Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17321 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17321 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12305/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), e COGNOME NOME, rappresentato da se stesso, entrambi elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso le SENTENZE di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 913/2019 e n. 20/2020, depositate il 4 settembre 2019 ed il 9 gennaio 2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
NOME ha impugnato l’avviso d i accertamento t.a.r.su. per il periodo da maggio a dicembre 2011, mentre COGNOME NOME ha impugnato gli avvisi di accertamento
t.a.r.su. per le annualità 2012, 2013, 2014 relativi al medesimo immobile.
I ricorsi di NOME e di COGNOME NOME non sono stati riuniti e sono stati decisi in giudizi diversi, con sentenze diverse.
I ricorsi sono stati rigettati in primo ed in secondo grado.
I ricorrenti hanno impugnato, con un unico ricorso, le due distinte sentenze, adottate all’esito di due giudizi diversi.
Si è costituito con controricorso il Comune di RAGIONE_SOCIALE, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso.
Le parti hanno depositato successive memorie.
7.La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale dell’11 giugno 2024.
CONSIDERATO
1.NOME ha dedotto: 1) la violazione di legge per l’omissione radicale della motivazione nella sentenza e negli avvisi in ordine alla sussistenza del presupposto dell’imposta della t.a.r.s.u./t.a.r.i. -presupposto costituito dall’occupazione dell’immobile suscettibile di produrre rifiuti; 2) la violazione di legge in materia di onere probatorio, in quanto l’Amministrazione non ha prodotto in giudizio contratti o bollette relative ai consumi e, quindi, all’utilizzo dell’immobile, visto il divieto per enti fornitori di energia elettrica di fornire tali dati, se non in ottemperanza ad obblighi pubblicistici; 3) la nullità dell’avviso di accertamento per omessa indicazione della facoltà di proporre ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale e per la incompletezza della copia notificata; 4) l’insussistenza della pretesa creditoria e l’insufficienza degli elementi probatori addotti, visto che la ricorrente COGNOME non ha mai abitato l’immobile in esame né l’ha mai locato; 5) e 6) la violazione degli artt. 73 d.lgs. n. 507 del 1993 e 2729 cod.civ., in quanto nella sentenza impugnata non vi è alcun rifermento ai consumi effettuati, al contenuto della sentenza di
primo grado né a quello dell’avviso, che richiede specifiche verifiche e, solo in via del tutto residuale, può essere adottato in base a presunzioni; 7) la violazione di legge, essendo stato fondato l’avviso su una presunzione desunta da altra presunzione (un estratto dei consumi elettrici, effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE, per mezzo di un incaricato non individuato, senza una delega specifica); 8) la confusione del Comune con l’RAGIONE_SOCIALE e la violazione del d.l. n. 203 del 2005.
NOME COGNOME, previa dichiarazione di adesione ai motivi dell’altra ricorrente («facendoli propri anche ai fini dei separati specifici motivi»), ha dedotto: 1) e 2) l’omissione radicale della motivazione nella sentenza in ordine al presupposto d’imposta (la sentenza confonde gli anni e fa riferimento a targhe e citofono, con travisamento dei fatti); 3), 4) e 6) l’insussistenza della pretesa creditoria e l’insufficienza degli elementi probatori addotti, oltre alla violazione del d.l. n. 203 del 2005; 5) la motivazione omessa o reticente; 7) la violazione di legge, essendo stato fondato l’avviso su una presunzione desunta da altra presunzione.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. Secondo l’orientamento di questa Corte, n el processo tributario è ammissibile il ricorso cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima ratio , in procedimenti formalmente distinti, ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d’imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di un’identica questione di diritto comune a tutte le cause, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d’imposta (Cass., Sez. 5, 28 ottobre 2022, n. 32060, in applicazione di Cass., Sez. U., 16 febbraio 2009, n. 3692).
Resta, però, fermo che è sempre inammissibile l’impugnazione cumulativa, proposta mediante un unico ricorso
avverso una pluralità di sentenze, quando non ricorra, nelle decisioni gravate, l’identità RAGIONE_SOCIALE parti coinvolte e RAGIONE_SOCIALE questioni affrontate (Cass., Sez. 2, 6 agosto 2019, n. 21005).
