Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9107 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9107 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
AVV_NOTAIO: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 05/04/2024
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 7445 del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2022, proposto da
COGNOME NOME;
-ricorrente non costituito
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE che la rappresenta e difende;
-controricorrente;
per la cassazione del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia- sezione staccata di Brescia, n. 457/2021, depositato in data 15 marzo 2021.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.COGNOME NOME, in data 19 maggio 2021 notificava, a mezzo pec, al RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, ricorso per cassazione avverso il decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia-sezione staccata di Brescia, n. 457/2021, depositato in data 15 marzo 2021, emesso in sede di reclamo nel procedimento per gratuito patrocinio , con il quale l’istanza per l’accesso al gratuito patrocinio veniva respinta in quanto generica e scevra di specifiche contestazioni alle motivazioni posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di rigetto.
Con il ricorso, il COGNOME lamenta l’incompetenza del presidente RAGIONE_SOCIALEa CTR RAGIONE_SOCIALEa Lombardia – sezione distaccata di Brescia e l’omesso esame del motivo di annullamento unitamente alla apparente motivazione del provvedimento.
Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito iscrivendo la causa a ruolo.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all’art. 369 c.p.c. come attestato dal certificato negativo RAGIONE_SOCIALEa predetta cancelleria del 26 marzo 2022, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma e quindi è improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. (esercitabile ora, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa riformulazione di tale norma operata dal d.lgs. n. 149
del 2022, con l’immediato deposito del medesimo controricorso). Ciò trova giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero RAGIONE_SOCIALEe spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 387 c.p.c., il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (Cass. Sez. 6-L, n. 27571 del 2020; Sez. 1, n. 3193 del 2016; Sez. 6- L, n. 29297 del 2011; Sez. 3, n. 21969 del 2008; Sez. 2, n. 6824 del 1988).
La sentenza n. 4500 del 1988 di queste Sezioni Unite, peraltro, chiarì che, qualora il ricorso per cassazione non sia depositato, l ‘ ammissibilità del controricorso RAGIONE_SOCIALE‘intimato, presentato al fine di sentire dichiarare l’improcedibilità del ricorso per effetto RAGIONE_SOCIALE‘omissione del deposito, postula che detto intimato alleghi copia del ricorso a lui notificata, onere che risulta nella specie assolto, atteso che, in difetto, non può riconoscersi la sua legittimazione a richiedere in memoria una pronuncia su impugnazione di cui non risulta l’effettiva proposizione (conforme, più di recente, Cass. Sez. 3, n. 10810 del 2011).
Le spese seguono la soccombenza.
La pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito RAGIONE_SOCIALEo stesso a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 369 c.p.c., a seguito RAGIONE_SOCIALEa iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve, altresì, rendere l’attestazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma. Anche in tal caso, invero, non può dirsi escluso dalla legge l’obbligo di versare il contributo unificato iniziale, né rileva, peraltro, che esso non sia stato in concreto versato dal ricorrente, avendo comunque provveduto al pagamento (o, eventualmente, prenotato a debito il relativo importo, nei casi di cui all’art. 11 del d.P.R. n.
115 del 2002) il controricorrente ‘diligente’. L’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 individua la parte che per prima si costituisce in giudizio come tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato, senza che possa così distinguersi, nel giudizio di cassazione, tra le posizioni del ricorrente o del controricorrente (salvo il criterio del pagamento RAGIONE_SOCIALE‘autonomo contributo cui siano poi tenute le altre parti ai sensi del comma 3 RAGIONE_SOCIALEa stessa norma). L’importo versato a titolo di contributo unificato dal controricorrente, che abbia richiesto l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso non depositato, può essere recuperato in sede di regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione secondo soccombenza. Ricorre, del resto, anche in ipotesi di dichiarazione di improcedibilità del ricorso notificato e non depositato, la funzione, propria RAGIONE_SOCIALE‘obbligo tributario del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, di ristorare l’amministrazione RAGIONE_SOCIALEa Giustizia dall’aver essa dovuto impegnare le limitate risorse RAGIONE_SOCIALE‘apparato giudiziario nella decisione di una impugnazione non meritevole di accoglimento. L’improcedibilità del ricorso per cassazione notificato e non depositato postula comunque lo svolgimento di un grado del giudizio rivelatosi del tutto superfluo e giustifica il maggior costo fiscale del servizio. In definitiva, la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito RAGIONE_SOCIALEo stesso a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 369 c.p.c., a seguito RAGIONE_SOCIALEa iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma ( S.U. n. 20621 del 17/07/2023).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE che liquida in euro 4.305,00, oltre spese prenotare a debito.
Si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del cit. art. 13, ove dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale RAGIONE_SOCIALEa Sezione tributaria RAGIONE_SOCIALEa