d.P.R. 602/73, 60 D.P.R. 600/73 e 140 c.p.c.. A sostegno dell’azione, eccepiva altresì l’intervenuto decorso della prescrizione e della decadenza nonchè la mancata notifica del preavviso di ipoteca sotteso alla misura opposta.
Con sentenza n. 644/01/2017, depositata il 14/09/2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Modena, premessa l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, respingeva il ricorso.
Sull’appello del contribuente, la Corte distrettuale statuiva che < il messo notificatore, apponendo la dicitura trasferito, ha attestato l'irreperibilità assoluta del destinatario nella residenza risultante dagli atti e che a seguito di ciò ha affisso la relativa comunicazione
per otto giorni alla RAGIONE_SOCIALE Comunale ex art. 60 comma 1, lettera e) DPR n. 600/1973, norma che non prevede alcuna raccomandata di conferma comunque inviata dall'RAGIONE_SOCIALE senza che ciò fosse necessario ai fini del perfezionamento della notifica. Pertanto, posto che non è stata mai presentata querela di falso in ordine all'attestazione di irreperibilità assoluta da parte del messo notificatore, le notifiche sono state correttamente eseguite nel rispetto del precetto dell'articolo 60 DPR n. 600/1973 a cui rinvia l'articolo 26 del DPR n. 602/1973 tramite la successiva affissione della comunicazione presso la casa comunale ». E ancora aggiungeva «accertata la correttezza RAGIONE_SOCIALE notifiche tanto RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento quanto dell'avviso di iscrizione ipotecaria, ogni doglianza relativa al profilo della prescrizione del credito azionato deve ritenersi superata perché essa avrebbe dovuto essere fatta valere tempestivamente impugnando la cartella stessa e non con la presente opposizione cd. Recuperatoria, la quale presuppone l'inesistenza della precedente notifica della cartella (…) l'originaria impugnazione del ruolo è inammissibile e deve essere rigettato l'appello del contribuente ».
Ricorre per la cassazione della sentenza n. 93/05/2022, depositata il 26/01/2022, emessa dalla RAGIONE_SOCIALE dellRAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME sulla base di due motivi.
Replica con controricorso l'RAGIONE_SOCIALE.
Depositata, ai sensi dell'art. 380 -bis c.p.c., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata ai ricorrenti, questi ultimi hanno depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c. con la quale, hanno insistito «nell'annullamento dell'impugnata sentenza chiedendo la decisione del ricorso.
Quindi, è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 -bis 1, terzo comma, c.p.c.
MOTIVI DI DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c., deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 26, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché dell'articolo 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto non applicabile alla procedura di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali il precetto di cui all'articolo 140 c.p.c., omettendo di valutare che il legislatore all'interno dell'articolo 26, comma quattro, cita espressamente detta norma nella parte in cui prescrive che nei casi previsti dall'articolo 140 c.p.c. la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'articolo 60 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si afferma che è lo stesso messo notificatore ha indicato l'utilizzo della procedura di cui all'articolo 140 c.p.c. sbarrando all'interno della relata stessa la tipologia di notifica effettuata apponendo sul frontespizio RAGIONE_SOCIALE singole relate RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali la dicitura pur essendo invece corretto in invariato l’indirizzo di residenza del contribuente come documentato nel giudizio di merito con il certificato di residenza storico in esso prodotto.
Il secondo mezzo di ricorso introdotto ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c. deduce la violazione falsa applicazione degli artt. 5 d. l. 30 dicembre 1982, n. 953 e 2948, n. 5, c.c.; per avere i giudici regionali affermato che la corretta notifica al contribuente RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali determinava l’inammissibilità dell’accertamento della prescrizione del credito tramite l’impugnazione del ruolo, senza tenere conto che secondo la giurisprudenza di legittimità deve essere riconosciuto l’interesse del contribuente ad esperire, attraverso l’impugnazione del ruolo, un’azione di accertamento negativo della pretesa dell’amministrazione facendo valere la prescrizione del credito durata dopo la notifica della cartella.
Il Consigliere delegato, dando atto che entrambe le parti hanno confermato che la sentenza d’appello risulta notificata in data 31 gennaio 2022, ha accertato che il ricorrente si era limitato a depositare, quale allegato 1 al ricorso per cassazione, una copia della sentenza di secondo grado priva, però, della relata di notificazione in violazione dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.. Aggiungendo che, alla luce principio consolidato di questa Corte «la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma secondo, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale -della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve.
