Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5298 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5298 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 5434 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto
Da
COGNOME NOME e NOME COGNOME -RICORSO NON DEPOSITATO AL 10.3.2023
-ricorrenti non costituiti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1593/08/2022, depositata in data 9.6.2022.
Oggetto: Tributi
Ricorso non depositato improcedibilità
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
FATTO E DIRITTO
COGNOME NOME e NOME COGNOME notificavano in data 9 gennaio 2023 all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1593/08/2022, depositata in data 9.6.2022, nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, per l’anno 2011, a seguito di accertamento nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, rettificava il reddito dei contribuenti, quali soci della detta società nei limiti della quota di partecipazione.
Il ricorso però non è stato depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c. perché, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 10 marzo 2023 e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma.
La costituzione dell’intimato non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981 e n. 6420 del 1981); invero, il principio -sancito dall’art. 156 c.p.c. -di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013, n. 24686/2014; n. 24453/2017; Cass. 41967/2021). La controricorrente, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese, che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichia rarsi d’ufficio l’improcedibilità del ricorso (Cass. 22092/2019; Cass. n. 252/2001 e Cass. 26529/2017; Cass. 41967/2021).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigenti.
La pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (s ez. U – , Sentenza n. 20621 del 17/07/2023).
P.Q.M.
dichiara il ricorso improcedibile. Condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, così deciso in data 24 gennaio 2023