Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29225 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29225 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 05/11/2025
TARI Riscossione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32076/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (EMAIL);
-controricorrente – e sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME (EMAIL);
-ricorrente incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. ;
-intimata – avverso la sentenza n. 52/2020, depositata il 21 gennaio 2020, della
Commissione tributaria regionale del Veneto;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025, dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
– RAGIONE_SOCIALE ha notificato ricorso per la cassazione della sentenza n. 52/2020, depositata il 21 gennaio 2020, con la quale la Commissione tributaria regionale del Veneto -premessa l’ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio -ha rigettato l’appello proposto dalla stessa parte, odierna ricorrente, così dichiarando legittima l’impugnata ingiunzione di pagamento emessa in relazione alla Tari dovuta dalla contribuente.
La ricorrente non ha depositato il ricorso mentre si è costituita in giudizio la parte intimata con controricorso (spedito per la notifica il 7 dicembre 2020) che espone l’articolazione di sei motivi di ricorso incidentale, di cui cinque proposti in via condizionata.
Il ricorso viene alla cognizione della Corte su ordinanza interlocutoria resa il 3 febbraio 2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Occorre premettere che -a fronte di sentenza pubblicata in data 21 gennaio 2020 -il termine (lungo) di impugnazione veniva a scadenza, nella fattispecie, il 26 ottobre 2020, tenuto conto della
sospensione straordinaria (cd. Covid) disposta (per il periodo dal 9 marzo all’11 maggio 2020) dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27 e dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, comma 1, conv. in l. 5 giugno 2020, n. 40, della (successiva) sospensione feriale (di 31 giorni; l. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1) e della conseguente scadenza ordinaria del termine lungo nella giornata di sabato (24 ottobre 2020).
E v a, altresì, rilevata l’inammissibilità della memoria depositata in giudizio da chi, non depositando il ricorso nei previsti termini, non risultava più processualmente legittimato a contraddire in giudizio.
-Va, quindi, dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale.
Difatti, secondo un consolidato, e risalente, orientamento interpretativo della Corte (v. in motivazione, ancora di recente, Cass. Sez. U., 17 luglio 2023, n. 20621), la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest’ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di r ichiedere l’iscrizione a ruolo per far dichiarare l’improcedibilità; tale potere è compr eso in quello di contraddire, riconosciuto dall’art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell’interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (v., ex plurimis , Cass., 2 dicembre 2020, n. 27571; Cass., 18 febbraio 2016, n. 3193; Cass., 28 dicembre 2011, n. 29297; Cass., 1 settembre 2008, n. 21969).
Come, poi, le Sezioni Unite della Corte hanno statuito, la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 cod. proc. civ., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione della
sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma; ciò in quanto il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha natura sanzionatoria, ma di tributo giudiziario, in quanto presuppone l’obbligo di versamento del “primo” contributo unificato, così partecipando della sua stessa natura di fonte di finanziamento dell’attività giurisdizionale, assolvendo all’ulteriore funzione della fiscalità di disincentivare una superflua richiesta di prestazioni giudiziarie (Cass. Sez. U., 17 luglio 2023, n. 20621, cit.).
-Va, altresì, dichiarata l’inefficacia del ricorso incidentale formulato, con un solo motivo, relativamente alla disciplina delle spese recata dalla gravata sentenza.
Come, difatti, la Corte ha in più occasioni statuito, qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l’eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un’applicazione analogica dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. – dettato per la diversa ipotesi dell’inammissibilità dell’impugnazione principale – bensì in base ad un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un’impugnazione (tra l’altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità (Cass. Sez. U., 14 aprile 2008, n. 9741 cui adde Cass., 9 luglio 2020, n. 14497; Cass., 19 luglio 2018, n. 19188; Cass., 4 febbraio 2014, n. 2381 Cass., 11 giugno 2010, n. 14084).
Al contempo non vanno esaminati, perché proposti in via condizionata, i residui motivi del ricorso incidentale.
3. -Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono altresì, e come anticipato, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ).
In tema di spese giudiziali, difatti, si è rilevato che, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass., 4 dicembre 2023, n. 33733; Cass., 12 giugno 2018, n. 15220; Cass., 20 febbraio 2014, n. 4074).
Come, poi, del pari rilevato dalla Corte, non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia, trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ex art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348).
P.Q.M.
La Corte, dichiara improcedibile il ricorso principale e inefficace il primo motivo del ricorso incidentale; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio legittimità che liquida in € 5.880,00 per compensi AVV_NOTAIOessionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso proposto, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME