Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9607 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9607 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7099/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE; Partita IVA: P_IVA), in persona del legale rappresentante e Presidente p.t., AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso, dall’ AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE), anche in qualità di Responsabile RAGIONE_SOCIALE Legale e con esso domiciliato presso la sede legale del RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE (NA), alla INDIRIZZO (pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco p.t. AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con sede in RAGIONE_SOCIALE, al INDIRIZZO (C.F.: P_IVA; Partita IVA:
Ingiunzione pagamento Ici – Proposta di definizione accelerata
P_IVA), elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania, alla INDIRIZZO (borgo meridiano), presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata in calce al controricorso, nonché determina dirigenziale di conferimento incarico n. 433 del 04/04/2023 e determina di rettifica n. 536 del 27/04/2023 (posta elettronica certificata: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO;
– controricorrente –
-avverso la sentenza 6286/2022 emessa dalla CTR Campania il 26/09/2022 e non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la sentenza n. 4247/2021, emessa dalla CTP di RAGIONE_SOCIALE che aveva rigettato il suo ricorso avverso l’ingiunzione di pagamento n. 20150020, relativa ad I.C.I. 2007, per un importo complessivo di € 542.383,10 emessa dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la riforma.
La CTR RAGIONE_SOCIALE Campania rigettava il gravame, evidenziando che correttamente la CTP aveva rilevato che il RAGIONE_SOCIALE aveva emesso a carico del RAGIONE_SOCIALE avviso di accertamento n. 3522607 del 21.12.2012, per complessivi € 532.903,16, che tale atto era stato ritualmente notificato a mezzo Raccomandata A/R con avviso di ricevimento n. 76288523474 in data 02.01.2013 e non era stato mai impugnato dalla controparte e che, dunque, in maniera del tutto legittima a detto avviso di accertamento aveva fatto seguito la rituale notifica RAGIONE_SOCIALE ingiunzione di pagamento n. 20150020 con cui il RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto il pagamento dell’ICI per l’anno di imposta 2007 pe r complessivi € 542.383,10.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi. Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Con proposta di definizione accelerata il consigliere delegato ha ritenuto
manifestamente infondato il ricorso. La ricorrente ha richiesto, ciò nonostante, la decisione dello stesso.
In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativae impugnato dal contribuente, unitamente al provvedimento di estinzione>>.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 111 Cost. e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per essere la sentenza gravata, a suo dire, nulla per difetto di forma per carenza assoluta di motivazione.
1.1. Il motivo è inammissibile, come evidenziato dal consigliere delegato nella proposta di definizione accelerata.
Invero, con tale motivo la ricorrente denuncia, a ben vedere, non già il vizio di carenza assoluta RAGIONE_SOCIALE motivazione resa dalla CTR, bensì quello di omessa pronuncia sui motivi di gravame, concernenti, a suo dire, vizi propri dell’atto impugnato (vale a di re, dell’ingiunzione di pagamento ICI).
Tuttavia, che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione RAGIONE_SOCIALE ravvisabilità RAGIONE_SOCIALE fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità RAGIONE_SOCIALE decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti, come nel caso di specie, ad argomentare sulla violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24553 del
31/10/2013 e Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018).
Né potrebbe sostenersi che le doglianze mosse avverso l’atto impositivo impugnato sarebbero state implicitamente rigettate dalla CTR, atteso che l’utilizzo dell’avverbio ‘Invero’ nell’ incipit del terzo capoverso RAGIONE_SOCIALE motivazione rende inequivoca la circostanza che la condivisione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado sia stata limitata al rilievo dell’avvenuta regolare notifica dell’atto prodromico (l’avviso di accertamento).
