Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11230 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11230 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26334/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentato e dieso dall’avv. NOME COGNOME e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHE n. 232/2017 depositata il 04/04/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Consorzio RAGIONE_SOCIALE Marche ricorre per la cassazione della decisione d’appello n. 232/2017 sulla base di quattro motivi, illustrati da successive memorie, depositate in prossimità dell’udienza.
La CTR delle Marche ha respinto il gravame del Consorzio sul rilievo che non è sufficiente un qualsiasi tipo di vantaggio fondiario, ma occorre che il beneficio sia strettamente incidente sull’immobile del consorziato, non rilevando il beneficio complessivo che deriva dalla esecuzione delle opere di bonifica. I giudici di appello hanno altresì affermato che, nella specie, il perimetro di contribuenza non coincide con il comprensorio, vale a dire con quell’area posta all’interno del comprensorio che gode dei benefici derivanti dalle opere realizzate, in tal modo onerando il Consorzio della prova del beneficio diretto agli immobili dei contribuenti.
I contribuenti non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DI DIRITTO
Con i primi due motivi, il Consorzio ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5) c.p.c. e per violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; per avere i giudici regionali disatteso l’eccezione proposta con l’atto di appello pagine 2-11 -relativa all’inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto proposto collettivamente da una pluralità di contribuenti avverso atti impositivi diversi, assumendo l’ammissibilità di un siffatto ricorso solo in caso di identità soggettiva e connessione oggettiva.
Deduce al riguardo l’inammissibilità della proposizione di un ricorso collettivo (proposto da più parti) e cumulativo (proposto nei confronti di più atti impugnabili) da parte di una pluralità di
contribuenti titolari di distinti rapporti giuridici d’imposta, ancorché gli stessi muovano identiche contestazioni, in quanto in tale giudizio, che ha natura precipuamente impugnatoria, la necessità di uno specifico e concreto nesso tra l’atto impositivo che forma oggetto del ricorso e la contestazione del ricorrente, così come richiesto dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, impone, indefettibilmente, che tra le cause intercorrano questioni comuni non solo in diritto ma anche in fatto e che esse non siano soltanto uguali in astratto ma attengano altresì ad un identico fatto storico da cui siano determinate le impugnazioni dei contribuenti con la conseguente virtuale possibilità di un contrasto di giudicati in caso di decisione non unitaria. Ad avviso del Consorzio, la decisione del ricorso si fonda su questioni di fatto che necessitano di una autonoma trattazione per ciascun singolo atto impositivo, avendo ciascuno dei consorziati eccepito l’assenza del beneficio diretto agli immobili di loro proprietà, con la conseguente esclusione della identità di questioni, stante l’autonomia della causa petendi sottesa a ciascun rapporto tributario.
2. La terza censura deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3,10,11,21 e 59 del r.d. n. 215/1933, della legge reg. Marche, n. 13/1985, nonchè dell’art. 25 legge reg. Marche n. 12/2004 ex art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.; per avere il decidente erroneamente escluso la sussistenza del beneficio diretto agli immobili dei consorziati, senza considerare la circostanza che detti fabbricati rientrano nel perimetro di contribuenza regolarmente trascritto, il che pone a carico del consorziato l’onere di contestare specificamente il provvedimento ovvero, in mancanza, l’onere di dimostrare l’assenza del beneficio.
Assume che vi è prova documentale dell’inserimento degli immobili nel perimetro di contribuenza (all.5 all’atto di appello) e dell’esistenza di detto provvedimento ( all. 7 all’atto di appello).
3. L’ultimo motivo di ricorso prospetta l’omesso esame del motivo di appello inerente l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione ex art. 2948 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.; per avere i giudici distrettuali trascurato di esaminare la censura di appello proposta avverso la decisione della CTP di Ascoli Piceno che aveva accolto l’eccezione di prescrizione quinquennale dedotta dai consorziati. Osserva il ricorrente che il termine prescrizionale dei contributi consortili è decennale e che comunque i contributi richiesti con le cartelle esattoriale impugnate dai contribuenti non concernono i contributi annuali, ma sono ‘contributi’ finalizzati a ripianare il disavanzo dei singoli consorzi confluiti nel consorzio di Bonifica dell’Aso Tena e Tronto e quindi nell’attuale consorzio ricorrente, consolidatosi per effetto della definitiva sottrazione agli stessi della parte più rilevante delle loro funzioni e della conseguente impossibilità a decorrere dal 2003 di emettere ruoli ordinari di contribuenza. Si tratterebbe di un debito pregresso dei tre consorzi unificati con legge reg. 12/2004 avvenuto soltanto nell’anno 2006 in occasione dell’approvazione del primo bilancio consuntivo al 31 dicembre 2005 del nuovo Consorzio, approvazione formalizzata con decisione amministrativa n. 331 del 7 dicembre 2006 con la quale venne deciso di ripianare il disavanzo mediante emissione di un ruolo straordinario. Aggiunge che anche nell’ipotesi si volesse ritenere che il termine prescrizionale è quinquennale, questo non sarebbe decorso, in quanto decorrente dalla data di approvazione del bilancio consuntivo.
3.I primi due mezzi del ricorso -con i quali si denuncia l’omesso esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso originario proposto da una pluralità di consorziati avverso plurime cartelle esattoriali -contengono l’indicazione espressa dell’atto processuale ( pagina 211 dell’atto di appello) in cui l’eccezione venne dedotta che consente di rintracciare l’eccezione non richiamata nella decisione impugnata, sicché la “localizzazione” del
documento basta per consentire alla Corte di richiedere l’acquisizione del fascicolo di merito(Cass. n. 28184/2020), anche per valutare se il ricorso collettivo si fonda su medesime questioni di diritto (Cass. n. 4490 del 22/02/2013; Cass. n. 7940 del 20/04/2016; Cass. n. 25549 del 31/08/2023).
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo di merito.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della