Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 664 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 664 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3746/2017 R.G. proposto da:
FOTI NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-resistente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4437/06/2016, depositata in data 8 luglio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
Con ricorso il contribuente COGNOME NOME impugnava nei confronti dell’Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Roma I – la cartella esattoriale n. NUMERO_DOCUMENTO con cui Equitalia Sud
Cart. Pag. IRPEF 2006
S.p.A. gli intimava di pagare le somme contenute a titolo di IRPEF addizionale comunale e regionale per l’anno d’imposta 2006. Il ricorrente deduceva la nullità della cartella per omessa notifica dell’atto presupposto, costituito dall’avviso di accertamento n. TJNMO2934. L’Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, eccepiva la piena legittimità del suo operato facendo presente la regolare notifica dell’avviso di accertamento.
La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 21104/63/2015, depositata il 19 ottobre 2015, dichiarava inammissibile il ricorso perché il contribuente aveva impugnato una cartella esattoriale e non aveva chiamato in causa Equitalia RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE
Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo conferma della sentenza impugnata.
Con sentenza n. 4437/06/2016, depositata in data 8 luglio 2016, la C.t.r. adita rigettava il gravame del contribuente, ritenendo correttamente effettuata la notifica da parte dell’Ente impositore (Agenzia delle Entrate).
Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
L’Agenzia delle Entrate non ha notificato né depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, cosi rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato l’appello senza un concreto accertamento degli
avvenuti tentativi di notifica dell’accertamento presupposto a mani proprie, risultando poi mancanti la prova del deposito della copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, l’affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e l’invio della raccomandata con relativo avviso di ricevimento mediante la quale l’agente notificatore dà notizia al destinatario del deposito.
Il motivo di ricorso proposto è inammissibile.
2.1 Infatti il mezzo declinato non attinge la ratio decidendi della sentenza ed è generico in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ., laddove la C.t.r., con una motivazione esaustiva, ha argomentato, sulla base della’ documentazione in atti’, sull’esistenza e correttezza della notifica dell’avviso di accertamento quale atto prodromico della cartella, ricostruendo puntualmente in fatto l’iter notificatorio. Invece, nella censura -senza alcuna indicazione della produzione e della collocazione della documentazione afferente alla notifica dell’avviso di accertamento presupposto ci si limita ad affermare ‘non v’è alcuna prova degli asseriti tentativi di notifica a mani proprie effettuati presso l’indirizzo, INDIRIZZO nonché delle ricerche che l’agente notificatore avrebbe dovuto effettuare’ e che il destinatario ‘fosse sconosciuto in loco’ .
La censura pertanto, oltre a non misurarsi specificamente con le argomentazioni della decisione impugnata, non adempie l’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., di specifica indicazione, a pena d’inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito. (Cass., 15/01/2019, n. 777; Cass., 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726).
Tale onere (ribadito ed aggravato, con l’inserimento altresì della necessaria illustrazione del contenuto rilevante degli stessi atti processuali e documenti, dall’ art. 3, comma 27, del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, applicabile tuttavia ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ex art. 35, comma 5, del medesimo d.lgs.), anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso non indichi specificamente i documenti o gli atti processuali sui quali si fondi; non ne riassuma il contenuto o ne trascriva i passaggi essenziali; né comunque fornisca un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui essi siano stati prodotti o formati (cfr. Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950; Cass. 14/04/2022, n. 12259; Cass. 19/04/2022, n. 12481; Cass. 02/05/2023, n. 11325).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, non avendo l’Agenzia delle entrate svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2024