Senza tralasciare che, in violazione del principio di autosufficienza, la ricorrente ha omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, l’atto di appello, al fine di attestare di aver tempestivamente reiterato le censure aventi ad oggetto vizi propri dell’ordinanza -ingiunzione fiscale (vale a dire, <> – la quale, peraltro, non è dato comprendere in che termini precluderebbe la riscossione , l’assenza nella notifica dell’ordinanza dei requisiti previsti ex art. 2 RD 639/2010, con conseguente nullità o inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifi cazione dell’ordinanza del RAGIONE_SOCIALE, e la carenza del visto di esecutorietà del funzionario responsabile dell’ente locale creditore ex lett. d) dell’art. 52 d.lgs. 446/1997), a tacer del fatto che la seconda doglianza concernerebbe l’avviso di accertamento e solo di riflesso la successiva ingiunzione. A conferma, peraltro, RAGIONE_SOCIALE genericità RAGIONE_SOCIALE censura, si evidenzia che, sulla base RAGIONE_SOCIALE ricostruzione dei fatti operata dalla stessa contribuente alle pagine 2 e 3 del ricorso, solo il primo dei detti vizi (que llo, cioè, avente ad oggetto l’intervenuta abrogazione delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte mediante il rinvio al R.D. n. 639/1910 disposto dall’art. 130, comma 2, del dPR n. 43/1988) sarebbe stato formulato in sede di appello. Del resto, avuto riguardo al profilo RAGIONE_SOCIALE riscossione coattiva delle imposte mediante il rinvio al R.D n. 639/1910, il ricorso non è autosufficiente, non essendovi la prova che si sia trattato di una simile attività riscossiva attuata secondo dette formalità.
In ogni caso, la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza qui impugnata, per quanto succinta, si pone senz’altro al di sopra del minimo costituzionale, atteso che la CTR ha, con argomentazioni corrette sul piano giuridico e congrue dal punto di vista logico, affermato che la CTP aveva <>.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la motivazione assente, con violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che essa aveva presentato ricorso avverso l’o riginario avviso di accertamento n. 3522607/2013 e che, con la sentenza n. 735/2013, la CTP di RAGIONE_SOCIALE aveva accolto (seppure solo parzialmente) le sue doglianze riducendo la somma ICI a pagare di € 7.434,13 quale imposta, di € 7.434,13 a titolo di sanzioni e di € 866,76 per interessi, il tutto per complessivi € 15.735,02. Nel proporre tale motivo dichiara di ‘produrre ai sensi dell’art. 327 c.p.c.’ la menzionata sentenza RAGIONE_SOCIALE CTP di RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Il motivo è infondato per le condivisibili ragioni esposte con la proposta di definizione accelerata.
In primo luogo, il giudicato esterno è rilevabile anche in sede di legittimità, al pari del giudicato interno, purché risulti da atti che siano stati acquisiti nel corso del giudizio di merito e che non siano, invece, prodotti, come nel caso di specie, per la prima volta in cassazione, operando in tale ultimo caso la preclusione di cui all’art. 372 c.p.c., essendo siffatta produzione ammessa solo qualora il giudicato non si sia formato nel corso del giudizio di merito e il documento serva per dimostrare che è venuto meno l’interesse
alla proposizione del ricorso per cassazione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19772 del 23/12/2003; conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26041 del 23/12/2010, Sez. 2, Ordinanza n. 1534 del 22/01/2018). Invero, la produzione di documenti attestanti l’avvenuta formaz ione di un giudicato esterno può aver luogo unitamente al ricorso per cassazione solo se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l’impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, fino all’udienza di discussione prima dell’inizio RAGIONE_SOCIALE relazione (Cass., Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006), laddove, nella fattispecie in esame l’invocato giudicato si sarebbe formato sin dal 2013 ed il giudizio d’appello è stato instaurato nel 2021.
In secondo luogo, non essendovene cenno nella sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avesse tempestivamente sollevato la questione. Invero, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 30/03/2007; conf. Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 17041 del 09/07/2013, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18429 del 01/08/2013, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25319 del 25/10/2017, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20712 del 13/08/2018).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità a firma del AVV_NOTAIO, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità RAGIONE_SOCIALE proposta, deve applicare l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal citato art. 380bis c.p.c. La novità normativa introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione
finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore RAGIONE_SOCIALE controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale.
Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione RAGIONE_SOCIALE norma, la parte ricorrente va condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma equivalente alle spese liquidate in favore del controricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma , c.p.c. e al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 2.500,00 in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 11.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge;
condanna la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dell’ulteriore somma di euro 11.000,00;
condanna la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 2.500,00 in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 25.3.2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME