Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22192 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22192 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20648/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE con sede legale a Monteriggioni (SI), INDIRIZZO (C.F.: P_IVA), in persona del suo amministratore unico e quindi legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE;
TENUTA BICHI COGNOME SCORGIANO DI NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, con sede legale a Siena (SI), INDIRIZZO (C.F.: P_IVA), in persona del suo amministratore e quindi legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; rappresentate e difese, in virtù di procura speciale alle liti in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Siena ( C.F.: CODICE_FISCALE
CODICE_FISCALE; indirizzo di P.E.C.: EMAILordineavvocatisienaEMAIL);
-ricorrenti –
Cartelle pagamento contributi consortili -Ricorso collettivo
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Firenze (Fi), al INDIRIZZO (C.F.: P_IVA), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME del foro di Lucca, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al controricorso (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; PEC: EMAIL);
-controricorrente –
e
Agenzia delle Entrate Riscossione;
-intimata –
-avverso la sentenza n. 79/06/2022 emessa dalla CTR Toscana in data 20/01/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
La RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE impugnavano cumulativamente due cartelle di pagamento relative a contributi consortili per l’anno 2014 concernenti vari immobili di loro proprietà.
La CTP di Firenze accoglieva il ricorso, sostenendo che l’ente impositore non aveva fornito la prova ‘che il piano di classifica del 2009 sia stato sottoposto al prescritto controllo da parte delle competenti autorità regionale e provinciale, né del ben eficio specifico in favore dei ricorrenti’.
Sull’impugnazione del RAGIONE_SOCIALE Medio Valdarno, la CTR della Toscana dichiarava inammissibile il ricorso collettivo originario, evidenziando che vi erano ‘elementi sintomatici delle rispettive diversità fattuali esistenti, con specifico riguardo ai c.d. indici di beneficio idraulico ed economico incidenti sull’ammontare del contributo’.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi. Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha resistito con
contro
ricorso. L’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto difese.
Considerato che
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 103 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR ritenuto inammissibile il ricorso collettivo e cumulativo da essi proposto avverso diverse cartelle di pagamento, nonostante la decisione delle cause dipendesse da identiche questioni.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 103 c.p.c. e 14, 26 e 29 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto inammissibile il ricorso collettivo e cumulativo da essi proposto per il solo fatto che le cartelle di pagamento sarebbero contraddistinte da distinti importi determinati con l’applicazione di diversi indici economici e idraulici. 3. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi, sono fondati.
Nel processo tributario, non prevedendo il d.lgs. n. 546 del 1992 alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi e rinviando l’art. 1, comma 2, al codice di procedura civile per quanto non disposto e nei limiti della compatibilità, deve ritenersi applicabile l’art. 103 c.p.c. in tema di litisconsorzio facoltativo, per cui è ammissibile la proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4490 del 22/02/2013; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7940 del 20/04/2016).
L’indirizzo da ultimo richiamato ha superato il precedente più rigoroso (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10578 del 30/04/2010), invocato dal Consorzio, alla cui stregua «Nel processo tributario, non è ammissibile la proposizione di un ricorso collettivo (proposto da più parti) e cumulativo (proposto nei confronti di più atti impugnabili) da parte di una pluralità di contribuenti titolari di distinti rapporti giuridici d’imposta, ancorché gli stessi muovano identiche contestazioni, in quanto in tale giudizio, a natura precipuamente impugnatoria, la necessità di uno specifico e concreto nesso tra l’atto
impositivo che forma oggetto del ricorso e la contestazione del ricorrente, così come richiesto dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, impone, indefettibilmente, che tra le cause intercorrano questioni comuni non solo in diritto ma anche in fatto e che esse non siano soltanto uguali in astratto ma attengano altresì ad un identico fatto storico da cui siano determinate le impugnazioni dei contribuenti con la conseguente virtuale possibilità di un contrasto di giudicati in caso di decisione non unitaria».