4.Con l’istanza ex art. 380 -bis c.p.c. parte ricorrente ha proposto opposizione assumendo di avere interesse alla decisione della Corte sul ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza n. 93/2022 depositata il 26 gennaio 2022.
5.La proposta del consigliere delegato deve essere confermata.
5.1.La dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, relativa all’intervenuta notifica della sentenza impugnata costituisce l’attestazione di un «fatto processuale» – l’avvenuta notificazione del decreto -idoneo a far decorrere il termine «breve» di impugnazione ex art. 325 c.p.c. e, in quanto manifestazione della «autoresponsabilità» della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad
essa, ai sensi dell’art.369, comma 2, n. 2, c.p.c., l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (ex plurimis, S.U. 06/07/2022, n. 21349; Cass. n. 15832 del 2021; Cass. n. 11386/2019 e n.8312 del 25/03/2019; Cass. Sez. U. n. 22438 del 24/9/2018).
5.2.L’indirizzo così ricostruito è stato confermato da successive pronunce RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, in materia di notifica della sentenza impugnata in formato digitale e deposito della copia notificata da parte del ricorrente senza attestazione di conformità all’originale.
Si è ribadito nella giurisprudenza di legittimità che l’improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l’impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass. n. 17066 del 10/07/2013).
Tuttavia, a fronte della pubblicazione della pronuncia impugnata il 26 gennaio 2022, il ricorso di legittimità risulta notificato a mezzo PEC il primo aprile 2022, ossia oltre il termine breve di 60 giorni dal deposito (Cass. n. 15832/2021; Cass. n. 11386/2019; Cass. n. 17066/2013).
5.3. Nè varrebbe quindi obiettare che tale dichiarazione sarebbe stata frutto di un mero errore materiale di parte ricorrente o che la notificazione sarebbe invalida o indirizzata al precedente difensore.
5.4. La conseguenza è la improcedibilità del ricorso quando – come è avvenuto nel caso in esame – la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369, primo comma, c.p.c., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero
RAGIONE_SOCIALE copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo pec) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (ex plurimis, Cass. n. 19695 del 2019, n. 3466 del 2020).
5.5.E’ principio consolidato di questa Corte che «la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma secondo, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma primo della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale -della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve.
5.6.Il principio è stato mitigato da Cass. n. 25971/2022 secondo cui «deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma secondo, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio» (Cass. Sez. U. n. 10648 del 02/05/2017;Sez. U. n. 22438 del 24/9/2018 e n.8312 del 25/03/2019).
5.7.Sempre nell’ordinanza citata si riassume l’orientamento in questione nel seguente modo: a) l’art. 369 c.p.c. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina
l’improcedibilità del ricorso; b) l’improcedibilità può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione; c) l’improcedibilità non può invece essere evitata allorquando il deposito avvenga oltre detto termine, in quanto consentire il recupero dell’omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento dell’art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale; d) la sanzione della improcedibilità non è applicabile quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o perché presente nel fascicolo d’ufficio acquisito su istanza della pa arte (senza che, però, ove tale fascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attendere l’acquisizione); e) l’improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l’impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass. n. 17066 del 10/07/2013).
6. Ciò premesso, il Collegio condivide le conclusioni della suddetta ordinanza secondo cui l’indirizzo ora ricostruito non è messo in discussione, anzi è confermato da successive pronunce RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, in materia di notifica della sentenza impugnata in formato digitale e deposito della copia notificata da parte del ricorrente senza attestazione di conformità all’originale (Cass. Sez. U. n. 22438 del 24/9/2018 e n.8312 del 25/03/2019). Invero, dette sentenze hanno chiaramente ribadito la validità del tradizionale orientamento della S.C., operando unicamente un temperamento della rigorosità dello stesso nel caso di ricorso o di sentenza impugnata notificati a mezzo p.e.c. e della mancata asseverazione di conformità RAGIONE_SOCIALE copie della sentenza o della relata depositate dal ricorrente. In tali casi, infatti, le Sezioni Unite
hanno attribuito rilievo unicamente alla non contestazione della controparte rispetto alla mancanza di attestazione di conformità di atti che risultano in ogni caso depositati in giudizio, sebbene privi appunto di tale attestazione prevista dalla legge.
