Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1310 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1310 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/01/2026
Oggetto: Avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva 2007 -Motivo di impugnazione -Contenuto -Critica della decisione impugnata Considerazione RAGIONE_SOCIALE motivazioni poste a fondamento della decisione -Necessità -Mancanza -Conseguenze -Inammissibilità del motivo.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1229/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito Pec, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE del Lazio, n. 3387/16, depositata in data 30 maggio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, relativo ad Ires, Irap e Iva per l’anno d’imposta 2007, deducendo, per
quanto risulta dal ricorso per cassazione, la nullità dell’atto per carenza di motivazione, in quanto nello stesso era richiamata una segnalazione dell’RAGIONE_SOCIALE, che, però, non risultava allegata in copia all’avviso, nonché di aver presentato istanza di accertamento con adesione senza ricevere risposta.
Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale assumeva che la ricorrente era stata invitata per due volte al contraddittorio, senza dare riscontro, e che la motivazione dell’atto impugnato era sufficiente, in quanto dalle indagini esperite era emerso che la società RAGIONE_SOCIALE aveva emesso nei confronti di numerosi soggetti, tra cui la società ricorrente, fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, ragion per cui l’Ufficio aveva considerato indeducibili i costi relativi alle predette fatture.
La CTP rigettava il ricorso con condanna della ricorrente alle spese giudiziali.
L’appello proposto dalla contribuente veniva rigettato dalla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE del Lazio, che confermava le valutazioni, anche istruttorie, operate dal giudice di primo grado.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a nove motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto con il quale ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 05/12/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la «Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 del cpc», in quanto la CTR non avrebbe esaminato la copiosa documentazione prodotta in giudizio dalla contribuente, da cui emergeva che l’Ufficio aveva notificato l’avviso di accertamento senza prima procedere alla redazione di un processo verbale di constatazione. Al predetto avviso, inoltre, non risultava allegata
la pur richiamata segnalazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE, sicché trattavasi di atto nullo per carenza di motivazione. In ogni caso, la società che ha ricevuto fatture soggettivamente inesistenti, e che sia stata coinvolta a sua insaputa in frodi Iva, può comunque dedurre i costi sostenuti.
La ricorrente, nell’articolazione del medesimo motivo, deduce altresì che la motivazione dell’impugnata sentenza è meramente apparente «in quanto non esiste logica che unisce il percorso compiuto espresso dal Giudice per giungere al dispositivo della sentenza», con conseguente «violazione di legge ai sensi dell’art. 111, comma 6, Costituzione, norma direttamente precettiva, anche in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., col mezzo previsto dal successivo art. 360, n. 3. Infatti, nella sentenza i giudici non hanno rilevato né si sono pronunciati sulla circostanza che la metodologia adottata dall’Ufficio per la determinazione di presunti maggiori ricavi non trova riscontro in alcuna norma giuridica».
1.1 Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.
1.2 In primo luogo, la doglianza si compendia in una commistione di motivi, senza possibilità, nel corpo del discorso, di distinguere i vari vizi lamentati, anche in contrasto logico tra loro (omesso esame, erronea valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, omessa pronuncia su eccezione, difetto di motivazione, motivazione contraddittoria), che danno luogo ad una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, con l’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 13/06/2024, n. 16488; Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011, n. 19443; Cass. 11/04/2008, n. 9470), non risultando specificamente separati la trattazione RAGIONE_SOCIALE doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. 11/04/2018, n. 8915; Cass. 23/04/2013, n. 9793) o a pretesi vizi processuali. Si tratta, quindi, di censure non ontologicamente distinte dalla stessa ricorrente e, quindi, non
autonomamente individuabili, senza un inammissibile intervento di selezione e ricostruzione del mezzo d’impugnazione da parte di questa Corte (Cass. 06/02/2024, n. 3397).
Invero, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione, o di omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione (Cass. 10/08/2025, n. 23005).
1.3 In secondo luogo, il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è denunciabile, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348 -ter c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente (applicabile anche all’impugnazione RAGIONE_SOCIALE sentenze della CTR: Cass. 23/10/2024, n. 27547), qualora le sentenze di merito siano fondate sulle medesime ragioni di fatto (cd. doppia conforme), incombendo al ricorrente in cassazione l’onere di allegare che, di contro, le due decisioni si fondino su ragioni diverse (Cass. 28/02/2023, n. 5947; Cass. 22/12/2016, n. 26774).
