Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10456 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10456 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 17054-2023, proposto da:
COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, nonché RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, entrambe dom.te in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che le rapp. e dif. (EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4193/11/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 30/09/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che la RAGIONE_SOCIALE ha notificato ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 4193/11/2022, depositata il 30/09/2022 dalla C.T.R. del Lazio;
che il detto ricorso non risulta essere stato depositato e iscritto a ruolo dal ricorrente (cfr. certificazione della Cancelleria di questa Corte datata 18.8.2023, in atti);
che l’RAGIONE_SOCIALE e l’ RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso, iscrivendo la causa a ruolo;
Rilevato che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest’ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l’iscrizione a ruolo per far dichiarare l’improcedibilità, tale potere essendo infatti compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ., e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente a recuperare le spese e ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (Cass., Sez. 6-L, 2.12.2020, n. 27571, Rv. 660042-01);
Ritenuto, dunque, che il ricorso va dichiarato improcedibile, con la condanna di COGNOME al pagamento, in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. e dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente
p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo;
che trova applicazione, nella specie, anche la disciplina di cui all’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., Sez. U, 17.7.2023, n. 20621, Rv. 668224-02);
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Per l’effetto, condanna COGNOME al pagamento, in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. e dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di COGNOME, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione