Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11230 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11230 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 29/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26334/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e dieso dall’AVV_NOTAIO e con lo stesso elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente- contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE n. 232/2017 depositata il 04/04/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione RAGIONE_SOCIALE decisione d’appello n. 232/2017 sulla base di quattro motivi, illustrati da successive memorie, depositate in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza.
La CTR RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE ha respinto il gravame del RAGIONE_SOCIALE sul rilievo che non è sufficiente un qualsiasi tipo di vantaggio fondiario, ma occorre che il beneficio sia strettamente incidente sull’immobile del consorziato, non rilevando il beneficio complessivo che deriva dalla esecuzione RAGIONE_SOCIALEe opere di bonifica. I giudici di appello hanno altresì affermato che, nella specie, il perimetro di contribuenza non coincide con il comprensorio, vale a dire con quell’area posta all’interno del comprensorio che gode dei benefici derivanti dalle opere realizzate, in tal modo onerando il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prova del beneficio diretto agli immobili dei contribuenti.
I contribuenti non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DI DIRITTO
Con i primi due motivi, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5) c.p.c. e per violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; per avere i giudici regionali disatteso l’eccezione proposta con l’atto di appello pagine 2-11 -relativa all’inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto proposto collettivamente da una pluralità di contribuenti avverso atti impositivi diversi, assumendo l’ammissibilità di un siffatto ricorso solo in caso di identità soggettiva e connessione oggettiva.
Deduce al riguardo l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE proposizione di un ricorso collettivo (proposto da più parti) e cumulativo (proposto nei confronti di più atti impugnabili) da parte di una pluralità di
contribuenti titolari di distinti rapporti giuridici d’imposta, ancorché gli stessi muovano identiche contestazioni, in quanto in tale giudizio, che ha natura precipuamente impugnatoria, la necessità di uno specifico e concreto nesso tra l’atto impositivo che forma oggetto del ricorso e la contestazione del ricorrente, così come richiesto dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, impone, indefettibilmente, che tra le cause intercorrano questioni comuni non solo in diritto ma anche in fatto e che esse non siano soltanto uguali in astratto ma attengano altresì ad un identico fatto storico da cui siano determinate le impugnazioni dei contribuenti con la conseguente virtuale possibilità di un contrasto di giudicati in caso di decisione non unitaria. Ad avviso del RAGIONE_SOCIALE, la decisione del ricorso si fonda su questioni di fatto che necessitano di una autonoma trattazione per ciascun singolo atto impositivo, avendo ciascuno dei consorziati eccepito l’assenza del beneficio diretto agli immobili di loro proprietà, con la conseguente esclusione RAGIONE_SOCIALE identità di questioni, stante l’autonomia RAGIONE_SOCIALE causa petendi sottesa a ciascun rapporto tributario.
2. La terza censura deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3,10,11,21 e 59 del r.d. n. 215/1933, RAGIONE_SOCIALE legge reg. RAGIONE_SOCIALE, n. 13/1985, nonchè RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 legge reg. RAGIONE_SOCIALE n. 12/2004 ex art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.; per avere il decidente erroneamente escluso la sussistenza del beneficio diretto agli immobili dei consorziati, senza considerare la circostanza che detti fabbricati rientrano nel perimetro di contribuenza regolarmente trascritto, il che pone a carico del consorziato l’onere di contestare specificamente il provvedimento ovvero, in mancanza, l’onere di dimostrare l’assenza del beneficio.
Assume che vi è prova documentale RAGIONE_SOCIALE‘inserimento degli immobili nel perimetro di contribuenza (all.5 all’atto di appello) e RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di detto provvedimento ( all. 7 all’atto di appello).
3. L’ultimo motivo di ricorso prospetta l’omesso esame del motivo di appello inerente l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione ex art. 2948 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.; per avere i giudici distrettuali trascurato di esaminare la censura di appello proposta avverso la decisione RAGIONE_SOCIALE CTP di Ascoli Piceno che aveva accolto l’eccezione di prescrizione quinquennale dedotta dai consorziati. Osserva il ricorrente che il termine prescrizionale dei contributi consortili è decennale e che comunque i contributi richiesti con le cartelle esattoriale impugnate dai contribuenti non concernono i contributi annuali, ma sono ‘contributi’ finalizzati a ripianare il disavanzo dei singoli consorzi confluiti nel RAGIONE_SOCIALE e quindi nell’attuale RAGIONE_SOCIALE ricorrente, consolidatosi per effetto RAGIONE_SOCIALE definitiva sottrazione agli stessi RAGIONE_SOCIALE parte più rilevante RAGIONE_SOCIALEe loro funzioni e RAGIONE_SOCIALE conseguente impossibilità a decorrere dal 2003 di emettere ruoli ordinari di contribuenza. Si tratterebbe di un debito pregresso dei tre consorzi unificati con legge reg. 12/2004 avvenuto soltanto nell’anno 2006 in occasione RAGIONE_SOCIALE‘approvazione del primo bilancio consuntivo al 31 dicembre 2005 del nuovo RAGIONE_SOCIALE, approvazione formalizzata con decisione amministrativa n. 331 del 7 dicembre 2006 con la quale venne deciso di ripianare il disavanzo mediante emissione di un ruolo straordinario. Aggiunge che anche nell’ipotesi si volesse ritenere che il termine prescrizionale è quinquennale, questo non sarebbe decorso, in quanto decorrente dalla data di approvazione del bilancio consuntivo.
3.I primi due mezzi del ricorso -con i quali si denuncia l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di inammissibilità del ricorso originario proposto da una pluralità di consorziati avverso plurime cartelle esattoriali -contengono l’indicazione espressa RAGIONE_SOCIALE‘atto processuale ( pagina 211 RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello) in cui l’eccezione venne dedotta che consente di rintracciare l’eccezione non richiamata nella decisione impugnata, sicché la “localizzazione” del
documento basta per consentire alla Corte di richiedere l’acquisizione del fascicolo di merito(Cass. n. 28184/2020), anche per valutare se il ricorso collettivo si fonda su medesime questioni di diritto (Cass. n. 4490 del 22/02/2013; Cass. n. 7940 del 20/04/2016; Cass. n. 25549 del 31/08/2023).
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo di merito.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE sezione tributaria RAGIONE_SOCIALE