Nella specie, a fronte di due decisioni di merito dello stesso tenore (rigetto dell’impugnazione dell’avviso di accertamento per vizi dello stesso) e fondate sul medesimo accertamento in fatto, la contribuente non ha minimamente precisato, al fine di rendere ammissibile il motivo in parte qua , una eventuale diversità RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto poste a base RAGIONE_SOCIALE medesime; di qui l’inammissibilità del motivo.
1.4 L’inammissibilità del motivo discende anche dal rilievo che, come ripetutamente affermato da questa Corte, in seguito alla riformulazione
dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure -sollevate invece dalla ricorrente – di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n. 22598).
Il novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato nel 2012, ha, in sostanza, introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053); in particolare, il ricorrente per cassazione che propone siffatto motivo è tenuto, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., ad indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (Cass. 13/06/2022 n. 19049).
Nella specie, le predette indicazioni sono del tutto carenti nell’articolazione del motivo in esame. In disparte, infatti, le censure coacervate relative all’omessa pronuncia e alla motivazione apparente, la
società ricorrente ha genericamente lamentato l’omesso esame di elementi istruttori, che però non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, come si evince dalla sentenza della CTR (il cui contenuto sarà richiamato in prosieguo), ancorché la sentenza impugnata non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 20/06/2024, n. 17005).
1.5 Il primo motivo è poi inammissibile in quanto consiste in una generica contestazione della sentenza impugnata, con la cui motivazione non si confronta affatto. La mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE rationes decidendi della sentenza della CTR -in ordine al contraddittorio endoprocedimentale, all’omessa redazione del pvc, all’asserita carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, alle prove addotte dall’Ufficio -comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, e tale nullità si risolve, a sua volta, in un “non motivo” del ricorso per cassazione, conseguentemente sanzionata con l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass. 06/04/2025, n. 9059; Cass. 12/01/2024, n. 1341).
1.6 A quanto già detto, deve infine aggiungersi che, con buona parte del motivo in esame, non si contestano le asserzioni contenute nell’impugnata sentenza, che non sono state minimamente richiamate e riportate nel motivo, bensì i vizi dell’avviso di accertamento oggetto del ricorso originario, così dimenticando che il giudizio di cassazione ha ad oggetto la sentenza di merito e non direttamente i vizi dell’atto originariamente impugnato, con conseguente inammissibilità del motivo anche sotto tale profilo.
Con il secondo motivo si deduce la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 167 c.p.c. e dell’art. 23 del D.Lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», in quanto la CTR non avrebbe esaminato la documentazione
prodotta nel giudizio di merito, non avrebbe posto a fondamento della decisione le prove proposte dal contribuente e non avrebbe rilevato che tali prove e fatti non erano stati contestati specificamente dall’Ufficio.
2.1 Il motivo -anche a voler superare l’erroneo richiamo al n. 3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. in relazione alla violazione di norme processuali, inquadrabile in realtà nel successivo n. 4 – è inammissibile.
2.2 La ricorrente non specifica minimamente quali sarebbero i documenti prodotti e non esaminati, le prove addotte ed i fatti rimasti incontestati. In particolare, la violazione del principio di non contestazione deve essere dedotta in modo specifico, indicando i fatti non contestati e riproducendo le parti degli atti di merito da cui risulta che il fatto non era stato contestato (Cass. 17/01/2025, n. 1149, in motiv., par. 8.4).
È evidente, quindi, il difetto di specificità del motivo, esaurendosi questo in affermazioni generiche ed astratte, del tutto avulse dal contenuto della sentenza della CTR e non supportate da puntuali richiami ai documenti ed atti del giudizio di merito, con conseguente violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., che prevede, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti, da intendere, secondo la costante interpretazione di questa Corte, anche come specificazione della sede processuale in cui i documenti risultino prodotti (Cass. 19/08/2015, n. 16900), nonché, in caso di deduzione di errores in procedendo , come trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse (Cass. 30/07/2024, n. 21346).
2.3 Peraltro, la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è parimenti inammissibile, atteso che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 30/09/2020, n. 20867), da un lato, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione
prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c., e, dall’altro, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.
Nel caso di specie, tali condizioni di ammissibilità della censura sono del tutto assenti, anche in ragione dell’assoluta genericità del motivo articolato dalla ricorrente.
Con il terzo motivo si lamenta la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del DPR 600/73, dell’art. 56 del DPR 633/72, e dell’art. 7 della Legge 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» per non essersi la CTR pronunciata sull’eccezione di nullità dell’atto di accertamento in quanto del tutto carente di motivazione, in palese violazione RAGIONE_SOCIALE norme sostanziali richiamate nella rubrica del motivo.
3.1 Il motivo è inammissibile, in quanto – pur volendo correttamente riqualificare la censura in esame (omessa pronuncia su eccezione di nullità
dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione) come error in procedendo riconducibile alla previsione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. lo stesso non si confronta con la motivazione della sentenza d’appello, con cui la CTR, nel condividere quanto già statuito dalla CTP, ha rilevato che «l’atto impugnato conteneva tutti gli elementi richiesti a pena di nullità dalla norma disciplinatrice (art. 42 DPR n. 600/73), conteneva l’indicazione RAGIONE_SOCIALE norme di riferimento e portava a conoscenza del contribuente, mettendolo così in grado di difendersi, i motivi per i quali era stata ritenuta illegittima la deduzione dal reddito d’impresa dei costi relativi ad operazioni inesistenti».
Non solo, quindi, non sussiste il vizio di omessa pronuncia, ma, come già rilevato in precedenza, la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE rationes decidendi della sentenza della CTR comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, e tale nullità si risolve, a sua volta, in un “non motivo” del ricorso per cassazione, conseguentemente sanzionata con l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass. 06/04/2025, n. 9059; Cass. 12/01/2024, n. 1341).
3.2 Peraltro, ulteriore profilo di inammissibilità discende, sempre sul piano della violazione del principio di specificità, dal rilievo che il motivo non riproduce la motivazione dell’avviso di accertamento, specificando gli elementi in essa indicati e, per differenza, quelli mancanti (cfr. Cass. 13/02/2015, n. 2928, secondo cui: ‘In tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., avverso la sentenza che abbia ritenuto correttamente motivato l’atto impositivo, qualora non sia trascritta la motivazione di quest’ultimo, precludendo, pertanto, al giudice di legittimità ogni valutazione’; Cass. 28/06/2017, n. 16147, secondo cui: ‘In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE sotto il profilo del vizio
di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso’).
Con il quarto motivo si deduce la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del DPR 600/73, dell’art. 54 del DPR 633/72, e dell’art. 2979 codice civile, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» per non aver la CTR esaminato e pronunciato in ordine all’eccezione, sollevata nel corso del giudizio, di avvenuta emissione dell’avviso di accertamento in violazione degli artt. 39 e 54 sopra citati, posto che l’Ufficio aveva agito sulla base di un’unica presunzione, peraltro non provata, anziché avvalersi di un concorso di presunzioni gravi, precise e concordanti, che risultavano indispensabili nel caso di specie, stante la regolarità della contabilità della società contribuente.
4.1 Anche tale motivo è inammissibile, in quanto – pur volendo correttamente riqualificare la censura in esame (omessa pronuncia su eccezione di violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972) come error in procedendo riconducibile alla previsione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. lo stesso non si confronta con la motivazione della sentenza d’appello.
4.2 In proposito, questa Corte ha statuito che, in tema di accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta che all’Iva, la legge – rispettivamente art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. n. 633/1972 – dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”; pertanto, il giudice
tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, secondo comma, c.c. (Cass. 19/04/2024, n. 10615; Cass. 07/06/2017, n. 14237). In particolare, l’Amministrazione finanziaria, ove contesti l’inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, ha l’onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, che dette operazioni, in realtà, non sono state effettuate, mentre, in presenza di siffatta prova, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili (Cass. 05/12/2014, n. 25775, in una fattispecie relativa ad un avviso di accertamento in rettifica di dichiarazione IVA con determinazione di un minor credito di imposta per operazioni inesistenti, per cui l’Ufficio aveva fornito la prova del carattere soggettivamente fittizio RAGIONE_SOCIALE operazioni poste in essere dal contribuente).
4.3 La CTR si è attenuta ai predetti principi, avendo rilevato che «Le prove addotte dall’Ufficio poggiavano su una molteplicità di indizi, gravi, precisi e concordanti (presunzioni semplici), riguardanti le molteplici irregolarità riscontrate nell’attività della soc. COGNOME, che consentiva di qualificarne la natura come di ‘società cartiera’ e la partecipazione della società contribuente ad un gruppo di imprese fra loro collegate, che hanno posto in essere una serie di transazioni commerciali non supportate da ragioni economiche, con emissione di fatture per operazioni inesistenti. In presenza di tali elementi spettava al contribuente, se inconsapevole della
frode, provare l’esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate e l’inerenza dei costi sostenuti, ai fini RAGIONE_SOCIALE detrazioni di cui si contende, il che non è avvenuto».