6.1. In tali casi, infatti, le Sezioni Unite hanno attribuito rilievo unicamente alla non contestazione della controparte rispetto alla mancanza di attestazione di conformità di atti che risultano in ogni caso depositati in giudizio, sebbene privi appunto di tale attestazione prevista dalla legge.
2. Nel caso in esame, però, la relata di notifica non è stata prodotta dal controricorrente (che ha eccepito l’improcedibilità del ricorso) nel termine perentorio fissato dall’art. 369 c.p.c. a pena di improcedibilità (cfr. Cass. SU n. 10648 del 2017; n. 15832 del 2021; Cass., sez. II, 26 settembre 2024, n. 25754).
3. Non risultano in contrasto con l’indirizzo consolidato della Corte le decisioni di recente adottate dalla terza sezione civile di questa Corte.
Cass. civ., sez. III, 9 gennaio 2024, n. 817, richiamando l’orientamento consolidato ( Ex multis Cass. civ., sez. III, 1 dicembre 2023, n. 33674, Cass. civ., sez. III, ord. 24 febbraio 2023, n. 5771, Cass. civ., sez. III, 14 settembre 2023, n. 26597, Cass. Civ., sez. III. 25 maggio 2023, n. 14629, Cass civ., sez. Trib., 24 gennaio 2022, n. 1949) ha sostenuto che il deposito di una sentenza dalla quale non si evinca la data di notificazione o di pubblicazione onde dimostrare la tempestività dell’impugnazione, nemmeno se rapportata al giorno di deliberazione in camera di consiglio, comporta l’improcedibilità del ricorso;. 7.1. Successivamente, Cass., civ., sez. III, 16 gennaio 2024, n. 1585 ha ribadito l’indirizzo restrittivo, precisando che la copia autentica
deve recare la data, il numero e l’attestazione della cancelleria di avvenuta pubblicazione, a pena di improcedibilità.
In conclusione, l’improcedibilità non può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, ma solo purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione, atteso che l’improcedibilità del ricorso per cassazione è espressamente disciplinato dal disposto dell’art. 369 c.p.c., mentre l’art. 372 c.p.c. disciplina le ipotesi di inammissibilità del ricorso (v. Cass. n. 27883 del 29/10/2024, n. 27883; Cass. 29/04/2025, n. 11319).
1. Né è sufficiente, per evitare la sanzione dell’improcedibilità prevista dalla norma, il deposito della mera istanza di acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di merito, posto che, da un lato, la produzione della copia notificata della sentenza impugnata costituisce onere della parte ricorrente, espressamente sanzionato dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. con l’improcedibilità dell’impugnazione, e che, dall’altro lato, la copia notificata della sentenza conclusiva del giudizio di merito non è contenuta, salvo casi eccezionali, nel fascicolo di ufficio, avvenendo la notificazione della stessa in un momento successivo alla definizione del giudizio predetto (cfr. Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017, Rv. 645764; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021, Rv. 661397).
In ogni caso, il ricorrente non ha provveduto al deposito della relazione di notifica del ricorso nemmeno nel termine di quindici giorni prima dell’udienza (18 settembre 2025), in guisa che nemmeno vengono in rilievo quelle decisioni che ne ammettono il deposito entro il termine di cui all’art. 372 c.p.c..
1. Per tali motivi deve concludersi per l’improcedibilità del ricorso, in conformità al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, sez. II, ord. 26 settembre 2024, n. 25754.
10.Infine deve evidenziarsi che di recente questa Corte ha anche escluso eventuali profili di non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell’omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata e della conseguente improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
1. Si è detto, infatti, che tale sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (Sez. 1, Ordinanza n. 19475 del 15/07/2024). Né è rilevante che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data (indicata nel ricorso) di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come oggetto di una verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (ex plurimis, Cass. n. 6706 del 2013, n. 21386 del 2017, n. 14360 del 2021).
11. Segue il rigetto del ricorso.
Pertanto, vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente(RAGIONE_SOCIALE – riscossione), di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma – nei limiti di legge –
in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende (cfr. Cass. S.U., 13.10.2023, n 28540).
Sussiste l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso.
Condanna la parte soccombente alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite che liquida in favore della RAGIONE_SOCIALE in complessivi euro 4.350,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, nonché della somma di euro 2.150,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ..
Condanna, inoltre, la ricorrente al versamento di Euro 1.075,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art.13, comma 1quater , del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di cassazione del 18 settembre 2025.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME