Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21868 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21868 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 17936-2022 R.G. proposto da:
COMUNE DI COGNOME , in persona del Sindaco pro tempore, rappresenta to e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la sentenza n. 172/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL ‘ABRUZZO , depositata il 10/3/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/6/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME
DELL’ORFANO.
FATTI DI CAUSA
Il Comune di Roseto degli Abruzzi propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo aveva parzialmente accolto l’appello proposto da Lido COGNOME di COGNOME Roberto RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza n.
, in rigetto del ricorso avverso sollecito di pagamento e di messa in mora emessi dal Comune di Roseto degli Abruzzi, per la tassazione rifiuti (TARI), relativa al periodo di imposta 2018.
La società contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad unico motivo.
Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; error in procedendo; violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.» per avere i Giudici di appello ritenuto «applicabile alla fattispecie in esame per l’anno 2018 le tariffe Tari stabilite per l’anno 2019» sebbene la relativa delibera non fosse stata prodotta in giudizio, sicché si lamenta che la Commissione tributaria regionale avrebbe «pronunciato una sentenza sulla base di prove … non … depositate dalle parti e in … contrasto con il principio tra chiesto e pronunciato».
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione o falsa applicazione dell’art. 1 comma 169 l. 296/2006» per avere la Commissione tributaria regionale disposto l’applicazione per l’anno 2018 delle tariffe Tari per l’anno 2019 sulla scorta della «relazione …(emessa dal Dirigente del Settore Finanziario del Comune)… di cui al
prot. n. 22820/2018» pur non essendo, tale documento, mai stato prodotto in giudizio dalle parti ed inoltre «assegnando allo stesso un significato che non contiene».
1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione o falsa applicazione dell’art. 10 del regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani; violazione o falsa applicazione dell’art. 5 del regolamento per la determinazione della tariffa tari in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c.; erronea interpretazione della norma regolamentare; violazione dell’art. 184 del dlgs n. 152/2006» per avere la Commissione tributaria regionale escluso il il diritto di privativa del Comune di Roseto relativamente alla raccolta dei rifiuti della contribuente, assimilati a quelli urbani, pur in difetto del superamento dei fissati limiti quantitativi, ed in mancanza di autorizzazione comunale, e per avere affermato che l’attività ha carattere stagionale pur trattandosi «di attività alberghiera o extra alberghiera avviata anche al di fuori della reale stagione balneare».
1.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 656 della legge 147/2013 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c.» per avere la Commissione Tributaria Regionale riconosciuto alla S ocietà uno sgravio d’imposta per smaltimento in proprio dei rifiuti, pur non essendo stato provato il mancato esercizio della raccolta dei rifiuti da parte dell’ Ente.
1.5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la Società denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 comma 169 della legge 296/1996» per avere la Commissione tributaria regionale affermato che, a seguito dell’annullamento della delibera relativa alla tariffa rifiuti 2018, fosse applicabile il principio di ultrattività della tariffa precedente.
2.1. V a preliminarmente esaminata l’eccezione, rilevabile d’ufficio, di improcedibilità del ricorso per mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata.
2.2. Come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. n. 21349/2022) la dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di
avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un «fatto processuale» – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine «breve» di impugnazione e, quale manifestazione di «autoresponsabilità» della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
2.3. N el caso in esame, dall’esame del fascicolo d’ufficio e di quello di parte ricorrente emerge che quest’ultima non ha ottemperato l’onere di deposito della relata di notifica di notifica della sentenza impugnata, adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., né peraltro la copia della sentenza notificata si rinviene nella produzione del controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U, n. 21349 del 6.7.2022; Cass., Sez. U, 16/04/2009, n. 9005; Cass., Sez. U, 02/05/2017, n. 10648), essendosi limitata la ricorrente a depositare una copia della sentenza impugnata con attestazione di conformità all’originale.
2.4. Tale regola, lungi dall’essere una mera formalità, è preordinata a consentire il controllo sulla tempestività del ricorso per cassazione e cioè che esso sia stato proposto entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione della sentenza impugnata e per questa ragione, il principio subisce una – apparente – eccezione quando risulti, in modo certo, che questo accertamento è superfluo, perché il ricorso per cassazione è stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.
2.5. Invero, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo
giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza, indicata nel ricorso, e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass. nn. 11386/2019, 17066/2013).
2.6. Siffatta prova di resistenza nel caso in esame dà esito negativo, atteso che la sentenza è stata pubblicata in data 10 marzo 2022 ed il ricorso è stato notificato il 5 luglio 2022.
3.1. In conclusione, avendo il Comune ricorrente espressamente allegato che la sentenza impugnata è stata al medesimo notificata, limitandosi tuttavia a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, con assorbimento di ogni altra questione ed eccezione.
3.2. L’improcedibilità del ricorso principale comporta l’inefficacia del ricorso incidentale perché proposto tardivamente con atto notificato il 12 settembre 2022.
Invero, quando il ricorso principale in cassazione sia dichiarato inammissibile (o improcedibile nel caso in esame), il ricorso incidentale, infatti, non perde efficacia, ma tiene luogo del ricorso principale, se proposto tempestivamente (cfr. Cass. nn. 12443/2012, 3056/2011, 6937/2007, 8154/2003).
3.3. Nella specie il ricorso incidentale è stato, invece, proposto tardivamente (il 12 settembre 2022), in quanto la sentenza indicata in epigrafe è stata depositata il 10 marzo 2022 e notificata il 7 maggio 2022, secondo quanto dichiarato dal ricorrente e non contestato dalla controricorrente.
3.4 – Il ricorso incidentale è tardivo in applicazione della regola sulla cd. efficacia bilaterale della notifica della sentenza che impone al notificante il rispetto del termine breve di impugnazione: la notificazione
della sentenza nelle forme di cui agli artt. 285 e 170, primo comma, cod. proc. civ., fa decorrere il termine di impugnazione, a norma dell’art. 326 cod. proc. civ., non solo per la parte destinataria, ma anche per la parte che ha effettuato la notifica (Cass. Sez. U., 19 novembre 2007, n. 23829 cui adde , ex plurimis , Cass. Sez. U., 27 gennaio 2020, n. 1717; Cass., 6 marzo 2018, n. 5177).
E, come rilevato dalla Corte, in caso di impugnazione principale dichiarata improcedibile, l’eventuale impugnazione incidentale tardiva diviene inefficace, e ciò non in virtù di un’applicazione analogica dell’art. 334, comma 2, bensì in base ad un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un’impugnazione possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità (Cass. Sez. U., 14 aprile 2008, n. 9741 cui adde Cass., 9 luglio 2020, n. 14497; Cass., 19 luglio 2018, n. 19188; Cass., 4 febbraio 2014, n. 2381 Cass., 11 giugno 2010, n. 14084).
È opportuno compensare integralmente le spese di lite stante la parziale reciproca soccombenza delle parti.
Occorre infine evidenziare che la condanna al pagamento del raddoppio del contributo unificato non può essere pronunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ex art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,
ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da