4.4 Anche in ordine a tale motivo, quindi, non sussiste il vizio di omessa pronuncia, ed anzi la mancata considerazione della motivazione addotta dalla CTR, del tutto ignorata dalla ricorrente, comporta l’inammissibilità del motivo, per violazione dell’art. 366, n. 4, c.p.c.
Con il quinto motivo si assume la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 codice civile, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» in quanto la CTR avrebbe erroneamente ritenuto assolto l’onere probatorio gravante sull’Ufficio in relazione al contestato accertamento. Nella parte finale del motivo si assume anche la violazione dell’art. 115 c.p.c. per non aver la CTR tenuto conto della copiosa documentazione prodotta dalla contribuente.
5.1 Il motivo è inammissibile.
5.2 Giova rammentare che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non anche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongrua valutazione RAGIONE_SOCIALE acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata non avesse assolto tale onere (Cass. 21/03/2022, n. 9055). Per dedurre, invece, la violazione dell’art. 115 c.p.c., come già detto, occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune
piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. 15/10/2024, n. 26739; Cass. 23/10/2018, n. 26769).
5.3 Nel caso di specie, la ricorrente, in relazione all’art. 2697 c.c., non lamenta alcuna inversione dell’onere della prova, e, per quanto attiene all’art. 115 c.p.c., non assume affatto che il giudice d’appello avrebbe posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, sicché non sussiste la dedotta violazione di legge.
In realtà, con il motivo si mira a sollecitare una inammissibile rivalutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie in ordine ai fatti di causa, di esclusiva pertinenza del giudice del merito (Cass. 23/04/2024, n. 10927), dovendo ribadirsi che non è possibile censurare in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme sulla prova presuntiva per il solo fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro (Cass. 29/07/2025, n. 21762) e che, più in generale, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34476).
Con il sesto motivo si assume la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del DPR 600/73, dell’art. 56 del DPR 633/72, e dell’art. 7 della Legge 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» per aver la CTR erroneamente statuito in ordine alla nullità dell’avviso di accertamento perché proveniente da soggetto sprovvisto di jus postulandi .
6.1 Il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente non contesta la specifica motivazione profusa dalla CTR su tale questione, ossia che «Come ha fatto correttamente rilevare la difesa dell’Ufficio nelle proprie controdeduzioni, già agli atti del procedimento di I grado era stata depositata la delega da parte del Direttore dell’Ufficio al dr. COGNOME, che
ha firmato in qualità di delegato, in conformità alle previsioni normative, la legittimità del cui operato, contestata in sede di giudizio, è stata quindi dimostrata dall’Amministrazione finanziaria».
La ricorrente, in effetti, ignorando del tutto il contenuto della decisione adottata dal giudice d’appello, si limita a richiamare il motivo addotto con il ricorso originario, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e senza spiegare, quindi, per quale ragione la CTR avrebbe errato nel decidere tale questione.
Con il settimo motivo si deduce la «Nullità della sentenza ex artt. 36, comma 2 del D.Lgs 546/1992, 112 cpc e 118 disp. att. cpc in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cpc», per aver la sentenza d’appello omesso «sostanzialmente di motivare i punti della controversia e di rendere conto RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato l’accoglimento dell’appello risolvendosi, sostanzialmente, in una motivazione solo apparente». Inoltre, la sentenza della CTR «è viziata da ultrapetizione o extrapetizione in quanto ha interferito nel potere dispositivo RAGIONE_SOCIALE parti e ha alterato gli elementi obiettivi dell’azione ( petitum e causa petendi ) e, ha sostituito i fatti costitutivi della pretesa, emettendo un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero ha attribuito o negato un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato)».
7.1 Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e perché completamente disconnesso dal contenuto della sentenza d’appello.
In disparte la confusione che affligge il motivo -atteso che l’appello non è stato accolto, ma rigettato -, non può non rilevarsi che, da un lato, la sentenza della CTR è suffragata da ampia motivazione sulle questioni rientranti nel thema decidendum , non avendo peraltro la ricorrente indicato quali, tra le eccezioni sollevate, sarebbero rimaste prive di motivazione ed in quale sede processuale le stesse vennero formulate, e che, dall’altro, non si comprende a quale statuizione si riferisca la
denuncia di extra o ultrapetizione lamentata nel motivo, dedotta del tutto genericamente ed in forma scarsamente intelligibile, essendosi arrestate anche in tal caso le censure della società ricorrente ad un piano di mera astrattezza, senza alcun concreto richiamo alla sentenza impugnata, di cui non viene mai riportato il contenuto.
8. Con l’ottavo motivo si lamenta la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del DPR 633/72, dell’art. 33 del DPR 600/1973, dell’art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, dell’art. 10 e 12 della Legge 212/2000 e dell’art. 5 -bis del D.Lgs n. 218/97, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» per non essersi la CTR pronunciata sulla mancata redazione da parte dell’Ufficio di un p.v.c., carenza procedimentale, questa, che comportava la nullità dell’accertamento. L’Ufficio, inoltre, non avrebbe instaurato con il contribuente alcun contraddittorio.
8.1 Il motivo è inammissibile in quanto – pur volendo correttamente riqualificare la censura in esame (omessa pronuncia su eccezione) come error in procedendo riconducibile alla previsione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. lo stesso non tiene conto della motivazione della sentenza d’appello.
La CTR, invero, ha esplicitamente trattato le predette eccezioni, così motivando: «Sono, altresì, infondate le censure attinenti il mancato invito al contraddittorio e la mancata redazione di un processo verbale di constatazione. L’Amministrazione ha, invero, dimostrato, con atti depositati in giudizio, di avere notificato due inviti al contraddittorio, uno in data 31/5/2012 e l’altro in data 7/11/2012, entrambi disattesi dal contribuente. In relazione poi all’omessa redazione di un processo verbale, va rilevato come non esistesse nella fattispecie alcun obbligo di redazione di un processo verbale, mancando una attività di verifica esterna, in quanto l’Ufficio, a seguito di segnalazione degli Uffici periferici, aveva invitato la parte a produrre documenti rilevanti ai fini dell’accertamento».
8.2 È evidente, quindi, che non sussiste il lamentato vizio di omessa pronuncia, e che, come già rilevato in ordine ai motivi che precedono, il mancato confronto con la motivazione della sentenza della CTR comporta l’inammissibilità del motivo, per violazione dell’art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 9059/2025, cit.).
8.3 Peraltro, la doglianza, in ordine all’omessa redazione del p.v.c., è anche infondata nel merito, avendo questa Corte già precisato che il potere di accertamento tributario (a differenza di quanto opinato nel motivo) non è condizionato dall’esercizio di dirette attività di verifica dell’Amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente successivamente attinto dall’avviso, la cui legittimità, pertanto, non è condizionata dalla previa redazione di un processo verbale di constatazione in contraddittorio con lo stesso (Cass. 13/12/2024, n. 32274).
Infine, con il nono, e ultimo, motivo si deduce la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 61 del D.Lgs. n. 546/92 e dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 472/97, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» per non essersi la CTR pronunciata sull’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza della CTP e dell’atto impugnato, e per non aver neppure fissato l’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione formulata nell’atto di appello.
9.1 Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, in quanto i vizi denunciati non attengono alla sentenza impugnata, ma ad un procedimento precedente di natura cautelare, i cui eventuali vizi non esplicano alcun effetto sulla successiva sentenza.
Ed infatti, poiché il provvedimento cautelare è caratterizzato da strumentalità, provvisorietà, difetto di decisorietà, esso è destinato ad essere superato dalla decisione di merito e l’autonomia del giudizio di merito rispetto al procedimento cautelare rende il primo del tutto
autonomo e, quindi, indipendente dall’esito e dal rispetto RAGIONE_SOCIALE forme del secondo (Cass. 25/02/2025, n. 4907; Cass., 04/03/2024, n. 5741).
Inoltre, questa Corte ha già statuito che, in tema di contenzioso tributario, non viola il diritto di difesa del contribuente il giudice che, senza ritardo, decida il merito della causa senza pronunciarsi sull’istanza di sospensione dell’atto impugnato, in quanto l’art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 546/1992 prevede che “gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado”, sicché non è ipotizzabile alcun pregiudizio per la mancata decisione sull’istanza cautelare che, pur se favorevole, sarebbe comunque travolta dalla decisione di merito (Cass. 17/01/2025, n. 1149; Cass. 09/04/2010, n. 8510).
Ne consegue che, del tutto correttamente, la CTR, nell’impugnata sentenza, dopo aver rigettato l’appello, ha statuito che «Resta assorbita la richiesta cautelare»: avverso tale statuizione, peraltro, la ricorrente non solleva alcuna specifica contestazione.
10. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato.
Nulla per le spese, atteso che l’Ufficio non ha svolto attività difensiva. S ussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME