Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22181 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22181 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 429/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE con sede legale a Barberino Val D’Elsa (FI), INDIRIZZO (C.F.: P_IVA), in persona del suo socio nonché presidente ed amministratore delegato e, quindi, legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; NOME COGNOME, nato a Barberino Val D’Elsa (FI) in data 11 aprile 1956 e residente a Barberino Val D’Elsa (FI), INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE);
NOME COGNOME nata a Firenze (FI) il 10 agosto 1938 e residente a Barberino Val D’Elsa (FI), INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE;
NOME COGNOME nato a Poggibonsi (SI) in data 8 dicembre 1960 e residente a Barberino Val D’Elsa (FI), INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE;
Cartelle pagamento contributi consortili -Ricorso collettivo
rappresentati e difesi, in virtù delle procure speciali alle liti poste in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Siena (C.F.: CODICE_FISCALE; indirizzo di P.E.C.: EMAIL;
-ricorrenti –
contro
CONSORZIO di RAGIONE_SOCIALE (già CONSORZIO BONIFICA PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA TUTELA DELL’RAGIONE_SOCIALE) con sede in Firenze, alla INDIRIZZO (C.F.: P_IVA), in persona del Presidente pro tempore , NOME COGNOME a ciò autorizzato con il proprio decreto n. 11 del 18/01/2019 e della determina del Direttore Generale n. 17 del 21/01/2019, rappresentato e difeso dagli Avv.ti NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE (fax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL e EMAIL), come da mandato a margine del controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 906/09/2018 emessa dalla CTR Toscana in data 10/05/2018 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, la RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME impugnavano cumulativamente alcune cartelle di pagamento relative a tributi locali per l’anno 20 10 concernenti contributi consortili.
La CTP di Firenze rigettava il ricorso.
Sull’impugnazione dei contribuenti, la CTR della Toscana dichiarava inammissibile il ricorso collettivo originario, evidenziando che vi erano ‘elementi sintomatici delle rispettive diversità fattuali esistenti, con specifico riguardo ai cd. indici di beneficio idraulico ed economico incidenti sull’ammontare del contributo’.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME sulla base di quattro motivi. Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Considerato che
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 103 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR ritenuto inammissibile il ricorso collettivo e cumulativo da essi proposto avverso diverse cartelle di pagamento, nonostante la decisione delle cause dipendesse da identiche questioni.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 103 c.p.c. e 14, 26 e 29 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto inammissibile il ricorso collettivo e cumulativo da essi proposto per il solo fatto che le cartelle di pagamento sarebbero contraddistinte da distinti importi determinati con l’applicazione di diversi indici economici e idraulici. 3. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi, sono fondati.
Nel processo tributario, non prevedendo il d.lgs. n. 546 del 1992 alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi e rinviando l’art. 1, comma 2, al codice di procedura civile per quanto non disposto e nei limiti della compatibilità, deve ritenersi applicabile l’art. 103 c.p.c. in tema di litisconsorzio facoltativo, per cui è ammissibile la proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4490 del 22/02/2013; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7940 del 20/04/2016).
La lettura più ristretta del cumulo soggettivo delle azioni, patrocinata dalla sentenza impugnata, è stata, difatti, dalla Corte superata secondo una prospettiva ricostruttiva, cui va data continuità, che -nel rilevare l’applicabilità, nel processo tributario, dell’art. 103 c.p.c., insussistenti (distinte) disposizioni del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che ne possano predicare l’incompatibilità col rito, -ha avallato, per l’appunto,
l’ammissibilità della proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in relazione a distinti atti suscettibili di impugnazione, ove il ricorso esponga questioni comuni dalla cui definizione dipenda la decisione delle cause (Cass., 22 febbraio 2013, n. 4490, cui adde Cass., 31 agosto 2023, n. 25549; Cass., 20 aprile 2016, 7940).
E, in particolare, si è condivisibilmente rimarcato che la specificità delle questioni di fatto sottese alle definizioni delle diverse domande -e, dunque, l’articolazione dei dati fattuali che, così come si prospetta nella gravata sentenza, risultino posti a fondamento delle causae petendi -non esclude ex se l’ammissibilità del cumulo soggettivo ma ne predica semmai la soluzione con la (pur prevista) separazione delle cause connesse.
Orbene, nel caso di specie, da un lato, le cartelle di pagamento impugnate hanno un contenuto sostanzialmente identico e, dall’altro, i vari ricorrenti hanno fondato i rispettivi ricorsi su identiche questioni (il difetto di motivazione, l’assenza dei pres critti controlli di legge per poter invocare la presunzione di beneficio, la mancata prova dell’effettivo svolgimento di interventi di bonifica, l’assenza di regolare perimetro di contribuenza).
Ne consegue che ammissibile era il ricorso collettivo-cumulativo da essi proposto, laddove del tutto insufficiente, al fine di giustificarne la declaratoria di inammissibilità, è l’affermazione della CTR secondo cui vi erano ‘elementi sintomatici delle ris pettive diversità fattuali esistenti, con specifico riguardo ai cd. indici di beneficio idraulico ed economico incidenti sull’ammontare del contributo’.
Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992 e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR reso, a loro dire, una motivazione apparente nel momento in cui ha affermato che l’appello dei contribuenti, nonostante l’accoglimento dell’appello del Consorzio con riferimento all’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivocumulativo, dovesse ‘comunque essere respinto’.
4. Il motivo è inammissibile.
Invero, ove il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi statuendo
l’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, le eventuali ulteriori considerazioni sul merito della controversia costituiscono mere argomentazioni ipotetiche e virtuali, le quali non possono formare oggetto di impugnazione proprio per l’assenza di valenza decisoria, potendosi l’impugnazione stessa appuntare esclusivamente sulla statuizione in rito relativa all’ammissibilità della domanda (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 32092 del 12/12/2024).
Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546/1992 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per averli la CTR condannati al pagamento delle spese di lite, laddove sussistevano gravi ed eccezionali ragioni, rappresentate dall’esistenza di un orientamento di legittimità favorevole all’ammissibilità di un ricorso collettivo -cumulativo, per compensarle.
5.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento dei primi due.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, dinanzi alla quale potranno essere riproposte le questioni devolute in appello dai contribuenti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara inammissibile il terzo ed assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 27.6.2025.