Così, ad esempio, in ambito tributario, Cass., Sez. 5, 22 febbraio 2017, n. 4595 ha ritenuto inammissibile il ricorso cumulativo, attesa la coincidenza solo parziale RAGIONE_SOCIALE parti e RAGIONE_SOCIALE questioni di diritto oggetto di controversia (v. anche Cass., Sez. 5, 19 dicembre 2019, n. 33895, che ha affermato che l’impugnazione di una pluralità di sentenze con un unico atto è consentita solo quando queste siano tutte pronunciate fra le medesime parti e nell’ambito di un unico procedimento, ancorché in diverse fasi o gradi – come nel caso della sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e della successiva sentenza definitiva; della sentenza revocanda e di quella conclusiva del giudizio di revocazione; della sentenza di rinvio e di quella di rigetto della istanza di revocazione, allorché le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi RAGIONE_SOCIALE due pronunzie, ovvero di sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l’una il merito e l’altra una questione pregiudiziale mentre è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, contestualmente e con un unico atto, contro sentenze diverse, pronunciate dal giudice del merito in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, che concernano soggetti anch’essi parzialmente diversi, sicché ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalle parti soccombenti in quattro diversi giudizi d’appello, da esse separatamente promossi contro una comune convenuta, l’RAGIONE_SOCIALE, aventi ad oggetto l’impugnativa di uno stesso avviso di liquidazione d’imposta, loro notificato in qualità di coobbligate in solido).
Invero, il ricorso per cassazione proposto, contestualmente e con unico atto da soggetti diversi, contro sentenze diverse, pronunciate dal giudice del merito in separati procedimenti, è
inammissibile, atteso che solo al momento dell’iniziale introduzione del giudizio, il nostro sistema consente a più parti di riunirsi per l’esercizio congiunto di azioni, collegate dalla connessione degli oggetti e dei titoli o dalla comunanza di questioni da risolvere (così, in ambito tributario, vedi per l’ammissibilità di un ricorso cumulativo in primo grado Cass., Sez. 5, 20 aprile 2016, 7940), mentre, nel prosieguo della vertenza, la facoltà o l’obbligo, di riunire i processi è rimessa solo al giudice ai sensi dell’art. 335 cod.proc.civ., (cfr. Cass., Sez. U, 15 dicembre 1998, n. 12562; in senso conforme, da ultimo, Cass., Sez. L., 5 maggio 2023, n. 11949).
Difatti, l’art. 103 cod.proc.civ., che disciplina il litisconsorzio facoltativo, si riferisce all’esercizio dell’azione e, pertanto, al giudizio di primo grado. Tale disposizione non è richiamata nella disciplina del giudizio di legittimità. Neppure sussiste una regola analoga nell’ambito della disciplina RAGIONE_SOCIALE impugnazioni, il cui oggetto è tendenzialmente delimitato dalla sentenza gravata. In particolare, per quanto concerne il giudizio di legittimità, gli artt. 366 e 369 cod.proc.civ. fanno riferimento, a pena di inammissibilità, all’indicazione ed al deposito di una unica sentenza impugnata.
Le eccezioni al generale divieto di una impugnazione cumulativa avverso più sentenze sono limitate all’ipotesi tassative, individuate dalla giurisprudenza di legittimità, in cui le diverse sentenze impugnate siano state adottate tra le medesime parti, si riferiscano allo stesso rapporto e presuppongano la risoluzione di identiche questioni, in modo che l’impugnazione cumulativa sia in grado di realizzare l’economia processuale, funzionale alla ragionevole durata del processo, senza, al contrario, pregiudicarla, comportandone un ingiustificato aggravio.
Nel caso di specie, il ricorso investe due sentenze che sono state adottate nei confronti di soggetti diversi.
I ricorrenti sono, difatti, due persone fisiche diverse e solo il resistente coincide (Comune di RAGIONE_SOCIALE).
A ciò si aggiunga che le due sentenze hanno ad oggetto atti impositivi che, pur riguardando diverse annualità del medesimo tributo, effettuano distinti accertamenti di fatto, a cui sono condizionate le decisioni, e presentano due motivazioni diverse in quanto la pretesa tributaria è stata esercitata, per un determinato periodo, nei confronti di COGNOME NOME, in qualità di proprietaria, e per un altro periodo nei confronti di COGNOME NOME, in qualità di detentore dell’immobile.
In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento, a favore del Comune RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge;
a i sensi dell’art. 13 , comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 11/06/2024.