La lettura più ristretta del cumulo soggettivo delle azioni, patrocinata dalla sentenza impugnata, è stata, difatti, dalla Corte superata secondo una prospettiva ricostruttiva, cui va data continuità, che -nel rilevare l’applicabilità, nel processo tributario, dell’art. 103 c.p.c., insussistenti (distinte) disposizioni del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che ne possano predicare l’incompatibilità col rito, -ha avallato, per l’appunto, l’ammissibilità della proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in relazione a distinti atti suscettibili di impugnazione, ove il ricorso esponga questioni comuni dalla cui definizione dipenda la decisione delle cause (Cass., 22 febbraio 2013, n. 4490, cui adde Cass., 31 agosto 2023, n. 25549; Cass., 20 aprile 2016, 7940).
E, in particolare, si è condivisibilmente rimarcato che la specificità delle questioni di fatto sottese alle definizioni delle diverse domande -e, dunque, l’articolazione dei dati fattuali che, così come si prospetta nella gravata sentenza, risultino posti a fondamento delle causae petendi -non esclude ex se l’ammissibilità del cumulo soggettivo ma ne predica semmai la soluzione con la (pur prevista) separazione delle cause connesse.
Orbene, nel caso di specie, da un lato, le cartelle di pagamento impugnate ha un contenuto sostanzialmente identico e, dall’altro, i vari ricorrenti hanno fondato i rispettivi ricorsi su identiche questioni (il difetto di motivazione, l’assenza dei prescri tti controlli di legge per poter invocare la presunzione di beneficio, la mancata prova dell’effettivo svolgimento di interventi di bonifica, l’assenza di regolare perimetro di contribuenza).
L’approccio che si è inteso condividere è in linea con Cass., Sez. U, Sentenza n. 1052 del 18/01/2007 (conf. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15189 del
18/06/2013 e Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10270 del 16/04/2024), alla stregua della quale nel processo tributario la nozione di litisconsorzio necessario, quale emergente dalla norma dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, si configura come fattispecie autonoma rispetto a quella del litisconsorzio necessario, di cui all’art. 102 c.p.c., poiché non detta come quest’ultima, una “norma in bianco”, ma positivamente indica i presupposti nella inscindibilità della causa determinata dall’oggetto del ricorso. Sulla base di questi presupposti, un’ipotesi di litisconsorzio tributario, ai sensi del citato art. 14, si configura ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l’azione esercitata dall’amministrazione finanziaria, l’atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutiva dell’obbligazione una pluralità di soggetti, ed il ricorso, pur proposto da uno o più degli obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione.
Ne consegue che, nella fattispecie, era ammissibile il proposto ricorso collettivo-cumulativo, laddove del tutto insufficiente, al fine di giustificarne la declaratoria di inammissibilità, è l’affermazione della CTR secondo cui vi erano ‘elementi sintomatici delle rispettive diversità fattuali esistenti, con specifico riguardo ai cd. indici di beneficio idraulico ed economico incidenti sull’ammontare del contributo’.
Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992 e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR reso, a loro dire, una motivazione apparente nel momento in cui ha affermato che l’appello dei contribuenti, nonostante l’accoglimento dell’appello del Consorzio con riferimento all’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivocumulativo, dovesse ‘comunque essere respinto’.
4. Il motivo è inammissibile.
Invero, ove il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi statuendo
l’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, le eventuali ulteriori considerazioni sul merito della controversia costituiscono mere argomentazioni ipotetiche e virtuali, le quali non possono formare oggetto di impugnazione proprio per l’assenza di valenza decisoria, potendosi l’impugnazione stessa appuntare esclusivamente sulla statuizione in rito relativa all’ammissibilità della domanda (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 32092 del 12/12/2024).
5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, davanti alla quale potranno essere riproposte tutte le questioni (già) devolute in appello dai contribuenti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara inammissibile il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 27.6.2025.